Art. 9. I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma "bordolese" o "renana" o "borgognotta" o "champagnotta" di capacita' non superiore a litri 5 senza alcun vincolo colorimetrico. L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello di uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualita' con chiusura costituita da tappo di sughero o da tappo a raso bocca in sostanza inerte. La chiusura con tappo a vite e' ammessa unicamente per le bottiglie di contenuto non superiore a 0,375 litri. I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" Moscato giallo e Moscato rosa, anche della tipologia "liquoroso", possono essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla "Bocksbeutel".