Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino"; Visto sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della provincia autonoma di Trento; Ha espresso, nella riunione del 17 aprile 2002, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta, dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate, al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini d.o.c. Trentino Art. 1. La denominazione di origine controllata "Trentino" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al titolo I. La denominazione di origine controllata "Trentino", accompagnata dall'appellativo superiore, e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al titolo II. Le sottozone sono regolamentate negli allegati in calce al presente disciplinare e costituiscono parte integrante dello stesso.