Art. 17.
            Esami dei candidati in situazione di handicap
   1.  Ai  sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame,
sulla  base  della  documentazione  fornita  dal consiglio di classe,
relativa   alle  attivita'  svolte,  alle  valutazioni  effettuate  e
all'assistenza   prevista   per   l'autonomia   e  la  comunicazione,
predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati
e  che  possono  consistere  nell'utilizzo  di  mezzi  tecnici o modi
diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali
differenti.  In  ogni caso le prove equipollenti devono consentire di
verificare   che   il  candidato  abbia  raggiunto  una  preparazione
culturale   e  professionale  idonea  per  il  rilascio  del  diploma
attestante  il  superamento  dell'esame. Per la predisposizione delle
prove  d'esame,  la  commissione  d'esame puo' avvalersi di personale
esperto;  per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario,
dei  medesimi  operatori  che  hanno  seguito l'alunno durante l'anno
scolastico.
   2.  I  testi  della  prima  e  della  seconda  prova  scritta sono
trasmessi  dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi
siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
   3.  I  tempi  piu' lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e
grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della
legge  n. 104 del 3 febbraio 1992, non possono di norma comportare un
maggio  numero  di  giorni rispetto a quello stabilito dal calendario
degli  esami.  In casi eccezionali, la commissione tenuto conto della
gravita' dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle
modalita'  di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, puo'
deliberare  lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero
maggiore di giorni.
   4.   I   candidati   che   hanno   svolto  un  percorso  didattico
differenziato  e  sono  stati  valutati  dal  consiglio di classe con
l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente
allo  svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate,
coerenti   con  il  percorso  svolto  finalizzate  solo  al  rilascio
dell'attestazione  di  cui  all'art.13 del Regolamento. I testi delle
prove  scritte  sono  elaborati  dalle  commissioni, sulla base della
documentazione fornita dal consiglio di classe.