Art. 2. 1. E' confermato il divieto dell'utilizzo delle risorse idriche potabili per l'innaffiamento di parchi, giardini, pubblici e privati e lavaggio di strade ed automezzi. 2. E' fatto carico ai comuni interessati di adottare opportune, conformi ordinanze di ottemperanza al predetto divieto con previsione di irrogazione di adeguate sanzioni amministrative per le violazioni accertate. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 2 luglio 2002 Il commissario governativo: Pili