Art. 2.
                     Disponibilita' finanziarie
   1.  Parte delle disponibilita' finanziarie derivanti dai limiti di
impegno  quindicennali  previsti  all'art.  3, comma 2, della legge 8
febbraio  2001,  n.  21, per un importo di lire cinquanta miliardi, e
all'art.  145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un
importo  di  lire  quaranta  miliardi  -  da  attualizzare secondo le
modalita'  fissate  nella  convenzione  con l'istituto finanziatore -
sono destinate all'attuazione di un programma sperimentale di alloggi
da  concedere  in locazione a canone convenzionato ai sensi dell'art.
2,  comma  3,  della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431, per periodi
stabiliti dalle regioni e comunque non inferiore a otto anni. In ogni
caso,  non  meno  del  cinquantacinque  per  cento  delle  risorse e'
finalizzato  alla  locazione  permanente  e non piu' del quindici per
cento alla locazione per un periodo non inferiore a otto anni.
   2. I fondi di cui al comma precedente sono finalizzati:
   alla  costruzione  e  al  recupero di alloggi non oggetto di altri
finanziamenti agevolati;
   all'acquisto  ed eventuale recupero di interi edifici residenziali
non  sottoposti  ai  regimi previsti dalle leggi 24 dicembre 1993, n.
560 e 23 dicembre 1996, n. 662, e dal decreto legislativo 16 febbraio
1996,  n.  104, con esclusione degli alloggi compresi nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.
   3.  I  comuni  possono prevedere delle agevolazioni a favore degli
interventi  oggetto del programma, anche ai fini della determinazione
dell'ICI   e   delle  modalita'  di  corresponsione  degli  oneri  di
urbanizzazione  cosi' come indicato dall'art. 7, comma 3, della legge
30 aprile 1999, n. 136.
   4.  La  cessione  a  terzi  in  tutto o in parte degli alloggi che
fruiscono dei finanziamenti di cui al presente decreto, puo' avvenire
anche prima della scadenza del vincolo alla locazione. In questo caso
il  vincolo  viene  assunto  dall'acquirente e riportato nell'atto di
compravendita  e  relative  note  di  trascrizione. La cessione degli
alloggi  da  destinare  alla locazione permanente deve riguardare, in
ogni caso, almeno un intero edificio ed essere effettuata ad un unico
soggetto.