Art. 3.
   1.  Ai fini del presente programma, per il calcolo delle superfici
utili, necessario alla valutazione tecnico economica (QTE), rientrano
nella superficie utile (Su) quelle relative ad ambienti comuni (quali
soggiorni  comuni,  sale  lettura,  svago ecc.), da ripartire fra gli
alloggi  in  quote  percentuali. Per quanto riguarda le superfici non
residenziali  (Snr)  il  limite  del  quarantacinque  per cento della
superficie  utile,  riferita  all'organismo  abitativo,  puo'  essere
incrementato  fino  al sessanta per cento, tenuto conto dell'esigenza
di  spazi  e  servizi  di  sostegno  connessi  alla  residenza (quali
lavanderie, laboratori, palestre ecc.).
   2.  Le  norme  di  cui  al comma 1 si applicano nel caso in cui le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano - in seguito
denominate  regioni - non abbiano stabilito i requisiti oggettivi per
gli interventi di cui all'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 179.