Il MINISTRO
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

   Visto l'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul
conferimento  delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato
alle  regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge
15  marzo  1997,  n.  59  e  successive modifiche e integrazioni, che
individua  tra  le  funzioni  e i compiti mantenuti allo Stato quelli
relativi  "al  concorso,  unitamente  alle regioni ed agli altri enti
locali   interessati,   all'elaborazione  di  programmi  di  edilizia
residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale";
   Vista  la legge 9 dicembre 1998, n. 431 di riforma delle locazioni
degli immobili adibiti ad uso abitativo;
   Visto il comma 33, dell'art. 145, della legge 23 dicembre 2000, n.
388  che autorizza, tra l'altro, un limite d'impegno quindicennale di
80  miliardi  per  l'anno  2002  per  l'attuazione  delle  iniziative
relative  a  studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia
residenziale  e  all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui
all'art. 2, comma 63, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
   Visto  il  comma  1 dell'art. 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21
che,  al  fine di avviare a soluzione le piu' manifeste condizioni di
disagio  abitativo,  prevede  che  il  Ministro  dei  lavori pubblici
promuova  un  programma  sperimentale  di  edilizia  residenziale  da
realizzare  con risorse attivate da comuni, Iacp comunque denominati,
imprese  e  cooperative  di  abitazione e con il concorso finanziario
dello  Stato,  finalizzato,  tra  l'altro,  ad incrementare l'offerta
degli  alloggi  da  destinare permanentemente alla locazione a canone
convenzionato  di  cui  all'art.  2,  comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431;
   Visto  il  comma  2  dello  stesso  art. 3 che autorizza limiti di
impegno  quindicennali di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000
e  di  lire  11  miliardi  a decorrere dall'anno 2001, quale concorso
dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1;
   Visto  il  comma  3 del suddetto art. 3, che dispone che all'onere
derivante  dall'attuazione  dello  stesso  articolo,  pari  a lire 70
miliardi  per  l'anno 2000 e a lire 81 miliardi a decorrere dall'anno
2001,  si  provvede,  per  gli  anni  2000,  2001  e  2002,  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici;
   Visto  il  comma  4 dell'art. 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21
che  dispone che con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengano
definite,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano,   le   modalita'   di   applicazione   ed   erogazione   dei
finanziamenti;
   Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, che detta norme per la razionalizzazione, il riordino,
la soppressione e la fusione di ministeri;
   Visto  il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che definisce
ed  amplia le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
   Vista  l'intesa  raggiunta  in sede di Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, nella seduta del 22 novembre 2001;

                              Decreta:

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
   1.  Il programma sperimentale di edilizia residenziale, denominato
"20.000 abitazioni in affitto", e' finalizzato ad avviare a soluzione
le  piu'  manifeste  condizioni  di  disagio abitativo, incrementando
l'offerta   degli   alloggi   da  concedere  in  locazione  a  canone
convenzionato,  in  modo  da  rispondere  alle  esigenze di categorie
sociali   che   hanno   difficolta'   a  reperire  alloggi  a  canoni
accessibili.
   2.  Le  province  autonome  di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalita'  del  presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse
spettanti  ai  sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
   A  tal  fine si applica quanto disposto dall'art. 5 della legge 30
novembre 1989, n. 386.