Art. 7.
  1.  Il Dipartimento della protezione civile contribuisce agli oneri
derivanti    dall'attuazione    della    presente    ordinanza    con
un'assegnazione   pari  a  Euro   516.000,00,  a  carico  dell'unita'
previsionale   di   base   13.2.1.3,   capitolo 974,  del  centro  di
responsabilita'  n. 13 "Protezione civile" del bilancio di previsione
della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri. Il relativo utilizzo
avra'  luogo  sulla  base delle priorita' individuate dal commissario
delegato  d'intesa  con  il  capo  del  Dipartimento della protezione
civile.
  2.  Le  somme  di  cui  alla  presente  ordinanza  sono  versate  o
trasferite,   in   deroga  alle  vigenti  norme  della  legge  e  del
regolamento  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in  materia di
contabilita'  speciale,  sulla  contabilita'  speciale  di  tesoreria
intestata al commissario delegato all'uopo istituita.