Art. 5 Contenuti e finalita' del Piano operativo regionale 1. Le regioni devono predisporre i Piani operativi nel rispetto dei seguenti criteri e modalita': gli interventi sono localizzati prioritariamente nei comuni capoluogo di provincia ovvero in quelli in cui vi siano condizioni di manifesta offerta occupazionale e in quelli caratterizzati da una significativa presenza di provvedimenti esecutivi di rilascio; il limite di reddito degli assegnatari non puo' essere superiore a quello della fascia di reddito piu' elevata prevista dalla delibera Cipe 30 luglio 1991 per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata, incrementato fino ad un massimo del cinquanta per cento. In ogni caso gli interventi devono essere destinati prioritariamente a categorie sociali deboli e nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto; il canone di locazione e' fissato in misura non superiore a quello "concertato" di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. In assenza degli accordi sottoscritti in sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprieta' edilizia e degli inquilini ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il canone e' determinato con riferimento ai valori risultanti, in relazione a condizioni equivalenti di localizzazione e tipologia edilizia, da analogo accordo sottoscritto in un comune limitrofo, di piu' prossima dimensione demografica; la superficie massima degli alloggi di nuova costruzione e' quella prevista dall'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.