Art. 3. L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi. Sono ammessi a partecipare all'asta esclusivamente gli operatori "specialisti in titoli di Stato" di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219. La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria. La provvigione di collocamento prevista dall'art. 8 del citato decreto ministeriale 21 dicembre 2001 non verra' corrisposta.