Art. 24.
                  Esami nella regione Valle d'Aosta
   1.  Per  la  Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di
cui alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con
il  Regolamento  emanato  con  D.P.R  7-1-1999,  n.  13,  recante  la
disciplina  delle  modalita' e dei criteri di valutazione delle prove
dell'esame  di  Stato  conclusivo  dei  corsi di studio di istruzione
secondaria  superiore in quella Regione, ai sensi dell'art. 21, comma
20-bis,  della  legge 15-3-1997, n. 59 e successive integrazioni, ivi
compresa  la  quarta  prova  scritta  di francese disciplinata con la
legge regionale 3-11-1998, n. 52.