Art. 7. L'Unione nazionale dei giudici di pace, prima della proclamazione delle astensioni, assicurera' la propria disponibilita' alla composizione dei conflitti mediante l'adozione di procedure conciliative o di raffreddamento presso la Commissione di garanzia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o presso il Ministro delegato e, nel caso di vertenze locali distrettuali o regionali, presso le prefetture della sede distrettuale o regionale interessata.