Art. 6.
                      Piani operativi regionali
   1. I Piani operativi, predisposti secondo modalita' definite dalle
singole regioni, anche mediante forme concertate con gli enti locali,
devono contenere:
   l'elenco   degli  interventi  finanziati,  con  l'indicazione  del
soggetto  attuatore,  del  numero  degli  alloggi,  del comune ove si
realizza  l'intervento,  dell'area  edificabile  o  dell'immobile  da
recuperare o acquistare;
   il contributo assegnato e le relative modalita' di erogazione;
   l'attestazione   della  conformita'  di  ciascun  intervento  alla
normativa   urbanistica   al   fine   di   assicurarne   una   rapida
cantierabilita';
   le  procedure  e i termini per la predisposizione dei progetti, la
loro approvazione, l'inizio e l'ultimazione dei lavori;
   i  criteri e le modalita' di assegnazione degli alloggi assumendo,
quale  utenza  da  favorire  con carattere di priorita', le categorie
sociali   deboli  e  i  nuclei  familiari  soggetti  a  provvedimenti
esecutivi di sfratto;
   l'eventuale  partecipazione  al  piano regionale degli enti locali
secondo le forme di cui all'art. 2, comma 3;
   i criteri per promuovere la qualita' degli interventi in relazione
a  requisiti  di durabilita' e manutenibilita', nonche' l'inserimento
di elementi di bio-architettura.
   2.  Le  regioni  presentano alla Direzione generale per l'edilizia
residenziale  e  le  politiche  abitative i Piani operativi regionali
entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto.
   3.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da   emanarsi   nei  successivi  sessanta  giorni,  sono  ammessi  ai
finanziamenti di cui all'art. 2, i Piani operativi regionali coerenti
con  i  principi  e  i criteri del presente decreto e, con successivo
provvedimento,   si  procede  al  trasferimento  alle  regioni  delle
relative risorse.
   4. Qualora i Piani operativi regionali non prevedano l'utilizzo di
tutte  le  risorse  attribuibili  sulla  base  dei  parametri  di cui
all'art.  3,  comma  1,  le  risorse  eccedenti vengono assegnate con
successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
utilizzando i medesimi criteri di ripartizione.