Art. 6.
                  Documento del consiglio di classe
   1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro
il  15  maggio,  per  la  commissione  d'esame, un apposito documento
relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno
di corso.
   2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi
e  i  tempi  del  percorso  formativo,  i  criteri,  gli strumenti di
valutazione  adottati,  gli  obiettivi  raggiunti, nonche' ogni altro
elemento  che  i  consigli  di classe ritengano significativo ai fini
dello svolgimento degli esami.
   3.  Per  quanto  concerne gli istituti professionali, tenuto conto
della  particolare  organizzazione  del  biennio  post-qualifica  che
prevede  nel  curricolo  una  terza  area  professionalizzante che si
realizza   mediante  attivita'  integrate  tra  scuola  e  formazione
professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende,
il  documento  deve  recare  specifiche  indicazioni sul profilo e le
caratteristiche di tale area, sulle attivita' poste in essere e sugli
obiettivi  raggiunti.  Le  commissioni  di esame terranno conto delle
esperienze  realizzate  nell'area  di  professionalizzazione  ai fini
dell'accertamento  delle  conoscenze,  competenze  e  capacita',  con
specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.
   4.  Per  le  classi  articolate  e per i corsi destinati ad alunni
provenienti  da  piu'  classi,  il  documento  di  cui  al comma 2 e'
integrato   con   le   relazioni   dei  docenti  dei  gruppi  in  cui
eventualmente  si  e'  scomposta  la  classe  o dei docenti che hanno
guidato corsi destinati ad alunni provenienti da piu' classi.
   5.  Al  documento  stesso  possono  essere allegati eventuali atti
relativi  alle  prove effettuate e alle iniziative realizzate durante
l'anno   in   preparazione   dell'esame   di   Stato,   nonche'  alla
partecipazione  attiva  e  responsabile  degli  alunni  ai  sensi del
Regolamento  recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli
studenti emanato con DPR n. 249 del 24-6-1998.
   6.  Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i
consigli  di  classe  possono  consultare,  per  eventuali proposte e
osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
   7. Il documento e' immediatamente affisso all'albo dell'istituto e
consegnato  in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse
puo' estrarne copia.