Art. 3 Ripartizione delle risorse e dimensionamento del contributo dello Stato 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono ripartite le risorse disponibili per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e Bolzano sulla base della media dei parametri di ripartizione dell'edilizia sovvenzionata ed agevolata fissati per ciascuna regione dalle tabelle A e C della delibera Cipe 22 dicembre 1998. Qualora una o piu' regioni abbiano manifestato necessita' finanziarie inferiori a quelle attribuibili sulla base dei richiamati parametri, le risorse eccedenti vengono assegnate con successivo decreto utilizzando i medesimi criteri di ripartizione. 2. Le regioni, nel Piano operativo di cui al successivo art. 5, stabiliscono l'entita' massima dei contributi per ciascun tipo di locazione e per tipologia di intervento fermo restando che comunque tale contributo non puo' superare il cinquanta per cento del costo dell'alloggio.