Art. 2.

  1.  Ai  nuclei  familiari  la cui abitazione principale abitata sia
stata  distrutta  totalmente  o  in  parte,  cosi' come risultante da
perizia  giurata  rilasciata  da professionisti regolarmente iscritto
all'albo,  ovvero sia stata oggetto di ordinanza sindacale del comune
di Pontedera di sgombero per inagibilita' totale o parziale a seguito
degli  eventi  calamitosi  di  cui  in  premessa, e' concesso, per la
durata   massima   di   dodici   mesi,  un  contributo  per  autonoma
sistemazione  fino  ad  un massimo di Euro 400,00 mensili, e comunque
nel  limite  di  Euro  100,00  per  ogni  componente  abitualmente  e
stabilmente  residente  nell'abitazione;  ove  si tratti di un nucleo
familiare  composto  da  una  sola  unita', il contributo medesimo e'
stabilito in Euro 200,00.
  2.  Nei  confronti  dei  soggetti  proprietari di immobili, sede di
attivita'  produttive  che  a  seguito  degli  eventi  calamitosi nel
territorio  del comune di Pontedera, di cui al precedente art.1, sono
stati  oggetto  di  ordinanze  sindacali di sgombero per inagibilita'
totale   o   parziale,  sono  sospesi,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  della  presente  ordinanza e fino al 31 dicembre 2002,
tutti   i   termini   relativi   ai   procedimenti  amministrativi  e
giurisdizionali  in  materia  fiscale,  i pagamenti dei contributi di
previdenza   ed   assistenza  sociale,  ivi  compresa  la  quota  dei
contributi  a  carico  dei  dipendenti, nonche' dei contributi per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della
legge  28  febbraio  1986,  n.  41,  e  successive  modificazioni. Il
versamento  delle  somme  dovute  e non corrisposte per effetto della
predetta  sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o
altri  oneri.  Nel  caso  di  versamenti  effettuati entro la data di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana non si da' luogo a rimborso.
  3.  Nei confronti delle persone fisiche, societa' ed enti, che alla
data  degli  eventi  calamitosi  nel  comune  di  Pontedera  hanno il
domicilio  o la residenza nel comune di Pontedera, ed in cui immobili
sono   stati   oggetto   di   ordinanza  sindacale  di  sgombero  per
inagibilita' totale o parziale, sono sospesi fino al 31 dicembre 2002
i   termini   relativi   ai   versamenti  di  entrata  aventi  natura
patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed
enti  pubblici  anche locali. Per i termini relativi agli adempimenti
ed  ai versamenti di natura tributaria si provvede ai sensi dell'art.
9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  4. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attivita'
bancaria  o  assicurative  di  cui  all'art.  219, comma 1, n. 4, del
codice civile.
  5.  I  redditi  dei  fabbricati  distrutti  od oggetto di ordinanze
sindacali  di  sgombero,  perche' inagibili totalmente o parzialmente
per  effetto  dell'evento  calamitoso, non concorrono alla formazione
del  reddito  imponibile  al  fine dell'I.R.P.E.F., dell'I.R.P.E.G. e
dell'I.C.I.  sino  alla  definitiva  ricostruzione  ed agibilita' dei
fabbricati  stessi.  Non  si da' luogo al rimborso delle imposte gia'
pagate.
  6.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei commi 2, 3 e 5 del
presente  articolo  si  provvede a carichi del Fondo della protezione
civile.