Art. 4.
                         Soggetti proponenti
   1.  Possono  presentare proposte di intervento i comuni, gli Iacp,
comunque  denominati,  le  imprese  di  costruzione  e le cooperative
edilizie  di  abitazione  e  rispettivi  consorzi, nonche' le persone
giuridiche  da  questi  costituite.  In  ogni caso, fermo restando la
possibilita'  da  parte delle regioni di introdurre ulteriori criteri
preferenziali,  i  proponenti  devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
   per  le  imprese  di  costruzione  e loro consorzi, avere l'ultimo
bilancio in pareggio o in attivo e non essere soggetti alle procedure
concorsuali  di  cui  al  R.D.  16  marzo  1942,  n. 267 e successive
modifiche e integrazioni;
   per le cooperative di abitazione e loro consorzi, essere iscritte,
alla  data  di pubblicazione del presente decreto, all'albo nazionale
di  cui  all'art.13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonche' avere
l'ultimo  bilancio  in pareggio o in attivo e non trovarsi in fase di
commissariamento o analoga situazione;
   per  i consorzi o le persone giuridiche, costituiti tra i soggetti
indicati  nel  presente  comma,  i  suddetti  requisiti devono essere
posseduti dai singoli soci.