Art. 6. Piani operativi regionali 1. I Piani operativi, predisposti secondo modalita' definite dalle singole regioni, anche mediante forme concertate con gli enti locali, devono contenere: l'elenco degli interventi finanziati, con l'indicazione del soggetto attuatore, del numero degli alloggi, del comune ove si realizza l'intervento, dell'area edificabile o dell'immobile da recuperare o acquistare; il contributo assegnato e le relative modalita' di erogazione; l'attestazione della conformita' di ciascun intervento alla normativa urbanistica al fine di assicurarne una rapida cantierabilita'; le procedure e i termini per la predisposizione dei progetti, la loro approvazione, l'inizio e l'ultimazione dei lavori; i criteri e le modalita' di assegnazione degli alloggi assumendo, quale utenza da favorire con carattere di priorita', le categorie sociali deboli e i nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto; l'eventuale partecipazione al piano regionale degli enti locali secondo le forme di cui all'art. 2, comma 3; i criteri per promuovere la qualita' degli interventi in relazione a requisiti di durabilita' e manutenibilita', nonche' l'inserimento di elementi di bio-architettura. 2. Le regioni presentano alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative i Piani operativi regionali entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi nei successivi sessanta giorni, sono ammessi ai finanziamenti di cui all'art. 2, i Piani operativi regionali coerenti con i principi e i criteri del presente decreto e, con successivo provvedimento, si procede al trasferimento alle regioni delle relative risorse. 4. Qualora i Piani operativi regionali non prevedano l'utilizzo di tutte le risorse attribuibili sulla base dei parametri di cui all'art. 3, comma 1, le risorse eccedenti vengono assegnate con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando i medesimi criteri di ripartizione.