Art. 8.
                         Poteri sostitutivi
   1. Qualora le regioni non rispettino il termine di cui all'art. 6,
comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua,
con  apposito  decreto, le procedure per l'attribuzione dei fondi che
vengono  resi  disponibili  mediante  bando  nazionale,  articolato a
livello regionale con riferimento alle regioni inadempienti.