Art. 3
            Ripartizione delle risorse e dimensionamento
                     del contributo dello Stato
   1.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono  ripartite  le risorse disponibili per ciascuna regione e per le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano sulla base della media dei
parametri  di  ripartizione  dell'edilizia sovvenzionata ed agevolata
fissati  per ciascuna regione dalle tabelle A e C della delibera Cipe
22  dicembre  1998.  Qualora  una  o piu' regioni abbiano manifestato
necessita' finanziarie inferiori a quelle attribuibili sulla base dei
richiamati  parametri,  le  risorse  eccedenti  vengono assegnate con
successivo decreto utilizzando i medesimi criteri di ripartizione.
   2.  Le  regioni,  nel Piano operativo di cui al successivo art. 5,
stabiliscono  l'entita'  massima  dei  contributi per ciascun tipo di
locazione  e  per tipologia di intervento fermo restando che comunque
tale  contributo  non  puo' superare il cinquanta per cento del costo
dell'alloggio.