Art. 2. La denominazione di origine controllata "Trentino" bianco, rosso e kretzer, o rosato e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti iscritti nei corrispondenti albi, composti dai seguenti vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco e rosso, raccomandati e/o autorizzati per la provincia autonoma di Trento: Bianco: Chardonnay e/o Pinot bianco minimo 80%; Sauvignon, Mu"ller Thurgau, Manzoni bianco, da soli o congiuntamente, in percentuale non superiore al 20%; Rosso: Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente e Merlot; Kretzer o Rosato: Enantio e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in coppia, presenti ciascuno in misura non superiore al 70%. La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: ===================================================================== a frutto bianco | a frutto rosso ===================================================================== Chardonnay; |Moscato rosa (localmente detto delle rose); Moscato giallo; |Cabernet; Mu"ller Thurgau; |Cabernet franc; Nosiola; |Cabernet Sauvignon; Pinot bianco; |Lagrein (rubino o rosato); Pinot grigio; |Marzemino; Riesling italico; |Merlot; Riesling (renano); |Pinot nero; Sauvignon; |Rebo; Traminer aromatico; | e' riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla medesima denominazione "Trentino", con esclusione delle varieta' Moscato rosa, Moscato giallo e Traminer aromatico. La denominazione di origine controllata "Trentino" Vino Santo e' riservata al vino ottenuto da uve della varieta' di vite Nosiola per almeno l'85%. La vinificazione delle uve destinate alla produzione del "Trentino" Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento su graticci con i tradizionali metodi naturali, onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo non inferiore al 16%. Tale vino puo' essere immesso al consumo a decorrere dal 1 novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione di due vitigni, e' riservata al vino ottenuto dal taglio di mosti o vini, di colore analogo, delle varieta' di vite di seguito elencate: a frutto bianco: Chardonnay; Pinot bianco; Pinot grigio; Sauvignon; a frutto rosso: Cabernet (franc o Sauvignon); Merlot; Lagrein. Il vino cosi' ottenuto deve derivare integralmente dai due vitigni indicati. La varieta' che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 25% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto la sua indicazione deve seguire il nome della varieta' prevalente.