Art. 9.
                            Monitoraggio
   1.   La  Direzione  generale  per  l'edilizia  residenziale  e  le
politiche  abitative  effettua  il  monitoraggio dell'andamento della
realizzazione  dei  Piani operativi regionali. A tal fine, le regioni
forniscono  i dati relativi secondo modalita' concordate, avvalendosi
dell'Osservatorio della condizione abitativa.