Art. 7.
                     Attuazione degli interventi
   1.  Le regioni espletano tutte le procedure amministrative secondo
i  tempi  e  le  modalita'  previsti  in  sede di Piano operativo per
garantire la realizzazione degli interventi.
   2.  In  ogni  caso,  il  termine  per  l'inizio lavori per ciascun
intervento   ricadente  nel  Piano  operativo  regionale  non  potra'
comunque  essere  superiore  a  tredici  mesi dalla pubblicazione del
decreto di cui all'art. 6, comma 3.
   3. Per gli interventi per i quali i lavori non siano avviati entro
i  termini  di  cui  al  comma 2, il finanziamento e' automaticamente
revocato  e  le regioni provvedono alla successiva riassegnazione per
l'attuazione degli interventi utilmente collocati nell'elenco.