(all. 1 - art. 1)
         ALLOGGI IN AFFITTO PER GLI ANZIANI DEGLI ANNI 2000
                        Disciplinare tecnico
       a supporto del bando di gara approvato con decreto del
                          27 dicembre 2001

                              Premessa

   All'interno  delle possibili politiche per favorire l'accesso alle
abitazioni  delle fasce sociali deboli, la problematica degli anziani
si caratterizza per una specificita' tutta propria.
   Quantomeno  per  due  ragioni:  innanzitutto, come e' di immediata
evidenza,   tale   segmento   e'  tra  quelli  che  trovano  maggiori
difficolta'  a  rapportarsi ai valori del mercato immobiliare; a cio'
si  aggiunge,  come  ulteriore aspetto non secondario, che il mercato
manifesta  da  sempre scarsa propensione a differenziare l'offerta in
relazione ai diversi caratteri della domanda e certamente gli anziani
sono   portatori   di   esigenze   abitative  che  a  fatica  possono
considerarsi  soddisfatte  nei  tradizionali  e  piu' diffusi modelli
abitativi.
   Risponde  quindi  ad  una indubbia priorita' l'aver privilegiato -
nel  dare  attuazione al "programma sperimentale per la riduzione del
disagio  abitativo" previsto dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2001,
n. 21 - gli utenti anziani per i quali sinora non era stato attivato,
a  livello  nazionale,  un  piano  di  una  qualche organicita' e con
risorse significative.
   Sulla problematica delle abitazioni per gli anziani, infatti, sono
da  registrare  solo  generici riferimenti sulla finalizzazione delle
risorse  contenuti  in  alcuni  provvedimenti legislativi e non poche
esperienze  avviate in sede locale attraverso finanziamenti regionali
o  per  iniziativa di singole amministrazioni comunali e di operatori
no-profit.  E'  pero'  mancata,  diversamente  da quanto praticato da
numerosi paesi dell'Europa occidentale, la concezione di un programma
con  una chiara finalizzazione verso la categoria e, soprattutto, con
il  supporto  di  una serie di modalita' operative tali da rendere le
diverse realizzazioni non episodiche ma, al contrario, interrelate da
indicazioni conseguenti ad orientamenti tecnico-culturali da assumere
come riferimento.
   Per   questi   motivi   il   bando   predisposto   per  consentire
l'utilizzazione  dei finanziamenti resi disponibili dalla legge 21 ha
opportunamente  previsto  che, in concomitanza alla pubblicazione del
bando  stesso,  venisse  redatto  un disciplinare tecnico "contenente
caratteristiche   e  livelli  prestazionali  degli  alloggi,  nonche'
modalita'  e  tipologie di organizzazione del programma sperimentale"
(art. 5).
   In tal modo, l'obiettivo finale che il programma persegue va oltre
la produzione di alloggi, che pure ne costituisce scopo fondamentale,
ed  e'  individuabile  nella  messa  a  punto  di un nuovo modello di
offerta  alloggiativa  da immettere sul mercato e, al contempo, nella
definizione  di  un modo di abitare che tenga conto sia delle ridotte
capacita' dell'utente anziano, sia delle sue esigenze di autonomia.
   Con  questi  presupposti  il  programma  acquista,  nel senso piu'
proprio, il carattere di sperimentalita': ogni intervento e', dunque,
sperimentale  in quanto, oltre alla fase di progettazione, esecuzione
e collaudo delle opere, prefigura una fase di scelta tra piu' opzioni
per  il  conseguimento  degli  obiettivi sperimentali prefissati e di
monitoraggio  e  resocontazione  sistematica, di cui la realizzazione
stessa si configura come momento di verifica.
   Il  disciplinare  tecnico  contenuto  nelle  pagine che seguono e'
suddiviso  in  due  parti:  nella  prima sono raccolte le indicazioni
ritenute  utili  per  consentire, per quanto possibile, una agevole e
tempestiva  formulazione  delle  richieste  attraverso informazioni e
precisazioni sugli elaborati, come previsto dall'art. 4, comma 3, del
bando  di  gara,  a  corredo  della  domanda che i soggetti promotori
devono  inoltrare al comune in cui ricade l'intervento; nella seconda
parte  vengono  esplicitati  i  caratteri del programma approfondendo
quegli aspetti ritenuti decisivi per conferire qualita' e compiutezza
agli interventi che si andranno a realizzare.
   Il    disciplinare,    evitando   rigidita'   che   vincolerebbero
inopportunamente amministrazioni comunali ed operatori, suggerisce un
percorso  metodologico  e  di  merito  per arrivare alla formulazione
delle  proposte.  Gli  elementi  qualificanti,  peraltro indicati nel
bando, sono: la scelta localizzativa all'interno del contesto urbano;
la  correlazione  tra alloggi e sistema di assistenza; l'integrazione
tra   spazi   del   singolo   alloggio   e  spazi  comuni  all'unita'
residenziale;  l'individuazione  di  ambienti  e  servizi  da rendere
disponibili  non soltanto agli anziani ma ad un utenza piu' vasta; la
descrizione   dei   livelli   prestazionali  sia  degli  alloggi  che
dell'intervento.
   Il  programma  ha  quindi  l'ambizione  di  contribuire  a segnare
positivamente le modalita' realizzative delle abitazioni per anziani.
E'  evidente  che  cio'  potra'  avvenire, e sicuramente avverra', se
quanti parteciperanno operativamente alla elaborazione delle proposte
si relazioneranno al bando individuandolo
   come  occasione  di sperimentazione autentica e, conseguentemente,
ricercando   quelle   soluzioni   in  grado  di  assicurare  migliori
condizioni abitative.

                             Parte prima
          Istruzioni per la predisposizione delle proposte

   1. Elaborati da presentare:
   1.1 Proposta di programma [art. 4, comma 3, lett. a)]. La proposta
di  programma,  sottoscritta  dal  legale rappresentante del soggetto
proponente o, nel caso di amministrazioni comunali, dal Sindaco o suo
delegato,  deve  essere esplicitata, in conformita' a quanto indicato
nel  bando,  attraverso  una  relazione  descrittiva  degli  elementi
costituitivi  e  delle  finalita'  perseguite di cui si prospettano i
principali contenuti.
   1.1.1.  Descrizione  dei  caratteri del contesto urbano prescelto.
Come  indicato  nel  bando,  art.  4,  comma 1, gli interventi devono
essere  localizzati in aree centrali o, comunque, in aree consolidate
a   prevalente   destinazione   residenziale,   anche  attraverso  la
rifunzionalizzazione  e  la  riconversione  di edifici, ricorrendo ad
aree  dismesse  o destinate a terziario o servizi, o utilizzando aree
residue  all'interno  di  piani  di  zona  che  pero'  configurano un
insediamento gia' strutturato.
   Con   riferimento   alla  dotazione  esistente  di  servizi  e  di
attrezzature che possono costituire supporto sociale ed assistenziale
devono    essere   forniti   elementi   utili,   in   aggiunta   alle
rappresentazioni   proprie   della  scala  edilizia  ed  urbanistica,
attraverso  i quali dimostrare la rispondenza dell'area alle suddette
caratteristiche.
   In  particolare la relazione, anche con il supporto di planimetrie
e  di  eventuale documentazione fotografica, fornisce informazioni in
ordine a:
   localizzazione,    dimensionamento    e    caratteri   morfologici
dell'insediamento   urbano   quali:   tipologie  edilizie,  densita',
rapporti  con i luoghi della centralita', qualita' urbana (rif. punto
3.1 del presente disciplinare);
   localizzazione  e caratteristiche del sistema dei servizi pubblici
e  privati  di  tipo commerciale, amministrativo, sociale, culturale,
ricreativo  ed  evidenziazione  delle  relative  modalita' di accesso
(rif. punto 3.3);
   descrizione  della  rete  dei  servizi sociali e sanitari attivi a
scala urbana e di quartiere a sostegno della residenzialita', tali da
consentire condizioni di autonomia e l'integrazione della popolazione
anziana nel contesto sociale (rif. punto 3.3);
   caratteristiche   demografiche  e  sociologiche  per  l'ambito  di
riferimento  e  per  l'intero  territorio  comunale,  con particolare
riguardo   alla  popolazione  anziana  presente  ed  alle  previsioni
d'invecchiamento (rif. punto 1.9).
   Va  sottolineato  che  la  conoscenza  di  detti  elementi  e'  di
fondamentale   importanza  per  l'identificazione  e  la  definizione
spaziale  e  funzionale  dei  nuovi servizi da attivare, che dovranno
promuovere lo sviluppo di forme innovative e flessibili di assistenza
sociale e sanitaria aperte a tutto il quartiere. Proprio la capacita'
di  rivolgersi  ad  un'utenza  differenziata  potra',  d'altra parte,
contribuire  alla  sostenibilita' gestionale ed economica dei servizi
offerti alle fasce piu' deboli.
   In   particolare   per  i  servizi  pubblici  e  privati  di  tipo
commerciale,  amministrativo,  sociale,  culturale,  ricreativo e per
quelli  sociali  e  sanitari  attivi  va  predisposta  una  specifica
planimetria   sulla   quale   deve   essere   riportata  l'ubicazione
dell'intervento  e  dei  servizi  presenti  nell'ambito  urbano,  con
l'indicazione delle distanze da percorrere per ciascun servizio (rif.
punto 3.3).
   1.1.2.  Descrizione delle modalita' di attuazione dell'intervento.
Va  indicata, in relazione alla strumentazione urbanistica vigente ed
alla  normativa  tecnica  di  attuazione,  la  tipologia d'intervento
prescelta  precisando,  qualora  si  operi  su edilizia esistente, la
modalita'  individuata  con  riferimento  all'art.  31  della legge 5
agosto 1978, n. 457, comma 1, lettere c), d, ed e).
   La  documentazione  da predisporre deve dare conto delle modalita'
di  trasformazione  degli immobili (aree ed edifici) e deve indicare,
per   ciascun   intervento   previsto,  il  soggetto  titolare  della
trasformazione stessa.
   Il  riferimento,  esplicitato  dal  bando,  alla  conformita' agli
strumenti urbanistici vigenti e' necessario, oltre che per assicurare
la  fattibilita'  amministrativa dell'intervento, anche per garantire
un piu' rapido avvio dei cantieri.
   L'assenza  di  un  piano  attuativo  ancorche'  adottato  puo' non
costituire  condizione  di inoperativita' qualora il piano regolatore
generale  vigente  risulti,  sulla  base  di  esplicita  attestazione
dell'amministrazione comunale, sufficientemente dettagliato nel senso
che  la  normativa e gli elaborati di piano siano stati concepiti per
disciplinare gli interventi ammissibili senza il ricorso a preventiva
strumentazione.  Nel  caso  in cui il piano di recupero o altro piano
attuativo   da  adottare  preveda  trasformazioni  in  variante  allo
strumento urbanistico, occorre fare riferimento - per le procedure di
approvazione - alla legislazione nazionale e regionale vigente.
   In  ogni  caso,  al  fine  della  presentazione della richiesta di
finanziamento  e'  ritenuta  condizione  sufficiente,  secondo quanto
previsto  dal  bando  di  gara,  la sola adozione del piano attuativo
mediante   delibera   del  consiglio  comunale  o  la  sottoscrizione
dell'Accordo di programma qualora si ricorra a tale procedura.
   1.1.3. Quantificazione delle risorse finanziarie: la proposta deve
contenere un quadro riepilogativo delle opere (residenziali e non) da
realizzare  con  la  quantificazione,  per  ciascun intervento, delle
risorse  finanziarie,  del costo complessivo, del tipo e del relativo
canale  di  finanziamento  (pubblico,  privato,  comunitario). Per le
diverse categorie di opere da realizzarsi, in aggiunta all'intervento
sperimentale  di  cui  si  richiede il finanziamento statale, occorre
dimostrare,  con  idonea documentazione, la fattibilita' delle opere,
con  riferimento  agli  aspetti tecnici, amministrativi e finanziari.
Per le opere finanziate con risorse regionali o comunali e' opportuno
che  gli  impegni  delle amministrazioni pubbliche siano formalizzati
con apposite deliberazioni.
   1.2.  Programma  di  assistenza e accompagnamento sociale [art. 4,
comma  3,  lett.  b)]. Per quanto concerne la componente sociale, gli
interventi   costruttivi  devono  essere  coordinati  con  azioni  di
sostegno   basate  sull'offerta  di  servizi  di  supporto  domestico
(accompagnamento,   recapito   domiciliare   della   spesa,   pulizia
dell'alloggio,  piccole  riparazioni  domestiche,  ecc.)  che possano
aiutare   l'anziano  nelle  attivita'  quotidiane  consentendone  una
gestione autonoma.
   Le  finalita'  del  programma  di  assistenza  ed  accompagnamento
sociale sono essenzialmente le seguenti:
   informazione  sull'offerta dei servizi esistenti e sulle modalita'
di fruizione degli stessi;
   integrazione  socio-sanitaria  dei  servizi  al  fine  di  fornire
risposte personalizzate alle esigenze degli anziani;
   promozione dell'autonomia dell'anziano mediante interventi di tipo
culturale,  ricreativo e sportivo, incentivando anche forme di lavoro
compatibili;
   razionalizzazione  dei  servizi  e della loro gestione; promozione
dell'intervento  del  volontariato,  di  associazioni no-profit e dei
privati per garantire modalita' adeguate di aiuto.
   Il  programma di assistenza ed accompagnamento deve specificare la
quantita'  e  la  qualita'  dei servizi che si intendono fornire, gli
standard  assistenziali  minimi, annuali o mensili (ore di assistenza
domiciliare,  infermieristica - ambulatoriale, riabilitativa; accessi
del  medico  di  medicina generale e forme di consulenza di eventuali
altri  operatori;  ecc.),  ed  il  personale di assistenza previsto a
tempo  pieno  o  parziale, distinguendo tra i servizi di base offerti
gratuitamente  dagli enti pubblici e dal volontariato e gli eventuali
servizi a pagamento.
   Per  gli  spazi  di  servizio  va  definito  un piano di gestione,
precisando quali servizi prevedano la gestione diretta da parte degli
enti  pubblici  o l'autogestione da parte degli utenti (eventualmente
organizzati   in  apposita  associazione  che  abbia,  comunque,  una
riconoscibilita) e quali invece possano essere concessi in appalto ad
operatori  privati  con  l'obbligo di praticare tariffe convenzionate
che tengano conto della finalita' sociale.
   1.3. Progetto preliminare delle opere [art. 4, comma 3, lett. c)].
In  fase  di presentazione della domanda al comune, il progetto delle
opere   deve   essere   definito   a   livello   di  preliminare.  La
specificazione  del  progetto  a  livello  esecutivo avverra' poi, da
parte  dei  soggetti  ammessi  al  finanziamento,  entro 180 giorni a
decorrere dalla data della stipula del protocollo d'intesa.
   Il  progetto  preliminare,  predisposto  ai  sensi della normativa
vigente  (art.  16,  comma  3,  della  legge n. 109/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni), e' accompagnato da elaborati grafici,
sino  alla  scala  1:50,  al  fine  di  documentare  adeguatamente le
caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche.
   Il  progetto  deve essere corredato dal costo dell'intervento che,
per  quanto concerne la parte ordinaria relativa alla residenza, deve
essere   riferito  ai  massimali  vigenti  in  ciascuna  regione  per
l'edilizia  residenziale  agevolata  e  sovvenzionata.  A tal fine va
prodotto  il  quadro tecnico economico (Q.T.E.) da compilare sui soli
modelli  relativi  all'edilizia sovvenzionata (S/N o S/R) vistato dal
legale rappresentante del soggetto proponente o, nel caso di soggetti
pubblici, dal responsabile del procedimento.
   Per  quanto  concerne  il  programma  sperimentale (lavorazioni ed
attivita'  sperimentali)  il  costo aggiuntivo va quantificato con le
modalita' indicate nel successivo paragrafo.
   1.4.  Programma  di  sperimentazione  [art. 4, comma 3, lett. d)].
Tenuto  presente quanto gia' delineato in "premessa", il programma di
sperimentazione  relativo  a  ciascuna  proposta  deve  illustrare il
quadro  degli  obiettivi  prescelti, in rapporto alle caratteristiche
fisiche  dell'intervento  edilizio  con  particolare riferimento alle
indicazioni  ed  a  quanto  definito  ai  punti 3, 4 e 5 del presente
disciplinare.   L'attuazione  del  programma  di  sperimentazione  si
sostanzia  mediante  le  lavorazioni  straordinarie e le attivita' di
sperimentazione  per le quali vanno esplicitati i costi aggiuntivi da
sostenere,  il  percorso  metodologico  che  si  intende avviare e la
strumentazione da utilizzare.
   1.4.1.  Lavorazioni  straordinarie.  Con tale dizione si intendono
sia  le lavorazioni propriamente dette, sia la fornitura e la posa in
opera  di  materiali  e  componenti  di  carattere innovativo, sia la
dotazione   di   impianti,  sistemi  e  dispositivi  particolari  non
impiegati   negli   interventi   ordinari  di  edilizia  residenziale
sovvenzionata  ed  agevolata che comportino, rispetto a questa, costi
aggiuntivi di tipo tecnico-costruttivo non compresi nel differenziale
di  costo connesso alla qualita' aggiuntiva dell'intervento di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994.
   Per  ciascuna  lavorazione deve essere indicato il costo previsto,
la  fase di processo in cui si effettua, la descrizione in termini di
fasi  e  materiali  utilizzati,  gli  obiettivi e i risultati attesi;
devono   essere   allegate   tavole  grafiche  a  scala  idonea  alla
comprensione dei dettagli esecutivi significativi.
   Per le indicazioni di merito si rinvia ai successivi punti 5.1.3 e
5.2.3.
   1.4.2. Attivita' di sperimentazione. Con tale dizione si intendono
le attivita' di progettazione, monitoraggio e resocontazione da porre
in   essere   in   relazione   all'articolazione  dell'intervento  di
sperimentazione, non effettuate negli interventi ordinari di edilizia
residenziale  sovvenzionata  ed agevolata, che comportino, rispetto a
questa, costi aggiuntivi di tipo tecnico procedurale; le attivita' si
articolano, essenzialmente, in:
   verifiche   di   progetto,   di   laboratorio  e/o  in  opera  che
costituiscono   i   momenti   in   cui,   attraverso   l'utilizzo  di
apparecchiature strumentali o di particolari metodologie di indagine,
sono  sottoposti  a  controllo taluni aspetti dell'intervento: sia in
fase   preventiva   (ad  esempio  lo  studio  di  compatibilita'  tra
l'intervento,  il  contesto urbano e la dotazione di servizi), sia in
corso  d'opera (ad esempio i controlli sul benessere ambientale degli
spazi  abitativi  e  sul  comportamento dei componenti tecnologici ed
impiantistici),  sia,  infine,  ad  intervento ultimato, anche con il
coinvolgimento  dell'utenza  insediata;  per  ciascuna  verifica deve
essere  indicato  il  tema  di sperimentazione, il costo previsto, la
fase  di  processo  in  cui  viene  effettuata,  gli  obiettivi  e la
descrizione delle metodologie di controllo;
   resocontazione  dell'intervento  sperimentale  che  deve  avvenire
attraverso  la  presentazione,  con le modalita' stabilite negli atti
convenzionali,  di  rapporti  in  corso  d'opera e a lavori ultimati,
costituiti   da  elaborati  descrittivi  e  da  quant'altro  ritenuto
necessario per permettere la divulgazione delle conoscenze acquisite.
   1.4.3.  Quantificazione  dei costi aggiuntivi. Il costo aggiuntivo
derivante   dalla   singola  lavorazione  straordinaria  deve  essere
quantificato  in  riferimento  all'analisi  dei  prezzi correntemente
applicati in interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito
del  territorio  comunale e valutati con riferimento al capitolato di
appalto e al prezzario regionale. Nell'ambito del predetto capitolato
devono  essere  individuate  le  lavorazioni  standard assimilabili a
quelle  straordinarie  proposte.  Il  costo  delle lavorazioni per le
quali  non  e'  possibile riferirsi a lavorazioni correnti presenti o
assimilabili  a  quelle previste nel prezzario regionale, deve essere
stimato  attraverso  una  indagine  di mercato da effettuare tra piu'
ditte fornitrici di prodotti analoghi.
   Il  costo  aggiuntivo  relativo ai materiali ed agli impianti deve
essere  comprensivo  di  tutti  gli  oneri normalmente applicati. Nel
merito  devono essere predisposte delle tabelle in cui confrontare le
categorie  standard di lavoro previste dal capitolato e dal prezzario
regionale   (codice,  descrizione,  costo  unitario)  e  le  analoghe
categorie  di  lavoro  proposte  per  il programma di sperimentazione
(descrizione, costo unitario, quantita', differenza costo).
   Ciascuna attivita' sperimentale deve essere articolata in rapporto
alle  seguenti  voci  di  costo:  personale  (con  indicazione  della
qualifica    e    del    costo    unitario/giorno),   apparecchiature
(ammortamento) e spese generali (in percentuale).
   1.5.  Piano  economico finanziario [art. 4, comma 3, lett. e)]. Il
piano  economico-finanziario deve dimostrare, oltre alla fattibilita'
economica  degli  interventi  ricadenti  all'interno  della proposta,
anche  la  sostenibilita'  dei  costi  di gestione delle strutture di
servizio.
   In particolare deve essere garantito l'utilizzo degli spazi comuni
ed  il  funzionamento  dei  servizi di sostegno (rif. punto 5.2.1) da
parte  degli  anziani  residenti  e  non; tali servizi possono essere
aperti, con particolari accortezze, alla generalita' degli abitanti.
   A  tal  fine nel caso di alloggi destinati alla locazione a canoni
previsti per l'edilizia economica e popolare dovranno essere definite
forme  di  gestione  diversificate in modo da evitare che il costo di
funzionamento dei servizi ricada sui canoni stessi.
   1.6.  Richiesta  di  finanziamento [art. 4, comma 3, lett. f)]. Il
soggetto  proponente  deve quantificare il finanziamento richiesto in
relazione   al  costo  complessivo,  facendo  riferimento  ai  limiti
indicati all'art. 6 del bando.
   Nel caso in cui la proposta preveda sia alloggi da locare a canone
di  edilizia residenziale pubblica che alloggi da locare a canone non
superiore  all'ottanta  per  cento del canone concordato, e' comunque
possibile  il  finanziamento  fino  a un massimo di 3.098.741,00 euro
(sei miliardi di lire).
   La  regione  inserisce la proposta cosi' elaborata nella quota del
quaranta  per  cento  riservata  dal  bando  - art. 4, comma 4 - alle
domande   presentate   da  imprese  di  costruzioni,  cooperative  di
abitazione e loro consorzi.
   1.7. Delibera del comune di adesione al programma [art. 4, comma 2
e  comma  3,  lett.  g)].  Il  comune, anche a seguito di modifiche o
integrazioni  apportate alla proposta in accordo con l'operatore, con
propria delibera:
   attesta  la congruita' della proposta agli obiettivi del programma
e   la   fattibilita'  urbanistico-amministrativa  della  stessa  con
particolare riferimento a:
   presenza dei servizi indicati;
   conformita' agli strumenti urbanistici vigenti o adottati;
   individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni;
   tipo di disponibilita' dell'area o dell'immobile;
   rispondenza  dei  costi ai massimali di costo regionali per quanto
riguarda l'intervento e al prezzario regionale per quanto riguarda le
lavorazioni straordinarie;
   aderisce  alla  proposta  di programma indicando, fra l'altro, gli
impegni che intende assumere con particolare riferimento a:
   programma di assistenza e accompagnamento;
   aspetti gestionali;
   entita'  delle  eventuali  risorse proprie ed individuazione delle
opere cui sono destinate.
   1.8.  Designazione  del  responsabile  del  programma.  Al fine di
garantire   che   la   proposta   di  intervento  sperimentale  venga
correttamente formulata, nonche' puntualmente attuata con riferimento
alle   procedure   previste,   il   soggetto  proponente  designa  il
responsabile  del  programma.  Nel  caso  in cui il proponente sia un
soggetto  pubblico,  le  funzioni  di responsabile del programma sono
assunte dal responsabile del procedimento.
   Al  responsabile  del  programma  e'  anche affidato il compito di
rappresentare,   nelle   varie   fasi,   lo   stato   di   attuazione
dell'iniziativa  e  di  corrispondere alle esigenze di documentazione
finalizzate al monitoraggio e alla verifica del programma.
   1.9.  Dati statistici. L'art. 7 del bando individua cinque criteri
di  selezione  per  l'accesso  ai finanziamenti. I parametri indicati
alla  lettera a) - caratteri del comune - consentono, in particolare,
la  rilevazione  di alcune condizioni oggettive riferite al comune in
cui  ricade  l'intervento.  I  dati  statistici richiesti sono quindi
finalizzati   alla   conoscenza   delle  caratteristiche  sociali  ed
economiche   dei  residenti  ultrasessantacinquenni  che  vivono  nel
territorio comunale.
   Per garantire la confrontabilita' delle informazioni e' necessario
che gli stessi siano certificati dai competenti uffici comunali e che
i  dati  relativi  alla popolazione ricadente nel territorio comunale
(popolazione     complessiva     e     percentuale     di    abitanti
ultrasessantacinquenni) siano desunti dall'Istat con riferimento al 1
gennaio 2000.

   2. Gestione del programma
   2.1. Ruolo del comune e della regione. L'ente locale e' chiamato a
svolgere   compiti   di   portata  sostanziale  nell'attivazione  del
programma.
   Il  comune,  infatti, nell'individuare la proposta, ha le seguenti
alternative:
   partecipare  direttamente  alla  selezione regionale attivando una
propria iniziativa;
   inoltrare alla regione una delle proposte pervenute da parte degli
altri soggetti proponenti previsti dall'art. 3 del bando di gara;
   trasmettere alla regione una proposta integrata pubblico/privato.
   Per  i  comuni  con  popolazione  superiore a 300.000 abitanti, il
numero delle proposte e' elevato a tre.
   Appare  quindi evidente che al comune spetti il decisivo ruolo non
soltanto  di  pubblicizzare  il  programma e di favorire la piu' alta
qualita'  delle proposte, ma anche quello di selezionare le richieste
da inviare alla regione.
   In  ogni  caso e' opportuno che il comune, nell'operare la scelta,
si attenga agli stessi criteri indicati dal bando; in caso di mancata
aderenza   a  tale  impostazione,  infatti,  si  avrebbero  risultati
disomogenei   e  ne  verrebbero  pregiudicati  il  significato  e  la
finalita' del programma.
   Il  bando non prevede un termine entro il quale le proposte devono
essere trasmesse, da parte dei proponenti, al comune; cio' consente a
quest'ultimo  di  organizzare  forme  di  divulgazione  del programma
secondo le modalita' e i tempi ritenuti piu' idonei.
   La  regione ha il compito di selezionare, tra le domande pervenute
da   parte  dei  comuni,  non  piu'  di  dieci  proposte  da  inviare
all'Amministrazione  centrale  senza procedere alla formazione di una
graduatoria.
   2.2.  Modalita' di assegnazione. Gli alloggi che vengono destinati
alla   locazione   permanente  ad  utenti  ultrasessantacinquenni  in
possesso  dei  limiti  di  reddito  previsti per l'edilizia agevolata
possono  essere  ceduti a terzi a condizione che tali vincoli vengano
assunti  dall'acquirente  e  riportati  nell'atto  di compravendita e
nelle relative note di trascrizione.
   La  cessione  deve  riguardare,  in  ogni  caso, tutti gli alloggi
oggetto di finanziamento ed essere effettuata ad un unico soggetto.
   L'amministrazione  comunale  provvede  ad assegnare gli alloggi ai
canoni  previsti  per  l'edilizia  economica  e  popolare  ad  utenti
ultrasessantacinquenni,   utilizzando  graduatorie  di  cui  e'  gia'
provvista o predisponendo apposito bando.
   In  ogni caso gli alloggi non possono essere concessi in locazione
a  categorie  di  utenti  diverse  da quelle previste dall'art. 2 del
decreto   di   approvazione   del  bando,  anche  nelle  assegnazioni
successive:   a  tal  fine  l'amministrazione  comunale  provvede  ad
approvare apposito regolamento.
   Ai   fini   della   determinazione  del  canone  di  locazione  da
corrispondere  con  riferimento  alle modalita' stabilite all'art. 2,
comma  3,  della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (canone concordato) la
superficie  degli  spazi  e  dei  servizi  di  sostegno connessi alla
residenza  (soggiorno  comune,  locale  infermeria,  locale pluriuso,
locale  di  servizio, ecc.), da ripartire tra gli alloggi, e' assunta
in  misura  pari al cinquanta per cento. Resta calcolato per l'intera
superficie utile il solo alloggio di servizio.

                            Parte seconda
                 Riferimenti tecnici per le proposte

   3. Caratteri dell'intervento sperimentale proposto.
   3.1.  Integrazione nell'ambito di contesti residenziali esistenti.
Preliminarmente  al  progetto  d'intervento  deve  essere  effettuata
un'indagine  delle  condizioni  del  contesto urbano e delle connesse
problematiche  sociali,  indagine che porra' anche le premesse per il
monitoraggio  dei  risultati  conseguiti nel tempo con gli interventi
effettuati.
   Affinche'  gli anziani possano avere assicurate condizioni tali da
favorire il senso di sicurezza personale e di appartenenza all'ambito
insediativo   considerato,   e'   necessario  che  questo  abbia  una
configurazione  consolidata  nella  storia  del  tessuto  urbano, una
identita'  riconosciuta nelle tradizioni locali, un sufficiente grado
di  integrazione  tra  residenze e servizi, in particolare per quanto
attiene  l'assistenza.  Cio'  non  significa  che  l'intervento debba
necessariamente inserirsi nelle aree urbane piu' consolidate, potendo
trovare  collocazione anche in un quartiere periferico purche' questo
abbia  raggiunto  una  forma  ed un'organizzazione strutturata, abbia
relazioni non difficoltose con il centro urbano e comunque sia dotato
di  un'immagine  positiva  nella  considerazione  degli  abitanti del
quartiere.
   3.2.   Integrazione   con   alloggi   per   utenze  differenziate.
Particolare  attenzione  va  prestata  all'integrazione degli alloggi
destinati  alle  persone anziane con alloggi destinati anche ad altre
utenze  per  evitare  l'insorgere di condizioni di separatezza. Detta
integrazione puo' avvenire:
   all'interno  dell'organismo  abitativo  o  comunque di un contesto
unitario  che  puo' utilmente ospitare alloggi in uso a piu' segmenti
sociali;
   tramite  l'attivazione  di  spazi  attrezzati  e  di servizi posti
all'interno dell'organismo abitativo ma in grado di interessare altre
categorie di utenza.
   Puo'  essere perseguita anche una combinazione tra diversi tipi di
regime  locativo  e  proprietario,  prevedendo  nello stesso contesto
alloggi da locare a canone di edilizia residenziale pubblica, alloggi
da  locare  a  canone  non superiore all'ottanta per cento del canone
concordato  (art.  2,  comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431),
alloggi a canone libero o in proprieta' privata.
   3.3.  Contiguita'  ai  servizi di quartiere. L'area prescelta deve
essere:
   a)  integrata  con  aree destinate a residenze e servizi, evitando
comunque la concentrazione delle residenze per anziani;
   b)  in  prossimita' di servizi e attrezzature commerciali in grado
di      soddisfare     esigenze     quotidiane,     quali:     generi
alimentari/supermercato, mercato di quartiere, bar, edicola giornali,
farmacia;
   c)   collegata   con  altre  tipologie  di  servizi,  quali  spazi
commerciali non alimentari, centri socio-assistenziali ivi compresi i
centri  diurni  per  anziani, aree verdi o parchi, servizi ricreativi
(centri  sportivi,  cinema,  ecc.),  amministrativi (ufficio postale,
banca,  uffici municipali o circoscrizionali), ricettivi (ristorante,
tavola calda, ecc.), luoghi di culto;
   d)   attrezzata   (o   predisposta  ad  accogliere  interventi  di
adeguamento) con idonei elementi infrastrutturali e di arredo urbano;
in    particolare    devono    essere   garantite,   ove   possibile:
l'accessibilita'  tramite percorsi pedonali; la segnaletica nei punti
critici  di  interferenza  con  la  rete carrabile (semafori, strisce
pedonali,  ecc.);  il collegamento con la rete di trasporto pubblico;
la  dotazione  di elementi di arredo urbano (cabine telefoniche, aree
di  attesa dei mezzi pubblici protette con pensiline coperte e dotate
di  sistemi  di  seduta,  punti  di  illuminazione pubblica adeguata,
segnaletica e cartelli informativi leggibili, ecc.);
   e)  protetta  in  modo adeguato da eventuali fonti di inquinamento
ambientale (acustico, atmosferico, elettromagnetico, ecc.).
   3.4.  Collegamenti con i servizi di assistenza. Le proposte devono
fare  riferimento  ad  un  ambito urbano di dimensione congrua sia in
relazione  all'accessibilita'  ai  servizi  primari  da  parte  degli
anziani,  sia  in  relazione al potenziale bacino di utenza dei nuovi
servizi che saranno realizzati contestualmente alle stesse residenze.
   Per  ambito  si  intende  non solo l'intorno fisico-ambientale, ma
anche  il  contesto  sociale ed il complesso di reti relazionali e di
servizio  con  cui  l'intervento  si  propone  di  interagire.  Ferma
restando   la   percentuale  minima  di  servizi  ad  uso  comune  da
soddisfare,  di  cui  al  successivo  punto  5.2.1,  sono da valutare
positivamente   quelle  iniziative  che  usufruiscono  di  risorse  e
dotazioni  aggiuntive,  messe  a  disposizione  da  parte di soggetti
pubblici o privati, per iniziative coordinate con l'intervento.

   4. Caratteri del progetto.
   4.1.   Qualita'   architettonica.   Tra   gli  obiettivi  generali
rientrano,  da  una  parte,  quello di evitare elevate concentrazioni
residenziali  di utenti omogenei sotto il profilo sociale o economico
o  culturale  o  psicofisico  o semplicemente anagrafico; dall'altra,
quello   di   consolidare   relazioni   di   solidarieta'  sociale  e
intergenerazionale.
   Tuttavia gli anziani necessitano di particolari attenzioni che non
sempre  si  conciliano  con  i  bisogni di altri utenti in quanto, in
genere,  gradiscono  ed  auspicano  la  vicinanza di persone di altre
fasce  di  eta'  che  sono portatori di comportamenti e stili di vita
anche non compatibili.
   La  ricerca  delle  piu'  idonee soluzioni tipologiche deve tenere
conto di un giusto dosaggio di integrazione e separatezza.
   L'organismo  abitativo  puo'  dunque  essere  costituito  da  soli
alloggi per anziani o, viceversa, essere funzionalmente integrato con
alloggi  destinati  ad  altre  utenze.  Nel primo caso, devono essere
favorite forme di integrazione degli anziani alla vita sociale, anche
attraverso  l'apertura  dei  servizi  ad  utenti esterni, mentre, nel
secondo  caso,  l'integrazione deve garantire il rispetto di adeguati
livelli  di  riservatezza  degli  alloggi,  di  protezione dai rumori
esterni  e di autonomia funzionale nella fruizione dei servizi ad uso
comune.
   Il  progetto  deve  inoltre prevedere soluzioni che conservino gli
abitudinari rapporti con l'ambiente esterno e privilegino la presenza
di  spazi  comuni  a  favore  della socializzazione (cortile interno,
portici,  orti-giardino,  ecc.),  la  riconoscibilita'  delle diverse
destinazioni  (residenza,  servizi,  spazi  di  collegamento)  ed una
chiara finalizzazione dei percorsi di distribuzione.
   4.2.  Sostenibilita'  ambientale.  Il  benessere  dell'abitare, il
risparmio  energetico  ed  il  contenimento  nell'uso  delle  risorse
naturali   sono   obiettivi   fondamentali  da  porre  a  base  della
progettazione.
   Pertanto, sia che si tratti di nuova edificazione che di recupero,
il  progettista  deve  porre  attenzione  all'impiego  di materiali e
prodotti di cui siano note le caratteristiche positive in merito a:
   basso dispendio energetico in fase di produzione;
   non   nocivita'  per  gli  operatori  dei  processi  produttivi  e
applicativi;
   assenza  di  emissione  di  sostanze  tossiche durante il ciclo di
vita;
   impiego  di  materie  prime  rinnovabili  o  il  piu' possibile di
derivazione "naturale";
   ridotta e semplice manutenibilita';
   rimpiegabilita'  o riciclabilita' del prodotto una volta terminato
il ciclo di vita.
   Va   anche   adeguatamente   valutato   il  comportamento  termico
dell'edificio e delle sue parti, organizzato e controllato in fase di
progettazione  attraverso  una attenta interrelazione con il contesto
climatico   e   ambientale  per  quello  che  riguarda,  ad  esempio,
l'orientamento  dell'edificio, il controllo del flusso termico, l'uso
di  materiali  isolanti  ad  accumulo  termico,  la conservazione del
calore, l'irraggiamento solare, ecc.
   Di  estremo interesse sono da considerare, altresi', gli obiettivi
di  risparmio  della  risorsa  naturale  acqua, del raggiungimento di
adeguati  livelli  di benessere termoigrometrico, specie con riguardo
alla qualita' dell'aria e al raffrescamento estivo degli alloggi e di
protezione contro il rumore.
   4.3.  Rapporti  con  il  contesto.  Eguale  attenzione deve essere
riservata   all'inserimento   del   progetto   nel   contesto,   alla
riconoscibilita'  dei  caratteri  morfologici e delle funzioni e alla
promozione  di  forme  di  comunicazione  e  partecipazione  con  gli
abitanti   e  con  le  associazioni  interessate  alla  realizzazione
dell'intervento.
   Per  quanto  riguarda  il concetto di inserimento del progetto nel
contesto,  le  residenze  per anziani vanno trattate non come oggetti
"sopraggiunti",  ma  come  componenti  che  realizzino  contiguita' e
continuita'  con  l'esistente;  occorre,  in  particolare, evitare la
caratterizzazione  dell'intervento come "casa dei vecchi". A tal fine
va utilizzato ogni accorgimento per integrare gli alloggi all'interno
di residenze destinate alla generalita' degli utenti.
   Per quanto riguarda il requisito di riconoscibilita' dei caratteri
morfologici,  non  e' da sottovalutare il fatto che gli anziani hanno
ridotte  capacita'  di adattamento a nuovi ambienti di vita e occorre
quindi  evitare l'insorgere di problemi di disadattamento psicologico
nei  confronti dell'organismo abitativo e dell'alloggio. Il requisito
e'  rispettato  se  le scelte tipologiche e morfologiche del progetto
tengono  conto  delle  tradizioni  abitative,  o  meglio  della  loro
"memoria",  in  modo  che  gli  utenti  possano  percepirle come "non
estranee alla loro cultura".
   Inoltre,   circa  la  riconoscibilita'  delle  funzioni,  si  deve
ottenere la massima facilita' di fruizione dell'organismo abitativo e
dell'alloggio utilizzando gli aspetti comunicativi dell'architettura.
   Infine,  la  promozione di forme di comunicazione e partecipazione
puo'   diventare   uno   strumento  prezioso  per  una  piu'  attenta
valutazione   di   tutti   i  fattori  che  intervengono  nella  fase
progettuale  e  realizzativa,  nella definizione delle scelte e delle
priorita'  di  intervento  e  nel favorire la formazione di comunita'
responsabilizzate nella gestione degli spazi e servizi ad uso comune.

   5. Caratteri del programma di sperimentazione.
   5.1.  Livelli  prestazionali  degli  alloggi. Nella configurazione
degli  alloggi  e  dei singoli ambienti le soluzioni devono ispirarsi
alle  esigenze  di  sicurezza,  autonomia e facilita' d'uso, anche da
parte   di   persone   con   difficolta'  motorie,  sensoriali  e  di
orientamento.
   5.1.1. Caratteristiche dimensionali, spaziali e di arredo
   La superficie utile di ogni alloggio deve essere compresa tra 50 e
65 mq ed ogni alloggio deve essere in grado di accogliere due persone
(coppia   di   anziani,  due  anziani  singoli  o  anziano  solo  con
accompagnatore).
   In  caso  di  particolare  profilo  psico-fisico  degli anziani e'
possibile  superare la superficie massima sopraindicata, sempre entro
il  limite  di  legge  (95 mq) e comunque in un numero di alloggi non
superiore  al  dieci  per  cento di quelli complessivamente destinati
agli anziani.
   E'   auspicabile   che   l'alloggio  sia  dotato  di  ventilazione
trasversale  diretta:  qualora la soluzione aggregativa prescelta non
lo   consenta  e'  necessario  che  tale  ventilazione  sia  comunque
garantita da idonee soluzioni distributive e/o tecnologiche.
   Per  gli spazi di soggiorno sono da privilegiare affacci su luoghi
esterni animati per evitare sensazioni di isolamento.
   La  cucina  deve  avere  l'areazione  e  l'illuminazione  naturale
dirette   ed  essere,  inoltre,  autonoma  e  separabile  dalla  zona
soggiorno; va data preferenza alla areazione e illuminazione naturale
dei locali igienici.
   Fermo  restando  che  occorre  garantire adeguati spazi d'uso e di
manovra  tra  gli  arredi  e le componenti edilizie (quali ad esempio
porte,  finestre, ecc.), in ogni alloggio devono essere soddisfatti i
requisiti prestazionali di seguito descritti.
   L'ambito  notte,  fisicamente  separato o comunque isolabile dalla
zona  soggiorno,  deve  avere  dimensioni tali da accogliere un letto
matrimoniale  o due letti singoli e gli arredi tipici della camera da
letto  (tenendo presente che gli arredi posseduti dagli anziani hanno
in  genere  dimensioni  voluminose).  Nella distribuzione degli spazi
vanno   considerate   le  operazioni  di  assistenza  che  richiedono
l'impiego di ausili particolari (ad esempio i sollevatori).
   Sono  da  preferire  quelle  soluzioni che, in caso di necessita',
consentano  la  ridistribuzione  degli spazi dell'alloggio in modo da
individuare due autonome zone letto.
   L'ambito giorno deve avere dimensioni tali da accogliere un tavolo
da  pranzo  per  almeno  quattro persone e relative sedie, minimo due
sedute (poltrone/divano) e un mobile contenitore.
   Ciascun  alloggio  deve essere dotato di almeno uno spazio privato
esterno (loggia, terrazzo, giardino) e di un ripostiglio.
   5.1.2.  Accessibilita', sicurezza e autonomia nell'uso degli spazi
e delle attrezzature. In tutti gli alloggi deve essere soddisfatto il
requisito  di accessibilita' di cui al D.M. 14 giugno 1989, n 236 (la
quota  del  5%  di  cui  all'art.  3,  punto 3, lett. a) dello stesso
decreto  deve,  pertanto,  intendersi  elevata  al  100%); a tal fine
dovranno   essere   soddisfatti   i   criteri  di  progettazione  per
l'accessibilita'  e  le relative specifiche funzionali e dimensionali
di cui agli articoli 4 e 8 del citato decreto.
   Inoltre,  in  aggiunta  alle  prescrizioni  ivi  stabilite, devono
essere soddisfatti i seguenti ulteriori livelli prestazionali:
   la luce netta di ogni porta non deve essere inferiore a 80 cm;
   tutte    le    pavimentazioni    dell'alloggio    devono    essere
antisdrucciolevoli;
   nei  servizi  igienici e' da preferire l'utilizzo della doccia con
piatto  a  pavimento  e  sedile ribaltabile in luogo della vasca e di
apparecchi  sanitari di normale produzione (di conseguenza e' ammesso
che  il  piano superiore del bidet e del wc, quest'ultimo misurato al
lordo della tavoletta, sia posto a 40-45 cm dal piano di calpestio);
   il  servizio igienico non deve obbligatoriamente essere attrezzato
con  maniglioni,  ma  in ogni caso deve essere resa possibile, in via
differita  nel  tempo,  la  sua  attrezzabilita'  in conformita' alle
specifiche esigenze dell'utenza.
   5.1.3.  Dotazione  di impianti, sistemi e dispositivi particolari.
Gli  impianti  devono  avere  caratteristiche  di  facile  utilizzo e
manutenzione  da parte delle persone anziane, tenendo conto anche dei
problemi di ipoudenti e ipovedenti.
   Ogni  alloggio  deve prevedere la seguente dotazione impiantistica
minima per favorire la sicurezza e il benessere dell'anziano:
   cronotermostato  che  permetta la regolamentazione ed il controllo
della temperatura;
   sistema di comunicazione con la guardiania;
   impianto  di  rilevazione gas, fumi, allagamento, con interruzione
automatica  delle  erogazioni  e  collegamento  con il servizio delle
emergenze;
   impianto  di  telesoccorso  e  teleassitenza in grado di attivare,
attraverso  una  apposita centrale, servizi necessari nell'arco delle
24 ore;
   collegamento del campanello d'emergenza posto in prossimita' della
vasca/doccia e del wc al
   servizio delle emergenze;
   impianto di luci d'emergenza almeno in camera da letto e in bagno;
   miscelatore  termostatico  o  sistema  antiscottatura  alternativo
almeno per l'erogazione dell'acqua calda della doccia;
   porta blindata;
   predisposizione  impianto  per  l'apertura  motorizzata  di porte,
finestre e serrande.
   Negli   interventi   di   nuova   edificazione   e'   obbligatoria
l'installazione  di  un  impianto  di  riscaldamento  con fruizione e
contabilizzazione autonoma del calore per singolo alloggio.
   Oltre alla suddetta dotazione impiantistica minima, possono essere
soddisfatti  requisiti  aggiuntivi mediante la fornitura di sistemi e
prodotti,  anche  attraverso  l'attivazione di specifiche convenzioni
con operatori del settore della domotica. A titolo esemplificativo si
segnalano:
   sistemi  di  controllo  a  distanza  di  parametri vitali (battito
cardiaco, pressione, ecc.) e di parametri legati a malattie croniche;
   agenda  terapeutica,  con  eventuale  collegamento  ad  un  centro
esterno di monitoraggio;
   sistemi  di  motorizzazione  dell'apertura  di  porte,  finestre e
serrande (in alternativa, solo porte e finestre);
   sistemi di automazione dell'accensione e spegnimento delle luci;
   sistemi antintrusione collegati con la guardiania;
   sistemi    di    controllo    a   distanza   di   elettrodomestici
(lavastoviglie, lavatrice, forno, ferro da stiro);
   sistemi di automazione per la regolazione elettrica in altezza di:
sanitari in bagno, pensili in cucina; piani di lavoro, ecc.;
   sistemi  di  rinforzo  del  messaggio acustico dei terminali degli
impianti  di  comunicazione  dell'alloggio con l'esterno (campanello,
citofono  guardiania,  ecc.)  da  affiancare  anche  con un messaggio
luminoso.
   Possono,  inoltre, essere previsti sistemi, impianti e dispositivi
innovativi   per   l'innalzamento   dei   livelli  di  sostenibilita'
ambientale. A titolo esemplificativo si segnalano:
   dispositivi   di   limitazione   dei   consumi   elettrici   e  di
riscaldamento,  sistemi  di  captazione attiva o passiva dell'energia
solare,   sistemi   di  riscaldamento  non  convenzionali  (risparmio
dell'energia);
   dispositivi per la limitazione del volume d'acqua ad uso domestico
e per il recupero di acque grigie (risparmio della risorsa acqua);
   sistemi  di  ventilazione  e  raffrescamento estivo (miglioramento
della qualita' dell'aria);
   sistemi  di  isolamento acustico verso l'esterno e tra gli alloggi
(miglioramento della qualita' acustica).
   5.2.  Livelli  prestazionali dell'intervento. Nella configurazione
delle  parti comuni dell'edificio, negli spazi comuni anche esterni e
nei  servizi  di sostegno connessi alle residenze le soluzioni devono
ispirarsi  alle  esigenze  di sicurezza, autonomia e facilita' d'uso,
anche  da  parte  di persone con difficolta' motorie, sensoriali e di
orientamento.
   5.2.1.   Caratteristiche   dimensionali,  spaziali  e  di  arredo.
L'intervento   deve  fare  riferimento  ad  una  unita'  residenziale
composta da un insieme articolato di alloggi per anziani, non meno di
20 e non piu' di 40, e di elementari dotazioni comuni.
   Nell'intervento  di  nuova  edificazione  o  di  recupero l'unita'
residenziale   puo'  essere  inserita,  anche  in  forma  articolata,
all'interno  di  un  organismo  abitativo  tradizionale  che  preveda
alloggi  destinati  ad  altre  utenze  o,  all'opposto, costituire un
organismo interamente dedicato agli anziani.
   In  contesti urbani di limitata dimensione (comuni con popolazione
inferiore  a 20.000 abitanti) il numero minimo di alloggi dell'unita'
residenziale puo' essere ridotto sino a 10.
   L'unita' residenziale deve rispondere ad un insieme di esigenze di
assistenza   e   di  sostegno  alla  persona  anziana  connesse  alla
socializzazione,  alla  cura e alla salute della persona, all'agevole
richiesta di aiuto, ecc.
   A   tali   esigenze   l'intervento   puo'   rispondere   in  forme
differenziate. Tuttavia una soluzione ritenuta soddisfacente consiste
nel  dotare  l'unita' residenziale almeno dei seguenti spazi comuni e
servizi di sostegno connessi alle residenze:
   portineria   dedicata  e  permanente,  con  citofono,  centralino,
smistamento posta;
   alloggio di servizio;
   ambito di soggiorno comune (incontro, lettura, svago, TV, ecc.);
   locale per infermeria;
   locale  pluriuso  per  servizi  di cura alla persona eventualmente
dotato   di   bagno   assistito   (attivita'  motorie,  fisioterapia,
podologia, ecc.);
   locale  di servizio (deposito attrezzature di pulizia, lavanderia,
essiccatoio, ecc.);
   spazi aperti di pertinenza dell'unita' residenziale.
   Questi  spazi  vanno  conteggiati come superficie non residenziale
(Snr),  ad  eccezione  del  soggiorno  comune che va considerato come
superficie  utile  (Su) e dell'alloggio di servizio la cui superficie
va conteggiata come per gli altri alloggi; l'alloggio di servizio non
contribuisce  alla  definizione  del  numero  degli  alloggi presenti
nell'unita' residenziale.
   Nel  caso  di  un  numero di alloggi inferiore a 20, una soluzione
ritenuta  soddisfacente  consiste  nel  dotare  l'unita' residenziale
almeno  dei  seguenti  spazi comuni e servizi di sostegno: portineria
dedicata,   soggiorno   comune,  locale  infermeria/pluriuso,  locale
deposito   attrezzature   di  pulizia,  spazi  aperti  di  pertinenza
dell'unita'.
   Nel  caso in cui all'intervento sia garantita la contiguita' ed il
supporto  diretto  di  preesistenti  servizi  sanitari  e sociali che
svolgono   funzioni   analoghe   a   quelle  sopraindicate,  l'unita'
residenziale dovra' essere dotata, in alternativa, di spazi e servizi
che  possono  essere  offerti  agli  anziani  in  relazione alle loro
effettive necessita' e alle esigenze dell'utenza presente nell'ambito
interessato. Si indicano, a titolo esemplificativo:
   foresteria   per  assistenza  da  parte  di  parenti,  conoscenti,
associazioni;
   spazi   appositamente  attrezzati  per  fisioterapia,  ambulatorio
medico;
   sala  da  ballo,  sala per lettura/emeroteca, sala per hobbistica,
palestra, laboratori;
   altri  locali  da  individuare  in  relazione  alle  necessita' ed
esigenze dell'utenza presente nell'ambito interessato.
   In  ogni  caso,  la superficie degli spazi comuni e dei servizi di
sostegno  connessi  alle  residenze,  ad  eccezione  dell'alloggio di
servizio  e  degli  spazi  aperti di pertinenza dell'unita', non deve
essere inferiore al dieci per cento della somma delle superfici utili
degli alloggi.
   Nelle parti comuni dell'edificio, negli spazi comuni anche esterni
e  nei  servizi  di  sostegno  connessi  alle residenze devono essere
soddisfatte le seguenti prestazioni:
   l'articolazione  e l'arredo degli spazi di sosta e socializzazione
devono  sollecitare  gli  anziani  alla  vita collettiva e consentire
l'interazione con altre fasce d'utenza;
   gli  spazi  esterni  devono  prevedere  zone protette dagli agenti
atmosferici,  sia  nel  periodo  estivo  che  in quello invernale, ed
essere arredati per una sosta confortevole;
   la  scelta  del  tipo  di  vegetazione  delle  aree  a  verde deve
prevedere  piante e arbusti di tipo stagionale che aiutino a scandire
il  tempo, evitando comunque l'utilizzo di piante con linfa irritante
e spinose.
   Gli  alloggi  per  anziani devono essere dotati di posti auto e di
cantine  o soffitte; queste ultime devono avere dimensioni (minimo mq
9)  sufficienti  ad accogliere mobili e suppellettili che possono non
rientrare nell'alloggio e che rappresentano comunque una "memoria" da
salvaguardare.
   5.2.2. Accessibilita' sicurezza e autonomia nell'uso degli spazi e
delle  attrezzature.  Nelle  parti  comuni dell'edificio, negli spazi
comuni  anche  esterni  e  nei  servizi  di  sostegno  connessi  alle
residenze  deve  essere soddisfatto il requisito di accessibilita' di
cui al decreto 14 giugno 1989, n 236; a tal fine
   devono   essere   soddisfatti   i  criteri  di  progettazione  per
l'accessibilita'  e  le relative specifiche funzionali e dimensionali
di cui agli articoli 3, 4 e 8 del citato decreto.
   In  deroga  allo  stesso decreto, gli edifici con piu' di un piano
fuori  terra  devono  disporre  di  ascensori  a  norma. Per superare
limitate  differenze di quota e' consentito solo l'uso di piattaforme
elevatrici.
   In   aggiunta  alle  prescrizioni  stabilite  nel  citato  decreto
dovranno essere soddisfatte le seguenti prestazioni:
   tutte le pavimentazioni interne ed esterne all'organismo abitativo
devono essere antisdrucciolevoli;
   le scale devono prevedere accorgimenti atti a differenziare alzata
e  pedata  (per  colore, materiale, ecc.), i dislivelli devono essere
opportunamente   segnalati,  come  qualsiasi  pericolo  e  cambio  di
direzione;
   devono  essere  previsti  sistemi  di aiuto all'orientamento negli
ambiti comuni;
   negli  spazi  di  collegamento  e'  necessario  rendere facilmente
identificabile,   attraverso   opportuni   segnali   in   successione
appropriata,  il  percorso  utile  per  raggiungere gli alloggi e gli
spazi   di  uso  collettivo;  al  fine  di  scongiurare  fenomeni  di
disorientamento,  occorre  evitare  la ripetitivita' degli ambienti o
l'uniformita'   di   trattamento   degli   spazi,   facilitandone  la
riconoscibilita'  immediata  attraverso l'impiego di adeguati sistemi
di differenziazione formale e materica;
   la  differenza  di  illuminamento  di spazi e ambienti contigui va
rapportata alle esigenze fisiologiche della vista per l'adattamento a
diversi livelli di illuminamento.
   5.2.3.  Dotazione  di impianti, sistemi e dispositivi particolari.
Negli  spazi comuni e nei servizi di sostegno connessi alle residenze
deve   essere  prevista  la  stessa  dotazione  impiantistica  minima
descritta per l'alloggio al precedente punto 5.1.3., ad eccezione del
cronotermostato  e  della  porta  blindata  -  da  collocare in punti
strategici facilmente raggiungibili.
   In  aggiunta,  possono essere soddisfatti altri requisiti mediante
la fornitura di sistemi, prodotti e apparecchiature, anche attraverso
l'attivazione  di  specifiche  convenzioni  con operatori del settore
della domotica. A titolo esemplificativo si segnalano:
   sistemi  di  automatizzazione  dell'apertura  di porte, finestre e
serrande;
   sistemi di automazione dell'accensione e spegnimento delle luci;
   scooter  e/o  auto  elettrici da utilizzare in condivisione per la
mobilita'.
   Possono,  inoltre, essere previsti sistemi, impianti e dispositivi
per   il   raggiungimento   di  adeguati  livelli  di  sostenibilita'
ambientale. A titolo esemplificativo si segnalano:
   dispositivi   di   limitazione   dei   consumi   elettrici   e  di
riscaldamento,  sistemi  di  captazione attiva o passiva dell'energia
solare,  sistemi  di  riscaldamento non convenzionali, orientamento e
distribuzione  degli  spazi  ed  uso delle aree verdi e degli specchi
d'acqua (risparmio dell'energia);
   dispositivi  per  il  recupero  di  acque  nere  e grigie e per il
recupero  delle  acque meteoriche, ottimizzazione della distribuzione
idrica (risparmio della risorsa acqua);
   sistemi  di  ventilazione,  raffrescamento  estivo, dispositivi di
schermatura  delle  fonti  inquinanti,  uso  del  verde  come  filtro
(miglioramento della qualita' dell'aria);
   dispositivi di isolamento acustico e/o schermatura verso l'esterno
ed  in  particolare  verso  le  fonti  di rumore (miglioramento della
qualita' acustica).