Art. 2.
   1.  Gli alloggi di cui all'art. 1 sono destinati alla locazione, a
canoni  previsti  per  l'edilizia  economica  e  popolare,  ad utenti
ultrasessantacinquenni   individuati   dai   comuni,   anche  tramite
specifici  bandi  di  concorso, sulla base del possesso dei requisiti
per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
   2.  Non  piu' del venti per cento delle disponibilita' individuate
all'art.   1  sono  riservate  ad  alloggi  da  destinare  ad  utenti
ultrasessantacinquenni in possesso dei limiti di reddito previsti per
l'edilizia  agevolata  ed  il  canone  di  locazione  non puo' essere
superiore all'ottanta per cento del canone concordato di cui all'art.
2,  comma  3,  della  legge 9 dicembre 1998, n. 431. 3. La superficie
massima  degli  alloggi e' quella prevista dall'art. 16 della legge 5
agosto 1978, n. 457.