Art. 2.
Modificazione  delle  condizioni  transitorie  per  l'erogazione  del
   servizio di dispacciamento
  2.1.  Le  condizioni  transitorie  per l'erogazione del servizio di
dispacciamento  dell'energia  elettrica  di  cui all'allegato A della
deliberazione dell'Autorita' 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 80 del 5 aprile 2002 (di
seguito   richiamato  come  allegato  A),  sono  modificate  mediante
inserimento  nell'art. 5 di un comma 5.7 formulato nel modo seguente:
"5.7  Ai  corrispettivi di cui ai commi 5.1, lettera a), 5.2, lettera
a)  e 5.4 si applica, come maggiorazione, le componenti tariffarie di
cui  al  comma  34.2 lettere a), b), d) ed e) del testo integrato. Il
Gestore  della  rete e' autorizzato a trattenere, a titolo di acconto
sui  versamenti  ad  esso  dovuti  ai  sensi del comma 42.6 del testo
integrato,  il  gettito generato dall'imposizione della componente A3
nei  termini  di  cui al presente comma. L'ammontare della trattenuta
puo'  essere ridotto dalla cassa in relazione alle esigenze di cui al
comma 42.2 del testo integrato.".