Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Trento. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire anche nella provincia di Bolzano e nei comuni di Brentino Belluno e Dolce' in provincia di Verona, purche' tali ditte dimostrino che la suddetta pratica sia di uso tradizionale e costante. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. E' consentita l'aggiunta di mosti o vini di colore analogo, esclusi quelli ottenuti dalle varieta' Moscato rosa, Moscato giallo e Traminer aromatico, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione "Trentino", nel limite massimo del 15% comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nell'art. 2. Le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale sono consentite secondo le vigenti norme comunitarie e nazionali con esclusione della tipologia Moscato rosa. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al: 30% per il Trentino Vino Santo; 60% per il Trentino Moscato rosa; 70% per le rimanenti tipologie di prodotto. Qualora la resa superi i detti limiti, ma non oltre, rispettivamente, il 35%, il 65% e il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre questi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Il vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Lagrein puo' essere designato o presentato con la specificazione del colore rubino (o dunkel), oppure rosato (o kretzer), in relazione al tipo di prodotto ottenuto dalla vinificazione.