Art. 8.
    Le astensioni previste dal presente codice saranno sospese per la
trattazione  delle  cause  civili,  penali  ed in materia di sanzioni
amministrative in presenza delle seguenti condizioni:
      a)   nelle  cause  civili  ordinarie riguardanti i rapporti tra
proprietari  e  detentori  di immobili adibiti a civile abitazione in
materia   di   immissione  di  fumo  o  calore,  esalazioni,  rumori,
scuotimenti   e   simili   propagazioni   che   superino  la  normale
tollerabilita',  ove  si  configuri  un  pericolo  per  la salute del
legittimato  all'azione  e  per tutti i casi in cui dalla sospensione
dell'attivita'   giudiziaria   o  amministrativa  possa  derivare  un
pericolo per la sicurezza, la salute e la incolumita' dei cittadini;
      b)  nelle cause di opposizione delle sanzioni amministrative in
cui  il  trasgressore  o  il  responsabile  civile  abbia  chiesto la
sospensione  del provvedimento opposto, quando possa apparire fondata
la domanda e grave ed irreparabile il pregiudizio addotto;
      c)  nei procedimenti in materia penale:
        quando  l'astensione  venga a cadere nei dieci giorni entro i
quali  il  giudice deve fissare la nuova udienza per la decisione del
tipo  di  sanzione  da infliggere all'imputato ai sensi dell'art. 33,
comma 3, del decreto legislativo n. 274 del 2000;
        quando  per  i reati di particolare tenuita' ed in assenza di
opposizione,   l'ulteriore  corso  del  procedimento  possa  arrecare
pregiudizio  alle  esigenze  di  lavoro,  di studio, di famiglia o di
salute della persona sottoposta a indagini o dell'imputato;
        quando  l'astensione  comporti  un  apprezzabile  ritardo nei
provvedimenti   del   giudice   nel  corso  delle  indagini  o  nella
definizione  dei  processi  riguardanti i reati di cui all'art. 186 e
187  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285 (guida sotto
l'influenza  dell'alcool o sotto l'influenza di sostanza stupefacenti
o psicotrope).