Art. 15. La zona di produzione dei vini "Trentino" superiore e' quella indicata all'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino". I vigneti idonei alla produzione dei vini "Trentino" superiore devono, rispondere ai seguenti requisiti previsti per le corrispondenti varieta' di vite: Chardonnay e Pinot bianco: terreni alluvionali ben drenati, terreni alle pendici della montagna o di media collina limitatamente alle zone meno precoci; per le pendici delle montagne e la collina medio-alta, comprese tra i 250 ed i 500 m s.l.m., limitatamente alle zone con buona esposizione; Pinot grigio: terreni di fondovalle o sulle pendici dei monti o su terreni di media collina posti ad un'altitudine non superiore ai 450 m s.l.m.; Moscato giallo: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 350 m di quota; Nosiola: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 500 m di quota; Müller Thurgau: terreni sulle pendici dei monti o collinari dotati di esposizione ottimale, posti ad un'altitudine non inferiore a 350 m s.l.m.; Sauvignon: zone pedemontane o sulle pendici delle montagne o collinari dotate di buona esposizione, poste ad un'altitudine inferiore ai 500 m s.l.m.; Riesling (renano): zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari dotate di buona esposizione non superiori ai 500 m s.l.m.; Traminer aromatico: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte non superiori ai 450 m s.l.m.; Cabernet Sauvignon e Cabernet franc: zone precoci pedemontane o di collina inferiori ai 300 metri d'altitudine, ben esposte e in terreni strutturati; Merlot e Rebo: terreni alluvionali ben drenati, zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari inferiori ai 350 m s.l.m.; Lagrein: terreni alluvionali ben drenati o sulle pendici dei monti o colline ben esposte, in terreni sciolti e ad un'altitudine non superiore ai 400 m s.l.m.; Marzemino: terreni alluvionali ben drenati, zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari inferiori ai 380 m s.l.m.; Pinot nero: nelle aree pedemontane o di collina limitatamente alle zone meno precoci; per le pendici dei monti e le colline, comprese tra i 250 e 500 m s.l.m., limitatamente alle zone con buona esposizione; oltre i 500 metri di quota nei soli versanti esposti a sud; Moscato rosa: nelle zone pedemontane, sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 600 m s.l.m. La zona di produzione del vino "Trentino" superiore Vino Santo e' limitata ai vigneti ubicati nelle posizioni vocate rientranti nei comuni di: Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Vezzano in provincia di Trento.