Art. 4. Soggetti proponenti 1. Possono presentare proposte di intervento i comuni, gli Iacp, comunque denominati, le imprese di costruzione e le cooperative edilizie di abitazione e rispettivi consorzi, nonche' le persone giuridiche da questi costituite. In ogni caso, fermo restando la possibilita' da parte delle regioni di introdurre ulteriori criteri preferenziali, i proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: per le imprese di costruzione e loro consorzi, avere l'ultimo bilancio in pareggio o in attivo e non essere soggetti alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; per le cooperative di abitazione e loro consorzi, essere iscritte, alla data di pubblicazione del presente decreto, all'albo nazionale di cui all'art.13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonche' avere l'ultimo bilancio in pareggio o in attivo e non trovarsi in fase di commissariamento o analoga situazione; per i consorzi o le persone giuridiche, costituiti tra i soggetti indicati nel presente comma, i suddetti requisiti devono essere posseduti dai singoli soci.