Art. 5.
                     Presentazione delle domande
   1.  I  candidati  esterni  devono  aver  presentato  la domanda di
partecipazione  agli  esami di Stato entro il termine del 30 novembre
2001   previsto   dal  Regolamento.  La  domanda  deve  essere  stata
corredata,  oltre  che  di ogni indicazione ed elemento utile ai fini
dello  svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di
apposita  dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00,
atta  a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti
di  ammissione  all'esame  di  cui all'art. 3. La domanda deve essere
stata  corredata,  altresi', della ricevuta del pagamento delle tasse
scolastiche.   Per   i   candidati  esterni  degli  ITAS  valgono  le
disposizioni di cui al paragrafo 4 della C.M. n. 261/2000.
   2.   La  dichiarazione  relativa  alle  esperienze  di  formazione
professionale  o  lavorative, richieste ai candidati agli esami negli
istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa
alla  frequenza  del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica
di  agenzia  ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di
scadenza  della presentazione delle domande, puo' essere perfezionata
entro e non oltre il 31-5-2002.
   3.  Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande
di ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.
   4.  Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere
prese  in  considerazione esclusivamente dai Direttori generali degli
Uffici  Scolastici  Regionali  e,  limitatamente  a  casi  di gravi e
documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano
pervenute  entro  il  termine  del  31  gennaio  2002,  previsto  dal
Regolamento.  I  Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali
danno  immediata  comunicazione  agli interessati dell'accettazione o
meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono
stati assegnati.
   5.  Analoga  procedura e' adottata nei casi in cui, per comprovate
gravi  necessita',  il candidato sia costretto a cambiare sede; nella
nuova  domanda  il  candidato  stesso  deve far menzione della scuola
presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda.
   6.  Le  domande  dei  candidati  interni di cui all'art.2, comma 2
devono  essere  presentate  al  proprio  Istituto entro il 31 gennaio
2002.
   7.  Per i candidati interni che abbiano cessato la frequenza delle
lezioni  dell'ultima  classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo,
il predetto termine del 31 gennaio e' differito al 20 marzo 2002.
   8.  L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei
requisiti  di cui all'art.3 e' di competenza del dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame, che e' tenuto a verificare la completezza
e  la regolarita' delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente
scolastico,  ove  necessario,  invita  il candidato a perfezionare la
domanda.
   9.  Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati
detenuti  devono  essere  presentate al competente Direttore generale
dell'Ufficio  Scolastico Regionale per il tramite e con il parere del
direttore  della  casa circondariale, previo nulla osta del Ministero
della   Giustizia.  Il  Direttore  Generale  dell'ufficio  scolastico
regionale  puo'  prendere  in  considerazione anche eventuali domande
pervenute oltre il 30 novembre 2001.
   L'assegnazione  dei  candidati  suddetti  alle singole istituzioni
scolastiche,  nonche'  i  successivi  adempimenti  sono  disposti dal
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.