Art. 7.

  1.  La  delega  ai  Sottosegretari  di  Stato e' estesa, in caso di
assenza  o  impedimento  del  Ministro, anche agli atti espressamente
esclusi,  indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere
di  assoluta  urgenza  e  improrogabilita'  e  non  siano  per  legge
riservati alla competenza esclusiva del Ministro.
  2.  Il  Ministro  puo'  avocare  alla  propria  firma  singoli atti
compresi  nelle  materie  delegate  e  rispondere alle interrogazioni
parlamentari scritte ed orali.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo per la registrazione.
    Roma, 13 giugno 2002
                                                Il Ministro: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2002

Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5,
Economia e finanze, foglio n. 238