Art. 2. 1. Al fine di assicurare le condizioni di sicurezza e pronto intervento a tutela dell'incolumita' e della sanita' pubblica, il commissario delegato e' autorizzato a stipulare convenzioni con associazioni di volontariato, per l'intera durata della stagione estiva, per la dislocazione sul territorio di squadre di protezione civile. 2. In considerazione dell'inadeguatezza delle infrastrutture portuali e delle relative ripercussioni negative sulla sicurezza della nautica da diporto e di quella adibita alla pesca, il commissario delegato e' autorizzato ad avviare - in deroga alla normativa vigente di cui al successivo art. 6 - la progettazione per la messa in sicurezza dei porti delle isole appartenenti al comune di Lipari. 3. Per le medesime finalita' indicate nei commi che precedono, il commissario delegato e' autorizzato ad emanare apposita ordinanza per l'istituzione di un contributo aggiuntivo sul prezzo del biglietto di trasporto - per le tratte riguardanti le isole che costituiscono il comune di Lipari - per l'intera durata dello stato di emergenza. L'ordinanza di cui al presente comma determinera' l'importo del predetto contributo - che non potra' comunque essere superiore ad 1 euro per singolo biglietto - nonche' le modalita' attuative in base alle quali le somme derivanti dallo stesso dovranno essere riscosse dalle compagnie di navigazione e versate nell'apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato prevista all'art. 7. Il commissario delegato e', inoltre, autorizzato ad applicare il predetto contributo ai passeggeri di natanti privati, di qualsiasi stazza, che attraccheranno nei porti del comune di Lipari o nelle rade circostanti, secondo le modalita' che verranno stabilite nell'ordinanza di cui sopra. Il predetto contributo non potra' essere applicato ai passeggeri che dimostreranno di essere residenti nell'arcipelago delle isole Eolie in osservanza di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Per assicurare che i percorsi di accesso ai vulcani siano attrezzati in modo da garantire adeguate condizioni di sicurezza, il commissario delegato e' autorizzato ad emanare specifico provvedimento, avente efficacia limitata alla durata dello stato di emergenza, per l'istituzione di un contributo per lo svolgimento di attivita' escursionistica sulla sommita' dei vulcani. Il predetto provvedimento dovra' determinare l'importo del contributo - comunque non superiore a 3 euro per persona - le modalita' ed i soggetti abilitati alla riscossione, nonche' le eventuali esenzioni e riduzioni dello stesso. 5. Gli introiti realizzati ai sensi dei commi 3 e 4 potranno essere utilizzati dal comune di Lipari esclusivamente per: acquisto, manutenzione e funzionamento di dissalatori di acqua marina; realizzazione, manutenzione e messa in sicurezza dei sentieri e della cartellonistica di accesso ai crateri dei vulcani ed ai luoghi ove siano presenti altre manifestazioni di vulcanismo; acquisizione di mezzi per il pubblico soccorso; potenziamento delle strutture e dei servizi ospedalieri; realizzazione e potenziamento di opere per lo smaltimento di reflui fognari e per il miglioramento della viabilita'; ripristino e messa in sicurezza della piattaforma per elicotteri nell'isola di Stromboli; valutazione di fattibilita' e realizzazione di un attracco per mezzi di trasporto nell'isola di Stromboli, frazione di Ginostra, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985. 6. Il commissario delegato, al fine di migliorare la fruibilita' dei percorsi che conducono ai vulcani unitamente alla imprescindibile necessita' di assicurare la sicurezza della popolazione stanziale e turistica presente nel comune di Lipari, e' autorizzato a predisporre, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, una apposita campagna informativa e di comunicazione attinente alle manifestazioni del vulcanismo presenti sul territorio del comune di Lipari. 7. In considerazione della necessita' di fronteggiare adeguatamente l'emergenza determinata dal massiccio afflusso turistico e veicolare nel periodo estivo, il commissario delegato e' autorizzato, in deroga alla normativa vigente di cui al successivo art. 6, ad assumere con contratto a tempo determinato - per il periodo 1 giugno-30 settembre 2002 - due agenti di polizia municipale da adibire al controllo del traffico veicolare e pedonale. 8. Al personale di cui al comma 7 sara' applicato il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni ed enti locali. 9. Il commissario delegato, al fine di migliorare le condizioni di vita della popolazione residente, e' autorizzato a porre in essere tutte le attivita' necessarie ad accelerare i procedimenti per la realizzazione della centralina fotovoltaica nell'isola di Stromboli, frazione di Ginostra.