Art. 2.
  1.  Il  Ministero  della  salute adotta, entro il 1 gennaio 2003, i
provvedimenti  amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni
del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di
prodotti   fitosanitari   contenenti   le  sostanze  attive  indicate
nell'art. 1.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, i titolari di autorizzazioni di
prodotti  fitosanitari  contenenti  Glifosate  o Tifensulfuron metile
presentano  al  Ministero  della  salute, entro il 31 luglio 2002, in
alternativa:
    a) un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del citato decreto.
  3.  Il  Ministero  della  salute  revoca entro il 1 gennaio 2003 le
autorizzazioni  all'immissione  in commercio di prodotti fitosanitari
contenenti  le  sostanze attive Glifosate e Tifensulfuron metile, non
aventi i requisiti di cui al presente decreto.
  4.   I   titolari   di   autorizzazioni  di  prodotti  fitosanitari
contenenti,  come  unica  sostanza  attiva, Glifosate o Tifensulfuron
metile,  entro il 1 luglio 2005 presentano al Ministero della salute,
per  ogni  prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti
di  cui  all'allegato  III  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194.  Tali  autorizzazioni  saranno  modificate o revocate entro il 1
luglio 2006, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei
principi   uniformi   di  cui  all'allegato  VI  del  citato  decreto
legislativo.
  5.   l   titolari   di  autorizzazioni  di  prodotti  fitosanitari,
contenenti Glifosate o Tifensulfuron metile in associazione con altre
sostanze  attive  incluse  nell'allegato I del decreto legislativo 17
marzo  1995,  n.  194, presentano al Ministero della salute, per ogni
prodotto  fitosanitario,  un  fascicolo  conforme ai requisiti di cui
all'allegato  III  del  citato  decreto, entro tre anni che decorrono
dalla  data  dell'ultimo  inserimento  in  allegato  I delle sostanze
attive  che compongono il prodotto fitosanitario. Tali autorizzazioni
saranno  modificate  o  revocate  entro  i  dodici mesi successivi, a
conclusione   dell'esame  effettuato  in  applicazione  dei  principi
uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo.