Art. 8. L'importo nominale di titoli di scambio di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sara' determinato dalla moltiplicazione dell'importo nominale aggiudicato in asta, secondo le modalita' di cui all'art. 7, per il rapporto di scambio. Il rapporto di scambio e' pari al rapporto tra il prezzo dei titoli aggiudicati in asta ed il prezzo del titolo offerto in cambio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato con le modalita' di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000 euro, verra' arrotondato per difetto.