Art. 7.
    L'Unione nazionale dei giudici di pace, prima della proclamazione
delle   astensioni,   assicurera'   la  propria  disponibilita'  alla
composizione   dei   conflitti   mediante   l'adozione  di  procedure
conciliative  o  di raffreddamento presso la Commissione di garanzia,
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  o  presso  il Ministro
delegato  e,  nel  caso  di vertenze locali distrettuali o regionali,
presso le prefetture della sede distrettuale o regionale interessata.