Art. 3. 1. Ai fini del presente programma, per il calcolo delle superfici utili, necessario alla valutazione tecnico economica (QTE), rientrano nella superficie utile (Su) quelle relative ad ambienti comuni (quali soggiorni comuni, sale lettura, svago ecc.), da ripartire fra gli alloggi in quote percentuali. Per quanto riguarda le superfici non residenziali (Snr) il limite del quarantacinque per cento della superficie utile, riferita all'organismo abitativo, puo' essere incrementato fino al sessanta per cento, tenuto conto dell'esigenza di spazi e servizi di sostegno connessi alla residenza (quali lavanderie, laboratori, palestre ecc.). 2. Le norme di cui al comma 1 si applicano nel caso in cui le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - in seguito denominate regioni - non abbiano stabilito i requisiti oggettivi per gli interventi di cui all'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 179.