Art. 8.
  L'importo  nominale  di  titoli  di  scambio  di cui all'art. 2 del
presente  decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai
fini  del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sara' determinato
dalla  moltiplicazione  dell'importo  nominale  aggiudicato  in asta,
secondo le modalita' di cui all'art. 7, per il rapporto di scambio.
  Il rapporto di scambio e' pari al rapporto tra il prezzo dei titoli
aggiudicati  in  asta ed il prezzo del titolo offerto in cambio, come
determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.
  Qualora  l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato
con le modalita' di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000
euro, verra' arrotondato per difetto.