Art. 7. Attuazione degli interventi 1. Le regioni espletano tutte le procedure amministrative secondo i tempi e le modalita' previsti in sede di Piano operativo per garantire la realizzazione degli interventi. 2. In ogni caso, il termine per l'inizio lavori per ciascun intervento ricadente nel Piano operativo regionale non potra' comunque essere superiore a tredici mesi dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 6, comma 3. 3. Per gli interventi per i quali i lavori non siano avviati entro i termini di cui al comma 2, il finanziamento e' automaticamente revocato e le regioni provvedono alla successiva riassegnazione per l'attuazione degli interventi utilmente collocati nell'elenco.