Art. 3. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con priorita' per quelli che rivestono natura di somma urgenza, e' disposto un contributo in favore della regione Toscana di 2,8 milioni di euro a valere sugli stanziamenti iscritti nell'unita' previsionale di base 13.2.1.3 del centro di responsabilita' n. 13 "protezione civile" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Per il rimborso dovuto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, alle organizzazioni di volontariato debitamente autorizzate ed impiegate nelle operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione del comune di Pontedera colpito dal citato evento, compresi gli oneri per i datori di lavoro, provvede la regione Toscana a valere sulle risorse di cui al precedente comma.