Art. 8. Poteri sostitutivi 1. Qualora le regioni non rispettino il termine di cui all'art. 6, comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, con apposito decreto, le procedure per l'attribuzione dei fondi che vengono resi disponibili mediante bando nazionale, articolato a livello regionale con riferimento alle regioni inadempienti.