Art. 24. Esami nella regione Valle d'Aosta 1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R 7-1-1999, n. 13, recante la disciplina delle modalita' e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella Regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20-bis, della legge 15-3-1997, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3-11-1998, n. 52.