(all. 2 - art. 1)
                 ALLEGATO ALLA SCHEDA RIEPILOGATIVA

    Il  logo  del  Fagiolo  di  Sorana su fondo giallo, e' costituito
dalla  fedele riproposizione dell'antico stemma del paese in nero, il
cui  nome  sembra  provenire da "Rocca Sovrana", ed e' formato da uno
scudo  contornato  da  tralci d'alloro e quercia. Nella parte alta e'
posta  la  scritta  SOVRANA  e  la  lettera v e' sormontata da corona
gigliata.
    Le  scudo,  diviso  in tre sezioni, e' cosi' formato: Sulla parte
inferiore destra, e' stata raffigurata la vetta del Monte Lignana sul
cui  crinale  e'  posta  l'immagine stilizzata dell'antica "Castella"
turrita di Sorana, in nero.
    Al  centro  della  sezione  superiore  e'  riportata la "Rosa dei
Venti" e sulla destra una banda orizzontale di colore azzurro.
    In  basso  sotto  lo  stemma,  la  scritta di traverso Fagiolo di
Sorana  in  carattere  Old  English, nero, con sotto riportato su tre
righe "Indicazione geografica protetta" in carattere Courier New.
    Le  dimensioni  massime  del logo sopra descritto da usarsi sulle
etichette  dovranno  essere di cm 10,5 per 10,5: Le dimensioni minime
potranno  essere  ridotte  fino  a  1/4 di quelle massime (vedi anche
prova di stampa).
    Sul   lato   destro,   in  verticale,  e'  prevista  una  casella
rettangolare per l'apposizione di un numero progressivo.
    Infine,  sul  lato  sinistro  e'  previsto il logo regolamento CE
1726/98 indicazione geografica protetta, nelle dimensioni minime.
    Colorimetria:  I  colori  del  logo  sono  "Colori  Pantone";  la
realizzazione e' prevista su carta e su pellicola plastica (in questo
secondo  caso  il colore e' identificato dal secondo numero quando e'
necessario):
      Giallo = 607 U/1205 C;
      Nero = 433 U2X/Process Black C;
      Argento = 427 U/427C;
      Azzurro = 298 U/2915C.

                     ---->   Vedere logo  <----

                  Dimensioni massime cm. 10,5x10,5

                               Art. 1.
                            Denominazione
    L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Fagiolo di Sorana" e'
riservata  alla  granella  secca,  ottenuta da piante coltivate nella
zona  riconosciuta  come  tipica  (di  cui al successivo art. 3), che
risponde  alle  condizioni  ed  ai requisiti previsti dal regolamento
(CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                              Varieta'
    Il  "Fagiolo  di  Sorana"  e' una leguminosa del tipo rampicante,
appartenente  alla  specie botanica Phaseolus vulgaris L., che, nella
zona,  spesso  supera  i 5 metri d'altezza. Il seme e' ricavato dalla
produzione dei primi tre palchi della pianta in loco (si hanno esempi
di   semi   riprodotti  da  oltre  un  secolo);  a  seguito  di  tale
comportamento  si  e'  creata  una  popolazione adattata all'ambiente
(clima e terreni locali), che i genetisti definiscono ecotipo.
    Le principali caratteristiche esteriori della granella allo stato
secco, sono le seguenti:
      tegumento  inconsistente  o scarsamente consistente, che non e'
perduto durante la cottura;
      colore  bianco  latte,  con  leggere venature perlacee; o rosso
vinato, con striature di colore piu' intenso;
      forma   schiacciata,   quasi   piatta   (denominata  localmente
"piattellino"),  molto  piu'  piccola e diversa dal comune cannellino
per  il  bianco;  o quasi cilindrica, con tegumento piu' consistente,
per il rosso.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    La zona di produzione del "Fagiolo di Sorana" e' costituita dalla
parte di territorio del comune di Pescia (Pistoia) i cui confini sono
i seguenti (i toponimi sono ricavati dai fogli catastali):
      partendo dalla localita' Ponte di Sorana ad ovest il confine e'
rappresentato  dalla  strada  comunale  Ponte di Sorana fino alla sua
confluenza   con  la  strada  comunale  per  Aramo,  all'altezza  del
cimitero;  da  qui prosegue verso nord ovest lungo la strada comunale
d'Aramo  fino al bivio della Croce d'Aramo. Dal bivio segue la strada
comunale  per  Pontito  fino a nord di Stiappa, all'altezza del Ponte
Scassato.  Il confine percorre l'alveo del fosso di Pian del Rio sino
alla  confluenza  con  il  Pescia  di  Pontito.  Risale  sul versante
orientale  lungo  il  Pescia  di  Pontito  e  l'alveo del fosso della
Torbola,  fino  ad  incontrare la strada comunale di Sorana (Ponte di
Tito).  Andando  verso  sud  segue  tale strada fino ad incontrare la
strada   vicinale   di  Pian  di  Buti.  Percorre  tale  strada  fino
all'incrocio con la strada del Montaione e lungo quest'ultima scende,
fino  all'altezza  dell'incrocio con la strada vicinale del Sasso. Da
qui  prosegue  lungo  il  fosso  dei  Ronchetti  fino  ad  incontrare
nuovamente  la strada comunale di Montaione; scende lungo di questa e
al  primo  tornante  segue  la  linea  ideale  che  lo collega con la
localita'  "Le Serre" e da qui fino alla localita' "La Villa", sino a
lambire  l'abitato  di  Sorana.  Continua  lungo il vicolo dei Gelsi,
scendendo  fino  ad  incontrare  (in  localita' S. Antonio) la strada
comunale  da  Sorana a Ponte di Sorana e la percorre fino al Ponte da
cui eravamo partiti.
    All'interno  di  tale zona si distingue una sotto zona, detta "di
ghiareto",   posta   a  cavallo  dell'asta  del  Pescia  di  Pontito,
prevalentemente nel fondovalle e cosi' delimitata:
      partendo  da  nord,  dal terreno di natura alluvionale lungo il
corso  del  fiume  fino al Ponte di Castelvecchio. Da qui in sinistra
idrografica  il  confine  e'  costituito  della  strada  comunale per
Castelvecchio,  fino  al  Ponte  di  Sorana.  In  destra  idrografica
dall'area di natura alluvionale lungo il corso del Pescia di Pontito.
                               Art. 4.
                      Modalita' di coltivazione
    Le  condizioni  ambientali  e  di coltura del "Fagiolo di Sorana"
devono  essere  quelle  caratteristiche  e  tradizionali  della zona,
comunque  atte  a conferire al prodotto le caratteristiche specifiche
di tipicita'.
    L'ambiente di coltivazione costituito dai versanti occidentale ed
orientale  e dall'asta del Pescia di Pontito, e' caratterizzato dalla
presenza   di   numerosi  corsi  d'acqua.  Il  clima  della  zona  e'
influenzato   dall'esposizione   dei   terreni   e  da  una  notevole
percentuale d'umidita' dell'aria.
    Sono   pertanto   da  considerarsi  idonei  i  terreni  dell'area
individuata,  sabbiosi,  con  esclusione  di  quelli  con  prevalenza
strutturale  della  frazione  argillosa.  Inoltre tali terreni devono
essere facilmente irrigabili con le acque superficiali e di falda del
bacino idrografico del Pescia di Pontito.
    La  concimazione  di  fondo  e' prevalentemente di tipo organico,
come  lo  e'  quella  di copertura. Le quantita' variano in relazione
alla  disponibilita' aziendale di concime organico. La semina, previa
adeguata  lavorazione  meccanica  o  manuale del terreno, deve essere
effettuata con seme derivante dalla popolazione locale.
    E' vietata l'utilizzazione di diserbanti chimici.
    La  raccolta  e'  effettuata generalmente a mano dalla pianta, al
momento   della   quasi  deiscenza  delle  valve  del  baccello.  Per
completarne  l'essiccamento la granella e' tenuta esposta al sole per
3-4   giorni,  dopo  di  che'  e'  selezionata,  sempre  manualmente,
eliminando  i semi piccoli e malformati. Nel caso che il prodotto non
sia   immediatamente   confezionato,   deve   essere   conservato  in
contenitori  di  vetro  di  legno  o  di  plastica  per alimenti, con
l'aggiunta  di pepe in grani o radici di valeriana, ed, eventualmente
foglie  d'alloro,  per evitare la diffusione e lo sviluppo d'insetti,
particolarmente    del   tonchio   (Acanthoscelides   obtectus).   La
conservazione  puo' essere effettuata anche a temperatura inferiore a
0  oC  o  sottovuoto. Ovvero mediante l'uso di prodotti conservanti a
norma di legge, indicati dall'Autorita' sanitaria locale.
    La  produzione  massima  di  granella  secca per ogni 1.000 metri
quadrati coltivati, non dovra' superare i 200 chilogrammi.
                               Art. 5.
                             Adempimenti
    Il  produttore  di  fagioli  che  intende  porli in commercio con
l'indicazione geocrafica protetta "Fagiolo di Sorana", deve, prima di
iniziarne  la  coltivazione,  iscrivere  i  terreni per la superficie
massima di coltivazione in un apposito elenco.
    I  produttori  che hanno i terreni inseriti nell'elenco di cui al
comma  precedente entro il 31 maggio, devono presentare all'organismo
di    controllo   una   dichiarazione   di   messa   a   coltivazione
dell'appezzamento  di  terreno.  Entro  la stessa data possono essere
presentate le denunce di variazione all'iscrizione stessa.
    I produttori di cui al comma 1, entro il 31 ottobre di ogni anno,
sono tenuti a presentare all'organismo di controllo una dichiarazione
sulla   quantita'   ottenuta,  con  richiesta  di  certificazione  di
conformita'  della  produzione all'organismo di controllo individuato
e, conseguentemente, dei contrassegni di riconoscimento.
                               Art. 6.
                        Immissione al consumo
    Il  prodotto ottenuto, allo stato di granella secca, selezionato,
dovra'  essere  costituito  da  fagioli  bianchi o rossi, in possesso
delle  caratteristiche  morfologiche  di cui al precedente art. 2. Il
prodotto  al consumo puo' essere presentato con l'aggiunta di pepe in
grani, o radici di valeriana, ed, eventualmente foglie d'alloro.
                               Art. 7.
                           Confezionamento
    Il  "Fagiolo  di  Sorana"  e'  confezionato  per  l'immissione al
commercio  in  contenitori  di  vetro  o in sacchetti di plastica per
alimenti,  di peso e dimensioni variabili in relazione alle richieste
del  mercato.  I contenitori  dovranno  recare un contrassegno con il
logo  e  la  scritta  I.G.P.  "Fagiolo  di Sorana", conforme a quanto
rappresentato ed indicato al successivo comma 4.
    Le  confezioni  devono rispettare le norme di legge in vigore: in
particolare  ogni  tipo  di  confezione deve riportare le indicazioni
sull'annata  di  produzione  e  la  data  limite per il consumo. Ogni
confezione dovra' essere adeguatamente sigillata.
    Nell'ipotesi  che il prodotto non sia confezionato in azienda, il
produttore  consegnera' al compratore apposita certificazione che dia
diritto  all'acquirente  di ritirare i contrassegni da inserire nelle
confezioni.  La ditta acquirente e' obbligata al rispetto di tutte le
norme del presente disciplinare ed e' soggetta ai relativi controlli.
  Oltre   alla  denominazione  I.G.P.  "Fagiolo  di  Sorana",  dovra'
figurare  il  simbolo  grafico  relativo  all'immagine  artistica del
logotipo   specifico   ed   univoco,  da  utilizzare  in  abbinamento
inscindibile  con  l'indicazione  geografica  protetta.  Tale simbolo
grafico e' qui sotto riportato:

                     ---->   Vedere logo  <----

                  Dimensioni massime cm. 10,5x10,5

    Il  logo  del  "Fagiolo di Sorana" su fondo giallo, e' costituito
dalla  fedele riproposizione dell'antico stemma del paese in nero, il
cui  nome  sembra  provenire da "Rocca Sovrana", ed e' formato da uno
scudo contornato da tralci d'alloro e quercia.
    Nella  parte  alta  e' posta la scritta SOvRANA e la lettera v e'
sormontata da corona gigliata.
    Lo scudo, diviso in tre sezioni, e' cosi formato:
      sulla parte inferiore destra, e' stata raffigurata la vetta del
Monte   Lignana  sul  cui  crinale  e'  posta  l'immagine  stilizzata
dell'antica  "Castella"  turrita  di Sorana, in nero. Al centro della
sezione superiore e' riportata la "Rosa dei Venti" e sulla destra una
banda orizzontale di colore azzurro.
    In  basso  sotto  lo  stemma,  la scritta di traverso "Fagiolo di
Sorana"  in  carattere  Old English, nero, con sotto riportato su tre
righe "Indicazione Geografica Protetta" in carattere Courier New.
  Le  dimensioni  massime  del  logo  sopra descritto da usarsi sulle
etichette  dovranno  essere di cm 10,5 per 10,5: le dimensioni minime
potranno  essere  ridotte  fino  a  1/4 di quelle massime (vedi anche
prova di stampa).
    Sul   lato   destro,   in  verticale,  e'  prevista  una  casella
rettangolare per l'apposizione di un numero progressivo.
    Infine,  sul  lato  sinistro  e'  previsto  il  logo  regolamento
CE 1726/98   "Indicazione   Geografica  Protetta",  nelle  dimensioni
minime.
Colorimetria:
    I  colori  del  logo  sono  "Colori Pantone"; la realizzazione e'
prevista  su carta e su pellicola plastica (in questo secondo caso il
colore e' identificato dal secondo numero quando e' necessario):
      Giallo = 607 U/1205 C;
      Nero = 433 U2X/Process Black C;
      Argento = 427 U/427C;
      Azzuno = 298 U/2915C;
      e'  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa da
quella prevista dal presente disciplinare, ivi compreso gli aggettivi
extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari;
      e'  consentito  esclusivamente l'uso della menzione aggiuntiva:
di  ghiareto di poggio, in relazione all'area di coltivazione (per la
definizione   della  zona  di  ghiareto  vedi  art.  3  del  presente
disciplinare,   mentre   con   poggio  s'intende  l'area  esterna  al
ghiareto); bianco o rosso, in relazione al colore della granella;
      e'   altresi   consentito   l'uso  d'indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali, marchi d'impresa, non aventi
significato laudativo e tali da trarre in inganno il consumatore e di
quant'altro   previsto   dalla   vigente   legislazione   in  materia
d'etichettatura.
    Le   eventuali   menzioni   aggiuntive  e  le  indicazioni  sopra
specificate,  ad  eccezione del simbolo grafico del logo "Indicazione
Geografica  Protetta"  previsto  dal  regolamento  CE 1726/98, devono
avere  carattere tipografico non superiore alla meta' di quello usato
per la denominazione.