Art. 2. Modificazione delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento 2.1. Le condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica di cui all'allegato A della deliberazione dell'Autorita' 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2002 (di seguito richiamato come allegato A), sono modificate mediante inserimento nell'art. 5 di un comma 5.7 formulato nel modo seguente: "5.7 Ai corrispettivi di cui ai commi 5.1, lettera a), 5.2, lettera a) e 5.4 si applica, come maggiorazione, le componenti tariffarie di cui al comma 34.2 lettere a), b), d) ed e) del testo integrato. Il Gestore della rete e' autorizzato a trattenere, a titolo di acconto sui versamenti ad esso dovuti ai sensi del comma 42.6 del testo integrato, il gettito generato dall'imposizione della componente A3 nei termini di cui al presente comma. L'ammontare della trattenuta puo' essere ridotto dalla cassa in relazione alle esigenze di cui al comma 42.2 del testo integrato.".