Art. 22.
            Accesso ai documenti scolastici e trasparenza
   1.  Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato
devono   essere   consegnati,  con  apposito  verbale,  al  dirigente
scolastico,  o  a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7
agosto   1990,   n.  241,  e'  responsabile  della  loro  custodia  e
dell'accoglimento   delle   richieste  di  accesso  e  dell'eventuale
apertura  del  plico  sigillato che contiene gli atti predetti che e'
custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente
scolastico,   alla   presenza  di  personale  della  scuola,  procede
all'apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto
dai  presenti,  che  verra'  inserito  nel  plico stesso da sigillare
immediatamente.
   2.  Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme
dettate  dalla  precitata  legge  7  agosto1990, n. 241, e successive
disposizioni.