Art. 2.
  1.  E'  confermato  il  divieto dell'utilizzo delle risorse idriche
potabili  per l'innaffiamento di parchi, giardini, pubblici e privati
e lavaggio di strade ed automezzi.
  2.  E'  fatto  carico  ai comuni interessati di adottare opportune,
conformi ordinanze di ottemperanza al predetto divieto con previsione
di  irrogazione di adeguate sanzioni amministrative per le violazioni
accertate.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare
la presente ordinanza.
  La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi
dell'art.  5  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino
ufficiale della regione Sardegna, parte II.
    Cagliari, 2 luglio 2002
                                     Il commissario governativo: Pili