Art. 19.
    La  menzione  "Trentino" superiore vendemmia tardiva e' riservata
ai  vini ottenuti dalle uve delle varieta' di vite: Chardonnay, Pinot
bianco,  Pinot grigio, Riesling, Mu"ller Thurgau, Sauvignon, Traminer
aromatico,  Nosiola,  Manzoni  bianco,  da  sole  o congiuntamente, o
Moscato rosa sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite.
    La menzione "vendemmia tardiva" con la specificazione facoltativa
di  uno dei vitigni sopra elencati, e' riservata ai vini ottenuti per
almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
    Possono  concorrere  nella misura massima del 15% eventuali altre
varieta'  di  vite  a frutto bianco raccomandate o autorizzate per la
provincia di Trento.
    Ferme  restando  le  rese  ad  ettaro previste nell'art. l6 della
presente  regolamentazione del "Trentino" superiore, le uve destinate
all'ottenimento  dei  vini "Trentino" superiore vendemmia tardiva non
possono  superare  la resa di 50 ettolitri di vino ad ettaro e devono
assicurare un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro.
    I  vini  "Trentino"  superiore  vendemmia  tardiva all'atto della
immissione al consumo devono presentare le seguenti caratteristiche:
      colore:  da giallo paglierino intenso a giallo oro, piu' o meno
intenso,  oppure rosso granato, talvolta con riflessi, per il Moscato
rosa (o delle rose);
      odore: delicato, caratteristico, talora speziato;
      sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui
almeno 11,00% vol svolti;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 23,0 g/l.
    Per  i  vini  del  presente articolo non e' ammessa l'aggiunta di
mosti concentrati o mosti concentrati rettificati.
    I   vini  Trentino  superiore  vendemmia  tardiva  devono  essere
sottoposti  ad un periodo di affinamento di 12 mesi, decorrente dal 1
novembre dell'anno di raccolta.