Art. 2.
  L'autorizzazione  di  cui all'art. 1 puo' essere revocata, ai sensi
dell'art.  4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo
non risulti piu' in possesso dei requisiti per violazione delle norme
di  comportamento  previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali
e/o regionali in materia.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 18 luglio 2002
                                      Il direttore generale: Ambrosio