Art. 14.
                Plichi prima e seconda prova scritta
   1.  I  Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali devono
confermare  alla  struttura  tecnico-operativa  di questo Ministero i
dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima
e  della  seconda  prova  scritta  degli esami di Stato, ivi compresi
quelli  occorrenti  ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 2.
Tali  dati  saranno  forniti  dal sistema informativo del Ministero a
mezzo  di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima
della data di inizio delle prove di esame.
   2.   La   predetta   conferma  o  la  comunicazione  di  eventuali
discordanze,  deve  essere resa nota, da parte dei Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali alla struttura tecnico-operativa di
questo  Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle
suddette   stampe   centrali.   I  Direttori  generali  degli  Uffici
Scolastici  Regionali  dovranno,  altresi',  fornire  contestualmente
congrua  motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal
sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
   3.  I  plichi  occorrenti  per  la  prima  e seconda prova scritta
suppletiva  debbono  essere  richiesti  dai  Direttori generali degli
Uffici  Scolastici  Regionali  alla  struttura  tecnico-operativa  di
questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle
prove  stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle
notizie  e  dei  dati  che  i presidenti debbono trasmettere entro la
mattina  successiva  allo svolgimento della seconda prova scritta. Le
suddette  richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di
studi,  sulle  sedi,  sulle  commissioni  e  sul numero dei candidati
interessati.
   4.   I  plichi  non  utilizzati  dovranno  essere  restituiti  dai
Direttori   generali   degli  Uffici  Scolastici  Regionali,  con  le
motivazioni, alla struttura tecnico-operativa di questo Ministero.