Art. 2. Disponibilita' finanziarie 1. Parte delle disponibilita' finanziarie derivanti dai limiti di impegno quindicennali previsti all'art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, per un importo di lire cinquanta miliardi, e all'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un importo di lire quaranta miliardi - da attualizzare secondo le modalita' fissate nella convenzione con l'istituto finanziatore - sono destinate all'attuazione di un programma sperimentale di alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per periodi stabiliti dalle regioni e comunque non inferiore a otto anni. In ogni caso, non meno del cinquantacinque per cento delle risorse e' finalizzato alla locazione permanente e non piu' del quindici per cento alla locazione per un periodo non inferiore a otto anni. 2. I fondi di cui al comma precedente sono finalizzati: alla costruzione e al recupero di alloggi non oggetto di altri finanziamenti agevolati; all'acquisto ed eventuale recupero di interi edifici residenziali non sottoposti ai regimi previsti dalle leggi 24 dicembre 1993, n. 560 e 23 dicembre 1996, n. 662, e dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, con esclusione degli alloggi compresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 3. I comuni possono prevedere delle agevolazioni a favore degli interventi oggetto del programma, anche ai fini della determinazione dell'ICI e delle modalita' di corresponsione degli oneri di urbanizzazione cosi' come indicato dall'art. 7, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 136. 4. La cessione a terzi in tutto o in parte degli alloggi che fruiscono dei finanziamenti di cui al presente decreto, puo' avvenire anche prima della scadenza del vincolo alla locazione. In questo caso il vincolo viene assunto dall'acquirente e riportato nell'atto di compravendita e relative note di trascrizione. La cessione degli alloggi da destinare alla locazione permanente deve riguardare, in ogni caso, almeno un intero edificio ed essere effettuata ad un unico soggetto.