Art. 2.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di quanto disposto dall'art. 1 in favore
dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.M.A. - a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  dell'8  febbraio  1996 in premessa indicato, registrato
dalla  Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 giugno 2002
                                       Il direttore generale: Achille