Art. 2.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato  nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Siderurgia R.S. a corrispondente
il   particolare   benficio   previsto  dal  comma  4,  art.  6,  del
decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma  stesso,  tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel
dereto   ministeriale  dell'8 febbraio  1996  in  premessa  indicato,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, reg. 1, foglio
n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 maggio 2002
                                       Il direttore generale: Achille