Art. 6.
    Non possono essere proclamate astensioni:
      a)  per  i  periodi immediatamente precedenti e successivi alla
sospensione  dell'attivita'  giudiziaria. In questi casi l'astensione
puo' iniziare non prima di una settimana dalla ripresa dell'attivita'
giudiziaria e non puo' terminare oltre la settimana prima dell'inizio
della sospensione dell'attivita' giudiziaria.
      b)  nei  cinque  giorni  che  precedono e nei cinque giorni che
seguono  le consultazioni elettorali europee nazionali e referendarie
nazionali,  nonche' le elezioni amministrative che interessino almeno
il 30% dell'elettorato;
      c)  nei  cinque  giorni  che  precedono e nei cinque giorni che
seguono  le  consultazioni  elettorali  e  referendarie  regionali  e
provinciali per i rispettivi ambiti territoriali;
      d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
      e)  nei  giorni  dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi'
successivo;
      f) nei giorni dal 31 ottobre al 3 novembre.