Art. 3.
  L'esecuzione   delle   operazioni   relative  al  collocamento  dei
certificati  di  credito  del  Tesoro  di  cui al presente decreto e'
affidata alla Banca d'Italia.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  dell'economia e delle finanze e la
Banca  d'Italia,  correlati  all'effettuazione  delle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.
  Sono  ammessi  a  partecipare all'asta esclusivamente gli operatori
"specialisti  in  titoli  di Stato" di cui all'art. 3 del regolamento
adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219.
  La  Banca  d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.
  La  provvigione  di  collocamento  prevista  dall'art. 8 del citato
decreto ministeriale 21 dicembre 2001 non verra' corrisposta.