Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
    Esaminata  la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino,
intesa  ad  ottenere  la  modifica del disciplinare di produzione dei
vini a denominazione di origine controllata "Trentino";
    Visto   sulla   sopracitata  richiesta  di  modifica,  il  parere
favorevole della provincia autonoma di Trento;
    Ha espresso, nella riunione del 17 aprile 2002, parere favorevole
alla  suddetta  istanza,  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del
relativo  decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo
il testo di cui appresso.
    Le  eventuali  istanze  e controdeduzioni alla suddetta proposta,
dovranno,  in  regola  con  le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 642 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate,  al  Ministero  per le
politiche  agricole  e forestali - Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini,  via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma,
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Proposta  di  modifica del disciplinare di produzione dei vini d.o.c.
Trentino

                               Art. 1.
    La  denominazione  di origine controllata "Trentino" e' riservata
ai  vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al titolo I.
    La  denominazione di origine controllata "Trentino", accompagnata
dall'appellativo  superiore, e' riservata ai vini che rispondono alle
condizioni  ed  ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione
di cui al titolo II.
    Le  sottozone  sono  regolamentate  negli  allegati  in  calce al
presente disciplinare e costituiscono parte integrante dello stesso.