Art. 4.

  1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  e'  estraneo  ad ogni rapporto contrattuale
scaturito  dalla  applicazione  della  presente  ordinanza;  pertanto
eventuali  oneri  derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a
qualsiasi  titolo  insorgenti,  sono  a carico dei bilanci degli enti
attuatori.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 5 agosto 2002

                 Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi