Art. 2.
    La  denominazione di origine controllata "Trentino" bianco, rosso
e  kretzer,  o  rosato  e'  riservata  ai  vini  ottenuti  dalle  uve
provenienti  dai  vigneti  iscritti nei corrispondenti albi, composti
dai  seguenti  vitigni  rispettivamente  a  bacca  di colore bianco e
rosso,  raccomandati  e/o  autorizzati  per  la provincia autonoma di
Trento:
Bianco:
    Chardonnay  e/o  Pinot  bianco  minimo  80%;  Sauvignon,  Mu"ller
Thurgau, Manzoni bianco, da soli o congiuntamente, in percentuale non
superiore al 20%;
Rosso:
    Cabernet  franc e/o Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente e
Merlot;
Kretzer o Rosato:
    Enantio  e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in coppia,
presenti ciascuno in misura non superiore al 70%.
    La   denominazione  di  origine  controllata  "Trentino"  con  la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
=====================================================================
   a frutto bianco    |                a frutto rosso
=====================================================================
Chardonnay;           |Moscato rosa (localmente detto delle rose);
Moscato giallo;       |Cabernet;
Mu"ller Thurgau;      |Cabernet franc;
Nosiola;              |Cabernet Sauvignon;
Pinot bianco;         |Lagrein (rubino o rosato);
Pinot grigio;         |Marzemino;
Riesling italico;     |Merlot;
Riesling (renano);    |Pinot nero;
Sauvignon;            |Rebo;
Traminer aromatico;   |

e'  riservata  ai  vini  ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente
vitigno;  possono  concorrere  per  il  restante  15%  uve  di colore
analogo,  appartenenti  alla  medesima  denominazione "Trentino", con
esclusione  delle  varieta'  Moscato  rosa, Moscato giallo e Traminer
aromatico.
    La  denominazione di origine controllata "Trentino" Vino Santo e'
riservata  al vino ottenuto da uve della varieta' di vite Nosiola per
almeno l'85%.
    La   vinificazione   delle  uve  destinate  alla  produzione  del
"Trentino"  Vino  Santo  deve avvenire dopo che le stesse siano state
sottoposte  ad  appassimento  su  graticci  con i tradizionali metodi
naturali,  onde  assicurare  al vino derivato un titolo alcolometrico
volumico naturale complessivo minimo non inferiore al 16%.
    Tale  vino  puo'  essere  immesso  al  consumo  a decorrere dal 1
novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
    La   denominazione  di  origine  controllata  "Trentino"  con  la
specificazione  di  due  vitigni,  e'  riservata al vino ottenuto dal
taglio  di mosti o vini, di colore analogo, delle varieta' di vite di
seguito elencate:
a frutto bianco:
    Chardonnay;
    Pinot bianco;
    Pinot grigio;
    Sauvignon;
a frutto rosso:
    Cabernet (franc o Sauvignon);
    Merlot;
    Lagrein.
    Il  vino  cosi'  ottenuto  deve  derivare  integralmente  dai due
vitigni indicati.
    La  varieta'  che  concorre  in  misura minore deve rappresentare
almeno  il  25%  del  totale e nella designazione e presentazione del
prodotto  la  sua  indicazione  deve  seguire  il nome della varieta'
prevalente.