(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
LINEE   GUIDA   PER   IL   PROGRAMMA  STRAORDINARIO  DI  ACCERTAMENTO
FINALIZZATO    ALLA   INTENSIFICAZIONE   DELL'AZIONE   DI   CONTRASTO
ALL'ECONOMIA  SOMMERSA E PER L'EMERSIONE PROGRESSIVA PER I LAVORATORI
SUBORDINATI  (art.  1,  comma 7, e art. 1-bis, della legge 18 ottobre
                           2001, n. 383).
Gli obiettivi della legge.
    La legge 383/2001 (articoli 1, 1-bis, 2 e 3) mira a fare emergere
il    cosiddetto   "lavoro   sommerso",   ossia   a   promuovere   la
regolarizzazione  dei  rapporti di lavoro che non rispettano le norme
fiscali, previdenziali e assicurative; mira, dunque, a fare rientrare
nella  legalita' i datori di lavoro e i lavoratori che ne sono fuori.
Oltre  che recuperare gettito per l'erario, l'obiettivo e' assicurare
tutela  previdenziale ai lavoratori nonche' promuovere, attraverso il
rispetto delle regole, condizioni di corretta concorrenzialita' nella
competizione economica.
    Per  raggiungere  i  suoi  obiettivi  la legge prevede da un lato
agevolazioni  fiscali e contributive per coloro che emergono, sia per
sistemare  il  passato  sia  per il triennio 2002-2004, dall'altro un
piano straordinario di accertamento.
Le agevolazioni fiscali e contributive.
    Le  agevolazioni  si  ottengono  con  la  presentazione, entro il
30 novembre  2002,  di  una dichiarazione di emersione, nella quale i
datori  di lavoro devono indicare, per ogni lavoratore che emerge, il
costo  del  lavoro  utilizzato  nel  2002  e negli anni precedenti. I
vantaggi  per  i  datori  di  lavoro  e per i lavoratori che emergono
consistono,  oltre  che  nella  regolarizzazione per gli anni passati
(attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva), in "sconti" sul
pagamento   di   imposte  e  contributi  per  il  triennio  agevolato
2002-2004.
Il piano straordinario di accertamento.
    Accanto  ai  benefici per coloro che emergono, per contrastare il
lavoro   irregolare  prendera'  il  via  un  piano  straordinario  di
accertamento  sulla  base  delle  linee  guida  che seguono. A questo
scopo, l'Agenzia delle entrate inviera' una richiesta di informazioni
a  tutti  i  datori  di  lavoro  per  i  quali, dall'analisi dei dati
risultanti  dai  sistemi  informativi  dell'anagrafe  tributaria e di
altri  sistemi  informativi  pubblici o privati, risultino situazioni
che  possano  configurare  lo  svolgimento  di attivita' sommersa. La
richiesta  di informazioni non preclude la possibilita' di presentare
la  dichiarazione  di emersione e di beneficiare, quindi dei vantaggi
della legge.
    E'  introdotta,  inoltre,  una  nuova  sanzione amministrativa di
misura  variabile  dal  200  al  400  per  cento del costo del lavoro
dipendente   impiegato   ma   non   risultante   dalle   scritture  o
documentazioni  obbligatorie,  calcolato  sulla  base  dei  contratti
collettivi  nazionali.  Tale  sanzione  sara'  applicata dagli uffici
dell'Agenzia dell'entrate.
Il piano di emersione individuale.
    Con   la  nuova  procedura  individuale,  oltre  alle  situazioni
concernenti  la  materia fiscale e previdenziale, l'imprenditore puo'
far   emergere   e   regolarizzare   l'intera   attivita'  produttiva
esercitata,  attraverso  un  piano  individuale  di  emersione che va
presentato, entro il 30 settembre 2002, al sindaco del comune dove ha
sede  l'unita' produttiva. Per conservare l'anonimato, l'imprenditore
puo'   fare   presentare   il  piano  a  un  intermediario  abilitato
(professionista, associazione di categoria).
    Attraverso il piano individuale l'imprenditore ha la possibilita'
di  adeguare  in  modo  progressivo  la  propria attivita' alle norme
diverse  da quelle fiscali e previdenziali (in 18 mesi, prorogabili a
24  per  motivate  esigenze); di adeguarsi progressivamente (entro il
triennio   agevolato)   agli  obblighi  contrattuali  in  materia  di
trattamento   economico,   impegnandosi   a   presentare   l'apposita
dichiarazione   di   emersione   entro   il   30 novembre  2002.  Con
l'approvazione  del  piano,  secondo  le  linee  guida  indicate piu'
avanti,  il  sindaco  consente  la prosecuzione dell'attivita', anche
senza le prescritte autorizzazioni amministrative.
Il coordinamento delle iniziative.
    Per  assicurare  l'applicazione  della  legge, le amministrazioni
statali e locali, dovranno attuare un programma coordinato e organico
per  la lotta all'economia sommersa e per assicurare l'informazione e
l'assistenza ai soggetti interessati alla procedura di emersione.
    In  particolare,  i  Ministeri  dell'economia  e  delle  finanze,
dell'interno,  del  lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e
della  tutela  del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e
della salute, l'agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL, d'intesa tra
di loro e con gli altri soggetti interessati, curano:
      a) entro   il   20 giugno  2002,  l'adozione  di  provvedimenti
amministrativi  e  di un'unitaria circolare esplicativa che individui
anche,   per   ciascuna   amministrazione,   le  strutture  operative
responsabili  dell'attuazione  del  piano  coordinato  e competenti a
fornire chiarimenti e informazioni;
    b) entro  il  30 giugno  2002,  l'entrata  in funzione di "numeri
verdi"  dedicati a fornire chiarimenti ed indicazioni sulla procedura
per l'emersione dell'economia sommersa;
      c) entro il 30 giugno 2002, l'invio di materiale informativo ai
sindaci, nonche' la predisposizione di procedure per fornire supporto
ed  assistenza  tecnica  ai sindaci medesimi, per l'istruttoria delle
proposte di piani di emersione;
      d) entro  il  15 luglio  2002,  l'attivazione  presso  i propri
uffici  operativi  di  appositi  sportelli che costituiscono una rete
capillare  per l'informazione e l'assistenza ai cittadini interessati
alla emersione;
      e) entro il 30 luglio 2002, la realizzazione di apposite pagine
internet  dedicate  alla  raccolta  sistematica  e  coordinata  delle
disposizioni  normative  ed amministrative nonche' le istruzioni ed i
chiarimenti interpretativi.
    I cittadini che vogliono informazioni in merito alle procedure di
emersione   possono   rivolgersi,   con   la  garanzia  dell'assoluto
anonimato,  agli  uffici  locali  delle  amministrazioni  statali, ai
comitati   provinciali  e  regionali  per  l'emersione,  agli  uffici
comunali,   e  alle  strutture  territoriali  delle  associazioni  di
categoria ovvero ai singoli professionisti.
Linee  guida  per  il  piano  straordinario di accertamento     1) Il
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,  sentiti  i  Ministri
interessati,  adotta  entro il 15 giugno 2002 specifiche direttive di
indirizzo  finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo degli strumenti e le
risorse  da  dedicare  direttamente  all'obiettivo  di  far  emergere
l'economia sommersa.
    2)  Gli  organismi  preposti  alla vigilanza e al controllo degli
adempimenti   in   materia  previdenziale,  assistenziale  e  fiscale
procedono  al  sistematico  scambio  di  informazioni  finalizzato  a
potenziare le rispettive capacita' d'indagine.
    3)  Per  le  medesime finalita', i soggetti gestori di servizi di
pubblica   utilita'   provvedono,  mediante  sistemi  telematici,  al
sistematico  e  tempestivo  invio  delle  informazioni riguardanti la
titolarita'  dei  contratti di utenze telefoniche, elettriche, per il
gas e idriche non riconducibili ad uso domestico.
    4) Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare   entro   il  20 giugno  2002,  sentite  le  amministrazioni
interessate,  sono  definiti  i  tempi  e  le  modalita'  nonche'  le
specifiche  tecniche  per la trasmissione all'Anagrafe tributaria dei
dati relativi alle informazioni indicate al punto 3.
    5)   L'Agenzia  delle  entrate,  sulla  base  delle  informazioni
disponibili  al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, nonche'
di quelle che pervengono per effetto di quanto previsto ai precedenti
punti 2 e 3, individua i contribuenti per i quali emergano specifiche
anomalie anche correlabili all'utilizzo di lavoro non regolare.
    6)  Ai  contribuenti individuati mediante gli incroci indicati al
punto  5,  l'Agenzia  medesima  invia,  a partire dal 20 giugno 2002,
apposita  richiesta  di  informazioni  con  la  evidenziazione  degli
indicatori adottati.
    7)  I  contribuenti  che  non  si  avvalgono  delle  disposizioni
relative  all'emersione del lavoro irregolare di cui agli articoli da
1 a 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni
e integrazioni, ovvero non forniscono elementi significativi idonei a
confutare  le  anomalie  indicate  al  punto  5,  sono  inseriti, con
priorita',  nel  piano  dei  controlli  e  di  vigilanza degli organi
preposti al contrasto dell'evasione previdenziale e fiscale.
    8) Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni previste al punto
7,  l'Agenzia delle entrate fornisce le informazioni disponibili agli
organi competenti.
    9)  L'Agenzia delle entrate, il comando generale della Guardia di
finanza,  le competenti direzioni generali del Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali, dell'INPS e dell'INAIL, tenuto conto delle
direttive  previste  al  punto  1,  indicono  periodiche  riunioni di
indirizzo e di coordinamento delle strategie di controllo finalizzate
ad assicurare la tempestivita' dell'azione ed a conseguire la massima
efficacia  dell'azione  amministrativa;  la prima riunione e' indetta
entro il 15 luglio 2002.
    10)  Le direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, i comandi
regionali  della  Guardia  di  finanza,  le  direzioni  regionali del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  le strutture
periferiche  dell'INPS e dell'INAIL, indicono periodiche riunioni per
il  coordinamento delle specifiche attivita' di vigilanza e controllo
nonche'  per  la  concreta  attuazione  del  presente piano; la prima
riunione e' indetta entro il 20 luglio 2002.
    11)   Le   riunioni   sono   convocate  dal  direttore  regionale
dell'Agenzia  delle  entrate  e  dallo stesso presiedute. La predetta
prescrizione  si  applica  separatamente  per le province autonome di
Bolzano e di Trento.
    12) Le iniziative di vigilanza e controllo saranno caratterizzate
dalla  puntuale  valutazione  delle posizioni soggettive interessate,
tenuto  anche conto degli elementi forniti dal contribuente a seguito
delle richieste di informazioni indicate al punto 6.
Linee guida per il programma di emersione progressiva
    1)  i  soggetti  interessati ovvero gli intermediari indicati nel
comma  2  dell'articolo 1-bis della legge n. 383 del 2001, presentano
una proposta di piano di emersione al sindaco del comune dove ha sede
l'unita' produttiva intesa come luogo o locali nei quali si svolge in
concreto  l'attivita'  aziendale o professionale. Nell'ipotesi in cui
nell'ambito  del  medesimo comune vi siano piu' unita' produttive, il
piano  di  emersione  deve  riferirsi  a  tutte  le unita' produttive
irregolari   ubicate   nel  comune  stesso.  In  presenza  di  unita'
produttive  insediate  in  piu'  comuni  deve  essere  presentato  un
distinto piano individuale di emersione per ciascun comune;
    2)  la  proposta  di  piano  di  emersione  e' presentata, in via
ordinaria, entro il 30 settembre 2002, a mezzo posta mediante lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  ovvero  direttamente  al
sindaco  del comune competente con le modalita' che saranno stabilite
dal comune medesimo;
    3)  il  sindaco adotta le direttive necessarie per l'espletamento
dell'attivita'   di  ricevimento,  istruttoria  e  valutazione  delle
proposte   di   piano,  anche  relativamente  a  quelle  pervenutegli
eccezionalmente,  per  motivate  ragioni,  dopo  la predetta data del
30 settembre   2002,  in  modo  da  consentire  agli  interessati  la
presentazione della dichiarazione di emersione entro, e non oltre, il
previsto termine del 30 novembre 2002;
    4) le proposte per la progressiva regolarizzazione degli obblighi
previsti  dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attivita' sono
classificate in base alle seguenti tipologie:
      a) ambiente;
      b) sicurezza;
      c) igiene e salute;
      d) edilizia;
      e) agricoltura;
      f) altro;
    5) per ciascuna proposta di regolarizzazione e' indicata:
      a) le  irregolarita'  da  sanare  e  la  normativa  cui occorre
adeguarsi;
      b) il   termine   proposto  per  l'adeguamento,  ordinariamente
previsto in un periodo non superiore a 18 mesi;
      c) le   motivate   esigenze   per   le  quali  si  richiede  il
prolungamento a 24 mesi del termine per l'adeguamento;
    6) il piano individuale di emersione proposto contiene i seguenti
ulteriori elementi:
      a) attivita'  svolta  dall'impresa  o  lavoratore autonomo e il
contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile;
      b) il  numero  dei  lavoratori  che  si  intende  regolarizzare
suddivisi   in   base  all'inquadramento  contrattuale  spettante  e,
nell'ambito di ciascun inquadramento, in base a trattamenti economici
identici,  indicando,  per  ciascun  lavoratore,  da  non individuare
nominativamente,  la  retribuzione  di partenza, nonche' le eventuali
proposte di cui ai punti 7) e 8);
      c) l'impegno  a  presentare,  a  seguito  dell'approvazione del
piano,   la   dichiarazione  di  emersione,  che  deve  corrispondere
interamente ai contenuti del piano;
    7)  se  il  piano  individuale  di  emersione proposto prevede il
graduale  allineamento  delle  retribuzioni  ai  minimi  previsti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, la proposta deve rispettare
i seguenti limiti:
      a) la  retribuzione lorda di emersione di ognuno dei lavoratori
regolarizzati   deve   essere   almeno   pari  al  70  %  del  minimo
contrattuale;
      b) la  retribuzione corrisposta deve comunque essere adeguata a
quella   minima   contrattuale,   con   progressivi   aumenti   della
retribuzione lorda, entro la fine del triennio di emersione;
    8) il graduale allineamento delle retribuzioni ai minimi previsti
dai  contratti  collettivi nazionali di lavoro deve, comunque, tenere
conto  di  eventuali  modifiche  intervenute,  nel corso del triennio
agevolato, alle misure dei minimi stessi;
    9) relativamente alle proposte di cui ai punti 7) e 8), il parere
alla  commissione  regionale  o  provinciale  sull'economia sommersa,
fornisce  al  sindaco  indicazioni  ed  elementi utilizzabili ai fini
della decisione in merito all'approvazione della proposta;
    10)  il  piano  di  emersione  puo'  riguardare  anche aspetti in
materia  di trattamento economico diversi dall'allineamento ai minimi
retributivi contrattuali;
    11)  il piano individuale di emersione proposto deve contenere la
dichiarazione  che,  in  caso  di sua approvazione, verra' presentata
apposita dichiarazione di emersione;
    12)  nell'approvazione  dei  piani  individuali  di  emersione il
sindaco:
      a) si  attiene a criteri di omogeneita', tenendo comunque conto
della   specificita'   dell'attivita'   svolta   e  della  situazione
soggettiva  del richiedente, e, possibilmente, a fini di uniformita',
anche  con  riferimento  a valutazioni di proposte relative a realta'
economiche simili;
      b) da'  disposizioni  per  l'esame  delle proposte in relazione
all'ordine cronologico di presentazione;
      c) stabilisce  i  tempi dell'adeguamento degli obblighi e della
eliminazione   delle   irregolarita'   secondo   il  principio  della
ragionevole  gradualita'  in  relazione  alle  difficolta'  obiettive
evidenziate  dal  richiedente,  e,  comunque,  con  priorita'  per la
rimozione delle irregolarita' ritenute piu' rilevanti;
    13)  nel  caso in cui siano richieste modifiche o integrazioni al
piano  individuale  di  emersione,  il  sindaco  emana  le  eventuali
opportune  direttive  al  fine  di garantire che la conclusione della
procedura   consenta   di   rispettare   il  termine  perentorio  del
30 novembre  2002  previsto  per  la  presentazione,  da  parte degli
interessati, della dichiarazione di emersione;
    14)  il  sindaco  approva  il  piano individuale di emersione con
propria   ordinanza,   e   ne  da'  comunicazione  all'interessato  o
all'intermediario  che lo ha presentato, disponendo, contestualmente,
in ordine alla prosecuzione dell'attivita';
    15)  il  richiedente, ricevuta la comunicazione dell'approvazione
del piano individuale di emersione:
      a) presenta  la  dichiarazione  di  emersione all'Agenzia delle
entrate;
      b) presenta  al  comune  l'integrazione  del piano di emersione
contenente  l'indicazione  di  tutti i dati precedentemente mantenuti
riservati;
      c) allega   all'integrazione   copia   della  dichiarazione  di
emersione trasmessa all'Agenzia delle entrate;
    16)  il  sindaco  trasmette  agli organi competenti nelle materie
interessate  alla  procedura  di  graduale  regolarizzazione la copia
della  dichiarazione  di  emersione  e il relativo piano di emersione
approvato;
    17) il sindaco, entro i termini stabiliti, provvede alla verifica
dell'avvenuto  adeguamento e regolarizzazione degli obblighi previsti
dalla  normativa  vigente  per  l'esercizio  dell'attivita',  secondo
quanto  previsto  dal piano approvato, e ne da' formale comunicazione
agli interessati;
    18) il prefetto esercita le funzioni di coordinamento e vigilanza
secondo  quanto disposto dall'articolo 1-bis, comma 4, della legge n.
383  del  2001,  anche avvalendosi della conferenza permanente di cui
all'articolo  4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
2001, n. 287.