Art. 19. La menzione "Trentino" superiore vendemmia tardiva e' riservata ai vini ottenuti dalle uve delle varieta' di vite: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Mu"ller Thurgau, Sauvignon, Traminer aromatico, Nosiola, Manzoni bianco, da sole o congiuntamente, o Moscato rosa sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite. La menzione "vendemmia tardiva" con la specificazione facoltativa di uno dei vitigni sopra elencati, e' riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere nella misura massima del 15% eventuali altre varieta' di vite a frutto bianco raccomandate o autorizzate per la provincia di Trento. Ferme restando le rese ad ettaro previste nell'art. l6 della presente regolamentazione del "Trentino" superiore, le uve destinate all'ottenimento dei vini "Trentino" superiore vendemmia tardiva non possono superare la resa di 50 ettolitri di vino ad ettaro e devono assicurare un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro. I vini "Trentino" superiore vendemmia tardiva all'atto della immissione al consumo devono presentare le seguenti caratteristiche: colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, piu' o meno intenso, oppure rosso granato, talvolta con riflessi, per il Moscato rosa (o delle rose); odore: delicato, caratteristico, talora speziato; sapore: amabile o dolce, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol svolti; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 23,0 g/l. Per i vini del presente articolo non e' ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. I vini Trentino superiore vendemmia tardiva devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento di 12 mesi, decorrente dal 1 novembre dell'anno di raccolta.