Art. 5. Presentazione delle domande 1. I candidati esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2001 previsto dal Regolamento. La domanda deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda deve essere stata corredata, altresi', della ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche. Per i candidati esterni degli ITAS valgono le disposizioni di cui al paragrafo 4 della C.M. n. 261/2000. 2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, puo' essere perfezionata entro e non oltre il 31-5-2002. 3. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande di ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto. 4. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione esclusivamente dai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali e, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2002, previsto dal Regolamento. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati. 5. Analoga procedura e' adottata nei casi in cui, per comprovate gravi necessita', il candidato sia costretto a cambiare sede; nella nuova domanda il candidato stesso deve far menzione della scuola presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda. 6. Le domande dei candidati interni di cui all'art.2, comma 2 devono essere presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio 2002. 7. Per i candidati interni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio e' differito al 20 marzo 2002. 8. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all'art.3 e' di competenza del dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame, che e' tenuto a verificare la completezza e la regolarita' delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. 9. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero della Giustizia. Il Direttore Generale dell'ufficio scolastico regionale puo' prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2001. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonche' i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.