Art. 14. I vini "Trentino" superiore che non recano l'indicazione del vitigno devono essere ottenuti dalle seguenti varieta' di vite derivati dalle uve dei vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco e rosso raccomandati e autorizzati per la provincia autonoma di Trento e previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone di produzione di cui al presente disciplinare: Bianco: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio per almeno l'85%, possono concorrere per il rimanente 15% i vitigni Manzoni bianco, Riesling, Sauvignon, Traminer aromatico da soli o congiuntamente; Rosso: Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Merlot per almeno l'85%, possono concorrere per il rimanente 15% i vitigni Lagrein e Rebo da soli o congiuntamente; Vino Santo: Nosiola per almeno l'85%; possono concorrere per l'eventuale differenza altre varieta' a frutto bianco, di cui all'art. 13, ad eccezione del Traminer aromatico e del Moscato giallo. I vini "Trentino" superiore con la specificazione di uno dei vitigni di cui all'art. 13 devono essere ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere per il rimanente 15% uve, mosti o vini di varieta' di vite di colore analogo, indicate all'art. 13, appartenenti alla "Trentino" superiore, ad eccezione dei vitigni Traminer aromatico, Moscato giallo e Moscato rosa.