Art. 2.
  1.  Al  fine  di  assicurare  le  condizioni  di sicurezza e pronto
intervento  a  tutela  dell'incolumita'  e della sanita' pubblica, il
commissario  delegato  e'  autorizzato  a  stipulare  convenzioni con
associazioni  di  volontariato,  per  l'intera  durata della stagione
estiva,  per  la dislocazione sul territorio di squadre di protezione
civile.
  2.   In   considerazione  dell'inadeguatezza  delle  infrastrutture
portuali  e  delle  relative  ripercussioni  negative sulla sicurezza
della  nautica  da  diporto  e  di  quella  adibita  alla  pesca,  il
commissario  delegato  e'  autorizzato  ad  avviare  - in deroga alla
normativa  vigente di cui al successivo art. 6 - la progettazione per
la messa in sicurezza dei porti delle isole appartenenti al comune di
Lipari.
  3.  Per  le medesime finalita' indicate nei commi che precedono, il
commissario delegato e' autorizzato ad emanare apposita ordinanza per
l'istituzione di un contributo aggiuntivo sul prezzo del biglietto di
trasporto  -  per le tratte riguardanti le isole che costituiscono il
comune  di  Lipari  -  per  l'intera durata dello stato di emergenza.
L'ordinanza  di  cui  al  presente  comma  determinera' l'importo del
predetto  contributo  - che non potra' comunque essere superiore ad 1
euro  per  singolo biglietto - nonche' le modalita' attuative in base
alle  quali  le somme derivanti dallo stesso dovranno essere riscosse
dalle  compagnie  di navigazione e versate nell'apposita contabilita'
speciale  intestata  al  commissario delegato prevista all'art. 7. Il
commissario   delegato  e',  inoltre,  autorizzato  ad  applicare  il
predetto  contributo  ai  passeggeri di natanti privati, di qualsiasi
stazza,  che  attraccheranno  nei  porti del comune di Lipari o nelle
rade   circostanti,  secondo  le  modalita'  che  verranno  stabilite
nell'ordinanza di cui sopra. Il predetto contributo non potra' essere
applicato   ai  passeggeri  che  dimostreranno  di  essere  residenti
nell'arcipelago  delle  isole  Eolie in osservanza di quanto disposto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  4.  Per  assicurare  che  i  percorsi  di  accesso ai vulcani siano
attrezzati  in modo da garantire adeguate condizioni di sicurezza, il
commissario    delegato   e'   autorizzato   ad   emanare   specifico
provvedimento,  avente  efficacia limitata alla durata dello stato di
emergenza,  per  l'istituzione di un contributo per lo svolgimento di
attivita'  escursionistica  sulla  sommita'  dei vulcani. Il predetto
provvedimento  dovra' determinare l'importo del contributo - comunque
non  superiore  a  3  euro  per  persona - le modalita' ed i soggetti
abilitati   alla   riscossione,  nonche'  le  eventuali  esenzioni  e
riduzioni dello stesso.
  5. Gli introiti realizzati ai sensi dei commi 3 e 4 potranno essere
utilizzati   dal  comune  di  Lipari  esclusivamente  per:  acquisto,
manutenzione   e   funzionamento  di  dissalatori  di  acqua  marina;
realizzazione, manutenzione e messa in sicurezza dei sentieri e della
cartellonistica  di  accesso  ai crateri dei vulcani ed ai luoghi ove
siano  presenti  altre  manifestazioni di vulcanismo; acquisizione di
mezzi  per  il pubblico soccorso; potenziamento delle strutture e dei
servizi  ospedalieri;  realizzazione  e potenziamento di opere per lo
smaltimento   di   reflui   fognari  e  per  il  miglioramento  della
viabilita';  ripristino  e  messa  in sicurezza della piattaforma per
elicotteri  nell'isola  di  Stromboli;  valutazione di fattibilita' e
realizzazione  di  un  attracco  per mezzi di trasporto nell'isola di
Stromboli,  frazione  di  Ginostra,  conformemente  a quanto previsto
dall'art. 4 della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985.
  6.  Il  commissario  delegato, al fine di migliorare la fruibilita'
dei percorsi che conducono ai vulcani unitamente alla imprescindibile
necessita'  di  assicurare la sicurezza della popolazione stanziale e
turistica   presente   nel   comune   di  Lipari,  e'  autorizzato  a
predisporre,  in  collaborazione con il Dipartimento della protezione
civile,   una   apposita  campagna  informativa  e  di  comunicazione
attinente  alle manifestazioni del vulcanismo presenti sul territorio
del comune di Lipari.
  7. In considerazione della necessita' di fronteggiare adeguatamente
l'emergenza  determinata dal massiccio afflusso turistico e veicolare
nel periodo estivo, il commissario delegato e' autorizzato, in deroga
alla  normativa  vigente di cui al successivo art. 6, ad assumere con
contratto  a tempo determinato - per il periodo 1 giugno-30 settembre
2002  -  due agenti di polizia municipale da adibire al controllo del
traffico veicolare e pedonale.
  8.  Al  personale  di cui al comma 7 sara' applicato il trattamento
economico  e  normativo  previsto  dai  vigenti  contratti collettivi
nazionali di lavoro del comparto regioni ed enti locali.
  9.  Il commissario delegato, al fine di migliorare le condizioni di
vita  della  popolazione  residente, e' autorizzato a porre in essere
tutte  le  attivita'  necessarie  ad accelerare i procedimenti per la
realizzazione  della centralina fotovoltaica nell'isola di Stromboli,
frazione di Ginostra.