Art. 15.
    La  zona  di  produzione  dei vini "Trentino" superiore e' quella
indicata  all'art.  3  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini a
denominazione di origine controllata "Trentino".
    I  vigneti  idonei  alla produzione dei vini "Trentino" superiore
devono,   rispondere   ai   seguenti   requisiti   previsti   per  le
corrispondenti varieta' di vite:
      Chardonnay  e  Pinot  bianco:  terreni alluvionali ben drenati,
terreni  alle pendici della montagna o di media collina limitatamente
alle  zone  meno  precoci; per le pendici delle montagne e la collina
medio-alta,  comprese tra i 250 ed i 500 m s.l.m., limitatamente alle
zone con buona esposizione;
      Pinot grigio: terreni di fondovalle o sulle pendici dei monti o
su  terreni  di media collina posti ad un'altitudine non superiore ai
450 m s.l.m.;
      Moscato  giallo:  zone  pedemontane o sulle pendici dei monti o
collinari ben esposte, inferiori ai 350 m di quota;
      Nosiola: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari
ben esposte, inferiori ai 500 m di quota;
      Müller  Thurgau:  terreni  sulle  pendici dei monti o collinari
dotati  di esposizione ottimale, posti ad un'altitudine non inferiore
a 350 m s.l.m.;
      Sauvignon:  zone  pedemontane  o sulle pendici delle montagne o
collinari   dotate  di  buona  esposizione,  poste  ad  un'altitudine
inferiore ai 500 m s.l.m.;
      Riesling (renano): zone pedemontane o sulle pendici dei monti o
collinari dotate di buona esposizione non superiori ai 500 m s.l.m.;
      Traminer  aromatico: zone pedemontane o sulle pendici dei monti
o collinari ben esposte non superiori ai 450 m s.l.m.;
      Cabernet Sauvignon e Cabernet franc: zone precoci pedemontane o
di  collina  inferiori  ai  300  metri d'altitudine, ben esposte e in
terreni strutturati;
      Merlot   e   Rebo:   terreni   alluvionali  ben  drenati,  zone
pedemontane  o sulle pendici dei monti o collinari inferiori ai 350 m
s.l.m.;
      Lagrein:  terreni  alluvionali  ben drenati o sulle pendici dei
monti  o  colline  ben esposte, in terreni sciolti e ad un'altitudine
non superiore ai 400 m s.l.m.;
      Marzemino:  terreni alluvionali ben drenati, zone pedemontane o
sulle pendici dei monti o collinari inferiori ai 380 m s.l.m.;
      Pinot  nero:  nelle aree pedemontane o di collina limitatamente
alle  zone  meno  precoci;  per  le  pendici  dei monti e le colline,
comprese  tra i 250 e 500 m s.l.m., limitatamente alle zone con buona
esposizione;  oltre  i 500 metri di quota nei soli versanti esposti a
sud;
      Moscato rosa: nelle zone pedemontane, sulle pendici dei monti o
collinari ben esposte, inferiori ai 600 m s.l.m.
    La zona di produzione del vino "Trentino" superiore Vino Santo e'
limitata  ai  vigneti  ubicati  nelle posizioni vocate rientranti nei
comuni   di:  Calavino,  Cavedine,  Lasino,  Padergnone,  Vezzano  in
provincia di Trento.