Art. 16.
                              Colloquio
   1.  Il  colloquio  deve svolgersi in un'unica soluzione temporale,
alla  presenza  della commissione. Non possono sostenere il colloquio
piu' candidati contemporaneamente.
   2.  Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione
di  esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale,
scelti  dal  candidato.  Rientra  tra  le  esperienze di ricerca e di
progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati,
durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della
classe. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione
del  colloquio,  che,  in  conformita'  dell'art.  4,  comma  5,  del
Regolamento,   deve   vertere  su  argomenti  proposti  al  candidato
attinenti   le   diverse   discipline,  anche  raggruppate  per  aree
disciplinari  come  definite dal D.M. n. 358 del 18 settembre 1998, e
riferiti  ai  programmi  e  al  lavoro  didattico dell'ultimo anno di
corso.  Gli  argomenti possono essere introdotti mediante la proposta
di  un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di
cui  il candidato individua le componenti culturali, discutendole. E'
d'obbligo,  inoltre,  provvedere  alla  discussione  degli  elaborati
relativi alle prove scritte.
   3.  Il colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare,
non  puo'  considerarsi  interamente  risolto  se  non  si sia svolto
secondo  tutte  le  fasi sopra indicate e se non abbia interessato le
diverse discipline anche raggruppate per aree disciplinari.
   4.   A   tal   fine,  la  commissione  deve  curare  l'equilibrata
articolazione  e  durata  delle  diverse fasi del colloquio, che deve
riguardare  l'argomento  o  la  ricerca  o  il  progetto  scelti  dal
candidato,  la  discussione  degli  argomenti  attinenti  le  diverse
discipline,  anche raggruppate per aree disciplinari e la discussione
degli elaborati delle prove scritte.
   5.   Negli   Istituti   professionali,  la  commissione,  ai  fini
dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', organizza
il   colloquio,  tenendo  conto  anche  delle  esperienze  realizzate
nell'area   di  professionalizzazione,  indicate  nel  documento  del
consiglio di classe.
   6.  La  commissione d'esame dispone di 35 punti per la valutazione
del  colloquio.  Al  colloquio  giudicato sufficiente non puo' essere
attribuito un punteggio inferiore a 22.
   7.  La  commissione  procede  alla formulazione di una proposta di
punteggio  in  numeri interi relativa alla prova di ciascun candidato
nello  stesso  giorno  nel  quale  il  colloquio  viene  espletato. I
punteggi  sono  successivamente  attribuiti dall'intera commissione a
maggioranza,  compreso il presidente, ai sensi dell'art. 13, comma 1,
secondo  i  criteri  di valutazione stabiliti come previsto dall'art.
13,  comma  10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15,
comma 7.