Art. 2. 1. Il Ministero della salute adotta, entro il 1 gennaio 2003, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti Glifosate o Tifensulfuron metile presentano al Ministero della salute, entro il 31 luglio 2002, in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto. 3. Il Ministero della salute revoca entro il 1 gennaio 2003 le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive Glifosate e Tifensulfuron metile, non aventi i requisiti di cui al presente decreto. 4. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti, come unica sostanza attiva, Glifosate o Tifensulfuron metile, entro il 1 luglio 2005 presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro il 1 luglio 2006, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo. 5. l titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari, contenenti Glifosate o Tifensulfuron metile in associazione con altre sostanze attive incluse nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto, entro tre anni che decorrono dalla data dell'ultimo inserimento in allegato I delle sostanze attive che compongono il prodotto fitosanitario. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro i dodici mesi successivi, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo.