Art. 7. 1. Il Dipartimento della protezione civile contribuisce agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza con un'assegnazione pari a Euro 516.000,00, a carico dell'unita' previsionale di base 13.2.1.3, capitolo 974, del centro di responsabilita' n. 13 "Protezione civile" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo utilizzo avra' luogo sulla base delle priorita' individuate dal commissario delegato d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile. 2. Le somme di cui alla presente ordinanza sono versate o trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato in materia di contabilita' speciale, sulla contabilita' speciale di tesoreria intestata al commissario delegato all'uopo istituita.