Art. 4. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza; pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgenti, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 2002 Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi