(all. 1 - art. 1)
                            BANDO DI GARA
                               Art. 1.
                              Finalita'
   1.  Il  programma sperimentale di edilizia residenziale denominato
"Alloggi  in  affitto per gli anziani degli anni 2000" e' finalizzato
alla  realizzazione ed al recupero di alloggi attrezzati da concedere
in    locazione    permanente   a   canone   agevolato,   ad   utenti
ultrasessantacinquenni, da localizzare in ambienti urbani strutturati
e sostenuti da adeguato sistema di supporti sociali e assistenziali.
                               Art. 2.
                     Disponibilita' finanziarie
   1.  Parte delle disponibilita' finanziarie derivanti dai limiti di
impegno  quindicennali  previsti  all'art.  3, comma 2, della legge 8
febbraio  2001, n. 21, per un importo pari a lire trentuno miliardi -
da  attualizzare  secondo  le modalita' fissate nella convenzione con
l'istituto  finanziatore  - e' destinata all'attuazione del programma
sperimentale di edilizia residenziale agevolata di cui all'art. 1.
                               Art. 3.
                         Soggetti proponenti
   1.  Oltre ai comuni, possono presentare proposte di intervento gli
Iacp, comunque denominati, le imprese di costruzione e le cooperative
edilizie  di  abitazione  e  rispettivi  consorzi, nonche' le persone
giuridiche  da  questi  costituite.  Nel  caso  di ricorso al credito
privato,   le   proposte  devono  essere  accompagnate  da  un  piano
finanziario  sottoscritto  da un istituto di credito. In ogni caso, i
proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
   per  le  imprese  di  costruzione e loro consorzi, aver realizzato
nell'ultimo quinquennio un numero di alloggi almeno triplo rispetto a
quelli richiesti ed aver chiuso il bilancio in utile negli ultimi tre
esercizi;
   per le cooperative di abitazione e loro consorzi, essere iscritte,
alla  data di pubblicazione del presente bando, all'albo nazionale di
cui  all'art.  13  della  legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonche' avere
l'ultimo  bilancio  in pareggio o in attivo e non trovarsi in fase di
commissariamento o analoga situazione;
   per  i consorzi o le persone giuridiche, costituiti tra i soggetti
indicati  nel  presente  comma,  i  suddetti  requisiti devono essere
posseduti dai singoli soci.
                               Art. 4.
Localizzazione  degli  interventi  e modalita' di presentazione delle
                               domande
   1.  Gli  interventi  devono  essere  localizzati  in ambiti urbani
centrali  o  comunque  a  prevalente  destinazione  residenziale  con
edificazione  compatta, anche ricorrendo ad aree dismesse o destinate
a terziario o servizi e ad aree di completamento di piani di zona per
l'edilizia  residenziale  pubblica gia' edificati e consolidati. Tali
interventi  possono  essere  attuati attraverso programmi di recupero
urbano,  prevedere  la  rifunzionalizzazione  di edifici esistenti, o
interventi  di recupero, come definiti dall'art. 31, comma 1, lettere
c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' interventi di
nuova costruzione.
   2.  Ai  fini  dell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 2, i
soggetti  individuati  all'art.  3  -  trasmettono  la  richiesta  di
finanziamento   al  comune  competente,  il  quale,  unitamente  alla
eventuale  iniziativa  che intende promuovere direttamente, presenta,
entro  duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando,
la  domanda  alla  regione,  dandone  contestuale  comunicazione alla
Direzione   generale  per  l'edilizia  residenziale  e  le  politiche
abitative.  Il  comune,  anche  a seguito di modifiche o integrazioni
apportate  in  accordo  con  l'operatore,  verifica  le proposte e ne
attesta,  con  propria  delibera,  la  congruita'  in  relazione agli
obiettivi del programma e la fattibilita' urbanistico-amministrativa.
   3.  In  riferimento  alle  finalita' del bando, e conformemente ai
contenuti  del  disciplinare tecnico di cui all'art. 5, la domanda e'
corredata da:
   a)  proposta  di  programma contenente relazione descrittiva degli
elementi  costitutivi,  delle finalita' in riferimento alla dotazione
di servizi e attrezzature di quartiere, delle modalita' di attuazione
in  conformita'  agli  strumenti  urbanistici  vigenti o adottati con
l'individuazione  dei  soggetti  titolari  delle  trasformazioni  per
quanto  riguarda  le  opere,  residenziali  e  non,  dei  livelli  di
integrazione  tra  abitazioni  e  servizi, nonche' la quantificazione
delle risorse finanziarie con evidenziazione, per ciascun intervento,
del   costo   complessivo,   del   tipo  e  del  relativo  canale  di
finanziamento;
   b)  programma di assistenza e accompagnamento sociale da destinare
agli  anziani  residenti,  eventualmente  da estendere all'utenza del
quartiere, sottoscritto dagli operatori (pubblici, privati, del terzo
settore e del volontariato) ;
   c)  progetto  preliminare delle opere che si chiede di finanziare,
con  quantificazione  del costo dell'intervento riferito ai massimali
di  costo  vigenti  in  ciascuna  regione per l'edilizia residenziale
sovvenzionata ed agevolata;
   d)  programma  di  sperimentazione  con  quantificazione dei costi
aggiuntivi da sostenere relativamente a:
   lavorazioni  straordinarie  valutate  sulla base del capitolato di
appalto e del prezziario regionale;
   attivita'  di sperimentazione articolata in rapporto alle seguenti
voci di costo: personale (con indicazione della qualifica e del costo
unitario  L./giorno),  apparecchiature  (ammortamento),  verifiche  e
monitoraggio, resocontazione (redazione rapporti di sperimentazione),
spese generali (in percentuale);
   e)  piano  economico finanziario con l'indicazione del costo delle
eventuali  strutture  di servizio (portierato, ecc.) e, limitatamente
alla  quota di cui all'art. 2, comma 2, del decreto, dell'entita' del
canone annuo degli alloggi;
   f) richiesta di finanziamento che in ogni caso non potra' eccedere
i limiti indicati all'art. 6;
   g) delibera del comune di adesione al programma di intervento;
   h)  designazione del responsabile del programma di sperimentazione
che  assuma  e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento
degli  obiettivi  prefissati e costituisca riferimento, nelle diverse
fasi   procedimentali,   della   Direzione  generale  per  l'edilizia
residenziale e le politiche abitative e della regione competente.
   4.   Le  regioni,  negli  ulteriori  successivi  sessanta  giorni,
trasmettono alla Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia
residenziale non piu' di dieci delle domande pervenute nei termini di
cui  al comma 2, di cui non piu' del quaranta per cento presentate da
imprese  di  costruzioni e cooperative di abitazione e loro consorzi,
con  l'eventuale  specificazione,  per ciascuna domanda, del relativo
impegno finanziario assunto con risorse proprie.
   5.  La  Commissione  di  cui  all'art. 7 provvede alla valutazione
delle proposte nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del
termine  di  cui  al  comma  4  e  seleziona  quelle  da  finanziare,
includendo - qualora vi siano i presupposti - almeno una proposta per
ciascuna  regione  e procedendo alla scelta definitiva dei proponenti
con  i  quali  sottoscrivere i protocolli d'intesa. Non sono prese in
considerazione  le  proposte  pervenute successivamente al termine di
cui  al  comma 4 e quelle trasmesse, in caso di inadempienza da parte
delle regioni, direttamente dai soggetti proponenti.
   6.  A  decorrere  dalla  data  di  sottoscrizione  del  protocollo
d'intesa,  il  proponente  dispone  di  centottanta  giorni,  pena la
decadenza   del   finanziamento,  per  redigere  e  trasmettere  alla
Direzione   generale  per  l'edilizia  residenziale  e  le  politiche
abitative il progetto esecutivo, conforme agli elaborati presentati a
corredo della domanda, approvato dal comune competente.
   7.  I  comuni,  per  la  redazione dei progetti esecutivi, possono
accedere  al  fondo  rotativo per la progettualita' di cui all'art. 8
della legge 23 maggio 1997, n. 135.
                               Art. 5.
                        Disciplinare tecnico
   1.  Non  oltre  la  data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale,  il  Direttore  generale  per l'edilizia residenziale e le
politiche  abitative  approva,  con  proprio decreto, un disciplinare
tecnico  contenente  caratteristiche  e  livelli  prestazionali degli
alloggi,   nonche'   modalita'  e  tipologie  di  organizzazione  del
programma sperimentale.
                               Art. 6.
             Dimensionamento del contributo dello Stato
   1.  Per  la  realizzazione  degli  interventi di cui ai precedenti
articoli 1 e 4, ciascuna proposta puo' essere finanziata:
   al  90%  del  costo  risultante  dalla  somma  del  costo  totale,
calcolato  sulla  base  dei  massimali  di  costo vigenti in ciascuna
regione  per  l'edilizia  residenziale,  e  dei  costi  aggiuntivi da
sostenere  per lavorazioni straordinarie, di cui all'art. 4, comma 3,
lettera  d),  per  un importo complessivo massimo di contributo dello
Stato  non  superiore  a  lire  sei  miliardi, nel caso di alloggi da
locare a canone di edilizia residenziale pubblica;
   al  45%  del  costo  risultante  dalla  somma  del  costo  totale,
calcolato  sulla  base  dei  massimali di costo vigenti nelle singole
regioni,   e  dei  costi  aggiuntivi  da  sostenere  per  lavorazioni
straordinarie, di cui all'art. 4, comma 3, lettera d), per un importo
complessivo  massimo  di  contributo dello Stato non superiore a lire
tre  miliardi,  nel  caso di alloggi da locare a canone non superiore
all'ottanta  per cento del canone concordato di cui all'art. 2, comma
3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
   2.  I contributi individuati al comma 1, comprendono anche i costi
aggiuntivi  da  sostenere  per  le  lavorazioni  straordinarie  e  le
attivita'  di  sperimentazione, per le quali ciascuna iniziativa puo'
essere  finanziata  fino  ad  un  importo non superiore a lire dodici
milioni ad alloggio.
   3. Possono essere presentate proposte di intervento nel massimo di
una  per  comune;  nei  comuni  con  popolazione  superiore a 300.000
abitanti il numero massimo di proposte e' elevato a tre.
                               Art. 7.
                 Criteri di selezione delle domande
   1.  Con  decreto  ministeriale  e'  istituita apposita Commissione
composta da sette membri, funzionari ed esperti, di cui tre designati
dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni, tre designati dal
Direttore   generale  per  l'edilizia  residenziale  e  le  politiche
abitative   ed   il   presidente   designato   dal   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti.
   2.  La commissione, verificata la sussistenza dei requisiti di cui
agli  articoli  3 e 4 del bando, esamina le domande selezionate dalle
regioni  e da queste trasmesse alla Direzione generale per l'edilizia
residenziale  e  le  politiche abitative e, conseguentemente, procede
all'attribuzione    di   specifici   punteggi   per   un   ammontare,
relativamente  a  ciascun gruppo di indicatori di cui alle successive
lettere, non superiore a 20 punti:
   a) caratteri del comune con riferimento a:
   dimensione demografica;
   percentuale  di  abitanti  ultrasessantacinquenni sul totale della
popolazione;
   percentuale  di  anziani  soli  ultrasessantacinquenni  sul totale
della popolazione;
   percentuale  di  anziani  in  lista  di attesa per la richiesta di
interventi socio-assistenziali sul totale della popolazione anziana;
   percentuale di anziani in lista di attesa per l'assegnazione di un
alloggio   di   edilizia   residenziale  pubblica  sul  totale  della
popolazione anziana;
   b) caratteri dell'intervento con riferimento a:
   integrazione nell'ambito di contesti residenziali esistenti;
   integrazione  con  alloggi  per  utenze  differenziate,  anche  di
edilizia libera;
   contiguita' ai servizi di quartiere;
   collegamento con i servizi di assistenza;
   c) caratteri del progetto preliminare con riferimento a:
   qualita' architettonica;
   sostenibilita' ambientale;
   rapporti con il contesto;
   d) caratteri del programma di sperimentazione con riferimento a:
   livelli prestazionali offerti dagli alloggi;
   livelli prestazionali offerti dall'intervento;
   e) presenza di risorse regionali o comunali o di altra provenienza
con riferimento a:
   entita' del finanziamento;
   conferimento di immobili da rifunzionalizzare.
                               Art. 8.
                              Procedure
   1.  Con decreto ministeriale sono resi esecutivi i risultati della
procedura   di   selezione   effettuata   dalla   Commissione.  Detto
provvedimento,  successivamente  alla  registrazione  da  parte degli
organi  di  controllo, e' affisso in copia conforme per trenta giorni
presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti. Copie
conformi   degli   schemi   tipo  dei  protocolli  d'intesa  e  delle
convenzioni  da  stipularsi  per  i programmi di sperimentazione sono
trasmesse,  entro  trenta giorni dalla data del citato provvedimento,
ai proponenti selezionati ammessi al finanziamento.
   2.  A seguito della stipula dei protocolli d'intesa da parte della
Direzione   generale  per  l'edilizia  residenziale  e  le  politiche
abitative  con  i  proponenti, con i comuni e, qualora siano previsti
finanziamenti  da  parte  di  queste,  con  le rispettive regioni, si
formalizzano  eventuali  accordi  di programma, per quanto attiene la
conformita'  urbanistico-edilizia.  In  attuazione  di detti atti, la
Direzione   generale  per  l'edilizia  residenziale  e  le  politiche
abitative,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data del protocollo
d'intesa,  stipula con i proponenti le convenzioni per l'assegnazione
dei  fondi  di  cui  all'art.  2,  secondo  le modalita' previste nel
protocollo di intesa. L'esecutivita' delle convenzioni e' subordinata
alla  registrazione  del  relativo  decreto  di approvazione da parte
degli organi di controllo.
   3.   A  seguito  della  pubblicazione  del  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale,  il  Direttore  generale delle aree urbane e dell'edilizia
residenziale  designa  l'ufficio  responsabile  dell'istruttoria  del
programma sperimentale denominato "Alloggi in affitto per gli anziani
degli anni 2000".
       Roma, 27 dicembre 2001
                                                 Il Ministro: Lunardi