Art. 9.
    I  vini  a denominazione di origine controllata "Trentino" devono
essere  immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma "bordolese"
o   "renana"  o  "borgognotta"  o  "champagnotta"  di  capacita'  non
superiore a litri 5 senza alcun vincolo colorimetrico.
    L'abbigliamento   delle  bottiglie  deve  essere  quello  di  uso
tradizionale  e  comunque consono ai caratteri di un vino di qualita'
con  chiusura  costituita da tappo di sughero o da tappo a raso bocca
in sostanza inerte.
    La  chiusura  con  tappo  a  vite  e'  ammessa  unicamente per le
bottiglie di contenuto non superiore a 0,375 litri.
    I  vini a denominazione di origine controllata "Trentino" Moscato
giallo  e  Moscato  rosa,  anche della tipologia "liquoroso", possono
essere  immessi  al  consumo  nelle  caratteristiche  e  tradizionali
bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla "Bocksbeutel".