Art. 4. Sedi degli esami 1. Sono sedi degli esami di Stato per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti. 2. Per gli alunni interni la sede d'esame e' l'istituto da essi frequentato. 3. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati e' fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi. 4. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza. Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di dirigenti di comunita' presso gli Istituti Tecnici per le attivita' sociali valgono le indicazioni di carattere organizzativo di cui al paragrafo 4 della C.M. n. 261 del 22-11-2000. 5. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R. 445/00. 6. Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda ivi sostenere gli esami, e' tenuto a presentare all'istituto statale un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi del D.P.R. 445/00 da cui risulti la situazione personale che giustifica la presentazione della domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di dimora abituale. Se il candidato e' minorenne, la dichiarazione e' resa dall'esercente la potesta' genitoriale. 7. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazione che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura curricolare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni: - abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale o paritaria ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di Stato e abbiano conseguito la promozione o la idoneita' alla quinta classe; - chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con D.M. 31 luglio 1973; - chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari in cui e' attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca", sempreche' abbiano conseguito la promozione o l'idoneita' alla quinta classe in un corso sperimentale relativo al medesimo progetto presso istituzioni scolastiche dello stesso ordine di studi di quello cui appartiene l'istituto sede d'esame; - limitatamente all'anno scolastico 2001/2002, giusta le note n. 12007 del 28-8-2001 e n. 13902 del 14-9-2001, i candidati che nel decorso anno scolastico hanno sostenuto con esito negativo l'esame di Stato di istituto magistrale o che siano in possesso di promozione o di idoneita' alla quarta classe di istituto magistrale, in considerazione dell'estinzione del predetto ordine di studio, possono essere ammessi all'esame di Stato in Istituti in cui siano attivate sperimentazioni il cui titolo terminale e' corrispondente a quello di istituto magistrale. I suddetti candidati sostengono l'esame preliminare solo sulle materie o parti di programma non coincidenti con quelle del corso di studio gia' seguito. 8. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" dette anche coordinate, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari. 9. Il dirigente scolastico trasmette al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai fini della successiva assegnazione ad altro o altri istituti, le domande dei candidati esterni non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6. 10. Ferma restando la possibilita' di configurare commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, il dirigente scolastico provvede altresi' a trasmettere al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale le domande presentate dai candidati esterni che risultino in eccesso rispetto alla ricettivita' dell'istituto, con riferimento al numero di classi terminali dell'indirizzo richiesto, al numero di candidati assegnabili a ciascuna di esse anche ai fini dello svolgimento degli esami preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni. A tal fine, il dirigente scolastico tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'Istituto delle domande prodotte dai candidati esterni. Relativamente agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunita' presso gli Istituti Tecnici per le Attivita' Sociali valgono le indicazioni di cui al par.4 della citata circolare n. 261/2000. 11. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 10, il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai fini della redistribuzione dei candidati esterni, procede come segue: a) assegna, d'intesa con i dirigenti scolastici interessati, le domande ad altro o altri Istituti dello stesso indirizzo della provincia; b) qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti della provincia, secondo le indicazioni della lettera a), assegna le domande in eccedenza ad istituto o istituti dello stesso indirizzo di province vicine. 12. Qualora, per l'esiguita' del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 11, lettere a) e b), il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dispone che gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si svolgano anche in altri istituti o scuole, anche di tipo e di ordine diverso, della provincia, ivi compresi quelli non impegnati in esami di Stato. In tale situazione: il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale procede alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni; i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al quale sono state presentate le domande per ogni utile riferimento e collegamento all'attivita' didattica delle classi stesse e in particolare al documento predisposto dal consiglio di classe ai sensi dell'art. 6; i commissari sono designati dal dirigente scolastico al quale sono state prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni menzionate nell'art. 10 e prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici. In caso di assoluta necessita', il medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze. In quest'ultimo caso, al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per i commissari delle commissioni degli esami di Stato; per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono state prodotte le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con i dirigenti scolastici interessati e i commissari designati per le commissioni dell'esame conclusivo. In caso di assoluta necessita', il medesimo dirigente scolastico puo' nominare anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Le commissioni sono presiedute dal dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame; il rilascio della certificazione rientra nella competenza dell'istituto statale o dell'Istituto paritario presso il quale i candidati hanno prodotto domanda d'esame ed al quale le singole commissioni, a conclusione degli esami, sono tenute a consegnare gli atti. 13. La procedura indicata al comma 12, ad eccezione di quanto previsto per la designazione dei commissari e per la costituzione delle commissioni per gli esami preliminari, non si applica alle situazioni dei candidati esterni agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunita' presso gli Istituti tecnici per le attivita' sociali, per le quali valgono le indicazioni di cui alla citata circolare n. 261/2000. 14. Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al quale sono state prodotte le domande da' comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati assegnati. 15. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati possibilmente ad un'unica sede di esame, con la limitazione di cui al terzo comma - secondo alinea. 16. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando le commissioni, ove ne ravvisino l'opportunita', a spostarsi presso le suddette sedi anche fuori provincia. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. 17. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame e' individuata dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al quale e' presentata la domanda di ammissione agli esami. 18. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.