Art. 3.

  1.   Per   l'attuazione  degli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza,  con  priorita'  per  quelli che rivestono natura di somma
urgenza, e' disposto un contributo in favore della regione Toscana di
2,8  milioni di euro a valere sugli stanziamenti iscritti nell'unita'
previsionale  di  base  13.2.1.3  del centro di responsabilita' n. 13
"protezione  civile"  del bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
  2.  Per  il  rimborso  dovuto,  ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  194/2001,  alle organizzazioni di volontariato
debitamente  autorizzate  ed impiegate nelle operazioni di soccorso e
di  assistenza  alla  popolazione del comune di Pontedera colpito dal
citato evento, compresi gli oneri per i datori di lavoro, provvede la
regione Toscana a valere sulle risorse di cui al precedente comma.