IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6; Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, par. 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95, con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva; Tenuto conto che Germania e Francia, Paesi designati come relatori per lo studio delle sostanze attive Glifosate (compreso il Glifosate trimesio, come riportato nel rapporto di revisione) e Tifensulfuron metile, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze, presentando alla Commissione le rispettive relazioni di valutazione e le raccomandazioni, in conformita' all'art. 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92; Considerato che le relazioni di valutazione sono state esaminate nell'ambito del Comitato fitosanitario permanente del 29 giugno 2001, che ha approvato, fra l'altro, i relativi rapporti di revisione; Considerato che i fascicoli e le informazioni desunte dall'esame delle sostanze attive sopra richiamate sono stati sottoposti anche al Comitato scientifico per le piante il quale non ha formulato osservazioni; Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive Glifosate (compreso il Glifosate trimesio), e Tifensulfuron metile soddisfano in generale le esigenze della direttiva medesima, in particolare per quanto riguarda gli impieghi indicati nei rapporti di revisione approvati dal Comitato fitosanitario permanente; Vista la direttiva della Commissione 2001/99/CE del 20 novembre 2001, concernente l'iscrizione delle sostanze attive Glifosate e Tifensulfuron metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive Glifosate e Tifensulfuron metile nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2001/99/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per ciascuna sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati; Considerato, inoltre, che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive Glifosate e Tifensulfuron metile si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Decreta: Art. 1. 1. Le sostanze attive Glifosate e Tifensulfuron metile sono iscritte, fino al 30 giugno 2012, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.