Art. 7. 1. La delega ai Sottosegretari di Stato e' estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilita' e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro. 2. Il Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione. Roma, 13 giugno 2002 Il Ministro: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2002 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 238