Art. 14.
    I  vini  "Trentino"  superiore  che  non recano l'indicazione del
vitigno  devono  essere  ottenuti  dalle  seguenti  varieta'  di vite
derivati  dalle  uve  dei  vitigni  rispettivamente a bacca di colore
bianco  e  rosso raccomandati e autorizzati per la provincia autonoma
di  Trento  e previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone
di produzione di cui al presente disciplinare:
Bianco:
    Chardonnay  e/o  Pinot  bianco e/o Pinot grigio per almeno l'85%,
possono  concorrere  per  il  rimanente 15% i vitigni Manzoni bianco,
Riesling, Sauvignon, Traminer aromatico da soli o congiuntamente;
Rosso:
    Cabernet  franc  e/o  Cabernet  Sauvignon  e/o  Merlot per almeno
l'85%,  possono  concorrere  per il rimanente 15% i vitigni Lagrein e
Rebo da soli o congiuntamente;
Vino Santo:
    Nosiola  per  almeno  l'85%;  possono  concorrere per l'eventuale
differenza  altre  varieta'  a  frutto bianco, di cui all'art. 13, ad
eccezione del Traminer aromatico e del Moscato giallo.
    I  vini  "Trentino"  superiore  con  la specificazione di uno dei
vitigni  di  cui  all'art. 13 devono essere ottenuti per almeno l'85%
dal  corrispondente  vitigno; possono concorrere per il rimanente 15%
uve,  mosti  o  vini  di varieta' di vite di colore analogo, indicate
all'art. 13, appartenenti alla "Trentino" superiore, ad eccezione dei
vitigni Traminer aromatico, Moscato giallo e Moscato rosa.