Art. 2. 1. Ai nuclei familiari la cui abitazione principale abitata sia stata distrutta totalmente o in parte, cosi' come risultante da perizia giurata rilasciata da professionisti regolarmente iscritto all'albo, ovvero sia stata oggetto di ordinanza sindacale del comune di Pontedera di sgombero per inagibilita' totale o parziale a seguito degli eventi calamitosi di cui in premessa, e' concesso, per la durata massima di dodici mesi, un contributo per autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e comunque nel limite di Euro 100,00 per ogni componente abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. 2. Nei confronti dei soggetti proprietari di immobili, sede di attivita' produttive che a seguito degli eventi calamitosi nel territorio del comune di Pontedera, di cui al precedente art.1, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale, sono sospesi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 31 dicembre 2002, tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonche' dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non si da' luogo a rimborso. 3. Nei confronti delle persone fisiche, societa' ed enti, che alla data degli eventi calamitosi nel comune di Pontedera hanno il domicilio o la residenza nel comune di Pontedera, ed in cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale, sono sospesi fino al 31 dicembre 2002 i termini relativi ai versamenti di entrata aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed enti pubblici anche locali. Per i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria si provvede ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 4. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' bancaria o assicurative di cui all'art. 219, comma 1, n. 4, del codice civile. 5. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perche' inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile al fine dell'I.R.P.E.F., dell'I.R.P.E.G. e dell'I.C.I. sino alla definitiva ricostruzione ed agibilita' dei fabbricati stessi. Non si da' luogo al rimborso delle imposte gia' pagate. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo si provvede a carichi del Fondo della protezione civile.