Art. 4.
  Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate
le   seguenti   condizioni:  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  6,  del
decreto-legge    8 febbraio    1995,   n.   32,   convertito,   senza
modificazioni,  dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti
dai  finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge
n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti
da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione
da  qualsiasi  causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese
di  giustizia  e  di  quelli  previsti  dall'art. 2751-bis del codice
civile,  fatti  salvi  i precedenti diritti di prelazione spettanti a
terzi.
  La  durata del progetto potra' essere maggiorata di dodici mesi per
compensare  eventuali  slittamenti  temporali  nell'esecuzione  delle
attivita'  poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti
siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 giugno 2002
                                                  Il dirigente: Fonti