Art. 5
         Contenuti e finalita' del Piano operativo regionale
   1.  Le  regioni  devono predisporre i Piani operativi nel rispetto
dei seguenti criteri e modalita':
   gli   interventi  sono  localizzati  prioritariamente  nei  comuni
capoluogo di provincia ovvero in quelli in cui vi siano condizioni di
manifesta  offerta  occupazionale  e  in quelli caratterizzati da una
significativa presenza di provvedimenti esecutivi di rilascio;
   il limite di reddito degli assegnatari non puo' essere superiore a
quello  della  fascia di reddito piu' elevata prevista dalla delibera
Cipe   30  luglio  1991  per  l'accesso  ai  contributi  di  edilizia
agevolata,  incrementato  fino ad un massimo del cinquanta per cento.
In  ogni caso gli interventi devono essere destinati prioritariamente
a   categorie   sociali   deboli   e   nuclei  familiari  soggetti  a
provvedimenti esecutivi di sfratto;
   il canone di locazione e' fissato in misura non superiore a quello
"concertato" di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998,
n.  431.  In assenza degli accordi sottoscritti in sede locale tra le
organizzazioni  sindacali della proprieta' edilizia e degli inquilini
ai  sensi  dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
il  canone  e'  determinato  con riferimento ai valori risultanti, in
relazione  a  condizioni  equivalenti  di  localizzazione e tipologia
edilizia, da analogo accordo sottoscritto in un
   comune limitrofo, di piu' prossima dimensione demografica;
   la superficie massima degli alloggi di nuova costruzione e' quella
prevista dall'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.