Art. 4.
                          Sedi degli esami
   1.  Sono  sedi  degli  esami  di Stato per i candidati interni gli
istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati
di  cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati
e legalmente riconosciuti.
   2.  Per  gli  alunni interni la sede d'esame e' l'istituto da essi
frequentato.
   3.  Per  i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362,
comma  3,  del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, sono
sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari.
   Ai  candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in
scuole  o  corsi  privati  e' fatto divieto di sostenere gli esami in
scuole  paritarie  che  dipendano  dallo  stesso  gestore  o da altro
gestore avente comunanza di interessi.
   4.  Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e
dei  candidati  agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul
territorio  nazionale,  per  gli altri candidati esterni gli istituti
statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel
comune  o  nella provincia di residenza. Per i candidati esterni agli
esami  di  Stato per l'indirizzo di dirigenti di comunita' presso gli
Istituti  Tecnici  per le attivita' sociali valgono le indicazioni di
carattere  organizzativo  di cui al paragrafo 4 della C.M. n. 261 del
22-11-2000.
   5.  Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le
norme di cui al D.P.R. 445/00.
   6.  Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente
in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica
e   intenda   ivi   sostenere  gli  esami,  e'  tenuto  a  presentare
all'istituto  statale un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta'  resa  ai  sensi  del  D.P.R. 445/00 da cui risulti la
situazione  personale  che  giustifica la presentazione della domanda
all'istituto  statale  ubicato  nel  luogo  di dimora abituale. Se il
candidato  e'  minorenne,  la dichiarazione e' resa dall'esercente la
potesta' genitoriale.
   7.  I  candidati  esterni non possono sostenere gli esami di Stato
negli  istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione
di  sperimentazione  che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura
curricolare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni:
   -  abbiano  frequentato  classi sperimentali nella medesima scuola
statale  o  paritaria  ove intendono presentare domanda di iscrizione
agli esami di Stato e abbiano conseguito la promozione o la idoneita'
alla quinta classe;
   -  chiedano  di  sostenere  gli esami di Stato presso gli istituti
statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici.
In  tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti,
sostengono  gli  esami,  compresi  quelli  preliminari, sui programmi
approvati con D.M. 31 luglio 1973;
   - chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali
o  paritari in cui e' attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca",
sempreche' abbiano conseguito la promozione o l'idoneita' alla quinta
classe  in un corso sperimentale relativo al medesimo progetto presso
istituzioni  scolastiche  dello  stesso ordine di studi di quello cui
appartiene l'istituto sede d'esame;
   -  limitatamente  all'anno scolastico 2001/2002, giusta le note n.
12007  del  28-8-2001  e  n. 13902 del 14-9-2001, i candidati che nel
decorso anno scolastico hanno sostenuto con esito negativo l'esame di
Stato  di istituto magistrale o che siano in possesso di promozione o
di   idoneita'   alla   quarta  classe  di  istituto  magistrale,  in
considerazione dell'estinzione del predetto ordine di studio, possono
essere  ammessi  all'esame di Stato in Istituti in cui siano attivate
sperimentazioni il cui titolo terminale e' corrispondente a quello di
istituto   magistrale.   I   suddetti  candidati  sostengono  l'esame
preliminare  solo  sulle materie o parti di programma non coincidenti
con quelle del corso di studio gia' seguito.
   8.  Negli  istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo
ordinamento  o  "non  assistite"  (dette anche minisperimentazioni) e
sperimentazioni  "assistite"  dette  anche  coordinate,  i  candidati
esterni  devono  dichiarare,  nella  domanda  di  partecipazione agli
esami,  se  intendono  sostenere  gli  esami sui programmi oggetto di
sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
   9.   Il  dirigente  scolastico  trasmette  al  Direttore  generale
dell'Ufficio   Scolastico   Regionale,   ai   fini  della  successiva
assegnazione  ad  altro  o  altri  istituti, le domande dei candidati
esterni non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.
   10.  Ferma  restando  la  possibilita'  di configurare commissioni
apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli
candidati  esterni,  il  dirigente  scolastico  provvede  altresi'  a
trasmettere  al  Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
le  domande presentate dai candidati esterni che risultino in eccesso
rispetto  alla  ricettivita' dell'istituto, con riferimento al numero
di  classi terminali dell'indirizzo richiesto, al numero di candidati
assegnabili  a ciascuna di esse anche ai fini dello svolgimento degli
esami preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla presenza
di  un  numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali
del  medesimo  istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari
e/o  per  la  formazione  delle commissioni. A tal fine, il dirigente
scolastico  tiene  conto dell'ordine cronologico di acquisizione agli
atti  dell'Istituto  delle  domande  prodotte  dai candidati esterni.
Relativamente  agli  esami  nell'indirizzo  di dirigente di comunita'
presso  gli  Istituti  Tecnici  per  le  Attivita' Sociali valgono le
indicazioni di cui al par.4 della citata circolare n. 261/2000.
   11.  Nell'ipotesi  di  cui  al  precedente  comma 10, il Direttore
generale   dell'Ufficio   Scolastico   Regionale,   ai   fini   della
redistribuzione dei candidati esterni, procede come segue:
   a)  assegna,  d'intesa  con i dirigenti scolastici interessati, le
domande  ad  altro  o  altri  Istituti  dello  stesso indirizzo della
provincia;
   b)  qualora  non  sia possibile assegnare le domande ad istituto o
istituti  della  provincia,  secondo le indicazioni della lettera a),
assegna  le  domande in eccedenza ad istituto o istituti dello stesso
indirizzo di province vicine.
   12.   Qualora,  per  l'esiguita'  del  numero  di  istituti  dello
specifico  indirizzo  e per la disomogenea distribuzione degli stessi
sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei
criteri  di cui al precedente comma 11, lettere a) e b), il Direttore
generale  dell'Ufficio Scolastico Regionale dispone che gli eventuali
esami  preliminari e le prove dell'esame conclusivo si svolgano anche
in  altri istituti o scuole, anche di tipo e di ordine diverso, della
provincia,  ivi  compresi  quelli non impegnati in esami di Stato. In
tale situazione:
   il  Direttore  generale  dell'Ufficio Scolastico Regionale procede
alla  configurazione  di  apposite  commissioni  con  soli  candidati
esterni;
   i  candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al
quale  sono  state presentate le domande per ogni utile riferimento e
collegamento   all'attivita'  didattica  delle  classi  stesse  e  in
particolare al documento predisposto dal consiglio di classe ai sensi
dell'art. 6;
   i commissari sono designati dal dirigente scolastico al quale sono
state prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni
menzionate  nell'art.  10  e  prioritariamente  utilizzando i docenti
delle  classi  terminali  e  non terminali dello stesso istituto o di
istituti  dello  stesso  tipo,  previa intesa con gli altri dirigenti
scolastici.  In  caso  di  assoluta necessita', il medesimo dirigente
scolastico   designa   anche   personale  incluso  nelle  graduatorie
d'istituto  degli  aspiranti  a  supplenze.  In quest'ultimo caso, al
personale  docente  che  sia  stato  impegnato  in  supplenze brevi e
saltuarie  non  compete  la  retribuzione  principale  ma soltanto il
compenso  previsto  per i commissari delle commissioni degli esami di
Stato;
   per  gli  esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono
state  prodotte  le  domande  procede  alla  costituzione di apposite
commissioni   d'esame,   composte   dai   docenti   delle  discipline
dell'ultimo  anno  e,  se necessario, dai docenti delle materie degli
anni   precedenti.   Nelle   predette   commissioni   sono   nominati
prioritariamente  docenti  dello  stesso istituto o di istituti dello
stesso tipo, previa intesa con i dirigenti scolastici interessati e i
commissari  designati  per  le  commissioni dell'esame conclusivo. In
caso  di  assoluta  necessita', il medesimo dirigente scolastico puo'
nominare  anche  personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli
aspiranti  a  supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato
in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale
ma  soltanto  il  compenso  previsto  per  gli  esami preliminari. Le
commissioni  sono  presiedute  dal dirigente scolastico dell'istituto
sede d'esame;
   il   rilascio   della   certificazione  rientra  nella  competenza
dell'istituto  statale  o  dell'Istituto  paritario presso il quale i
candidati  hanno  prodotto  domanda  d'esame  ed  al quale le singole
commissioni,  a conclusione degli esami, sono tenute a consegnare gli
atti.
   13.  La  procedura  indicata  al  comma 12, ad eccezione di quanto
previsto  per  la  designazione  dei commissari e per la costituzione
delle  commissioni  per  gli  esami  preliminari, non si applica alle
situazioni   dei  candidati  esterni  agli  esami  nell'indirizzo  di
dirigente  di  comunita' presso gli Istituti tecnici per le attivita'
sociali,  per  le  quali  valgono  le  indicazioni di cui alla citata
circolare n. 261/2000.
   14.  Nei  casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il
Direttore  generale  dell'Ufficio  Scolastico Regionale al quale sono
state   prodotte   le  domande  da'  comunicazione  agli  interessati
dell'istituto al quale sono stati assegnati.
   15.  I  candidati  provenienti da uno stesso istituto privato sono
assegnati possibilmente ad un'unica sede di esame, con la limitazione
di cui al terzo comma - secondo alinea.
   16.   I  Direttori  generali  degli  Uffici  Scolastici  Regionali
valutano  le  richieste  di  effettuazione  delle prove d'esame fuori
della  sede  scolastica  (per  i  candidati degenti in luogo di cura,
detenuti,   ecc.)  autorizzando  le  commissioni,  ove  ne  ravvisino
l'opportunita',  a  spostarsi  presso  le  suddette  sedi anche fuori
provincia.  In  tale  ipotesi,  le  prove scritte sono effettuate, di
norma, nella sessione suppletiva.
   17.  Per  i candidati non residenti in Italia, la sede di esame e'
individuata  dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
al quale e' presentata la domanda di ammissione agli esami.
   18. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i
loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.