Art. 2. 1. Gli alloggi di cui all'art. 1 sono destinati alla locazione, a canoni previsti per l'edilizia economica e popolare, ad utenti ultrasessantacinquenni individuati dai comuni, anche tramite specifici bandi di concorso, sulla base del possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2. Non piu' del venti per cento delle disponibilita' individuate all'art. 1 sono riservate ad alloggi da destinare ad utenti ultrasessantacinquenni in possesso dei limiti di reddito previsti per l'edilizia agevolata ed il canone di locazione non puo' essere superiore all'ottanta per cento del canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 3. La superficie massima degli alloggi e' quella prevista dall'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.