Art. 3.
    La  proclamazione  di  cui  all'art. 1 deve essere comunicata per
iscritto  almeno  dieci giorni prima dell'inizio dell'astensione alla
Presidenza  del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per la funzione
pubblica   con   l'indicazione   della  relativa  motivazione.  Della
proclamazione  in  questione  va  data comunicazione, altresi', e nel
rispetto  delle  medesime modalita', al Consiglio di presidenza della
Corte dei conti.
    La  revoca  dell'astensione  potra' avvenire almeno cinque giorni
prima  della data prevista per l'astensione stessa, salvo il caso che
l'Associazione  magistrati  della Corte dei conti sia convocata dalla
Commissione  di  garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi
pubblici essenziali o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
    In  caso  di  revoca  anticipata  dalle astensioni l'Associazione
magistrati  della  Corte  dei  conti ne dara' immediata comunicazione
alle autorita' di cui al comma 1.