Art. 16. Colloquio 1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presenza della commissione. Non possono sostenere il colloquio piu' candidati contemporaneamente. 2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della classe. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformita' dell'art. 4, comma 5, del Regolamento, deve vertere su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari come definite dal D.M. n. 358 del 18 settembre 1998, e riferiti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. E' d'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare, non puo' considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline anche raggruppate per aree disciplinari. 4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari e la discussione degli elaborati delle prove scritte. 5. Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe. 6. La commissione d'esame dispone di 35 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non puo' essere attribuito un punteggio inferiore a 22. 7. La commissione procede alla formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alla prova di ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. I punteggi sono successivamente attribuiti dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall'art. 13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7.